Sotto il nome di “tirocinio” rientrano diverse esperienze formative, alcune delle quali coinvolgono il mondo dell’Università:
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Il tirocinio «curricolare», è un’opportunità che permette di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (secondo la definizione data dalla legge 24 giugno 1997 n. 196). In questo caso può essere previsto che il tirocinante ottenga dei crediti formativi universitari (CFU), la cui modalità di attribuzione varia in relazione al corso di appartenenza.
Questi tirocini sono di competenza dei singoli Dipartimenti e Corsi di Studio.
È un'esperienza che consente al tirocinante di conoscere direttamente il mondo del lavoro e può rappresentare una valida opportunità per inserirsi. Vengono regolamentati dalle singole Regioni (o dalle leggi nazionali dei Paesi) in cui ha sede l'Azienda ospitante. Tali regolamenti prevedono che al tirocinante debba essere obbligatoriamente corrisposta un’indennità mensile.
Per quanto riguarda la Regione FVG, il Regolamento che disciplina i tirocini post lauream è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2018 n. 057/PRES. Può essere promosso fino a 12 mesi dopo il conseguimento del titolo.
Il soggetto interessato a svolgere un'attività di tirocinio post lauream può trovare autonomamente un'azienda che lo ospiti o rispondere a un annuncio presente sul sito dello Sportello del Lavoro. L'attivazione dei tirocini di inserimento lavorativo è di competenza dello Sportello Lavoro dell'Ateneo.
Hanno la finalità di consentire al tirocinante di accedere alle prove di abilitazione all'esercizio di una professione. Esso ha durata delle procedure stabilite da norme nazionali che regolano l'accesso alle professioni, in particolare il DPR 5 giugno 2001, n. 328. Tale decreto stabilisce, tra le altre cose, che il tirocinio professionalizzante "può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università”.
In proposito, vedi art. 6 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento)
(vedi anche esami di stato)
Per ulteriori informazioni contattare i relativi ordini professionali tramite gli indirizzi pubblicati nella sezione contatti ordini professionali.
In base all'articolo 11, comma 1 del Regolamento per l'attivazione dei tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Nome generali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e presso idenona compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti del progetto formativo individuale.
In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste del 29 aprile 2021, nel nuovo schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini extracurricolari in vigore dal 1 maggio 2021, viene stabilito che il soggetto promotore deve garantire gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi sia per i tirocini aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, sia per i tirocini aventi sede operativa in altre regioni italiane.