PLACEMENT
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. "Riforma Biagi")
La riforma Biagi ha affidato alle università pubbliche e private la possibilità di svolgere attività di intermediazione con l'obiettivo di facilitare il collocamento o placement dei propri laureati nel mondo del lavoro.
- L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "Collegato lavoro")
A seguito di una modifica normativa introdotta dal c.d. “Collegato lavoro”, è prevista la necessità di inviare al Ministero del lavoro una comunicazione preventiva, completa della autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) del possesso dei requisiti richiesti. Al Ministero spetta registrare le università che inviano comunicazione nella apposita sezione dell’albo informatico.
Per svolgere l’attività di intermediazione, le università hanno l’obbligo di rispettare i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, è richiesto che: 1) svolgano l’attività senza scopo di lucro; 2) inviino alle autorità competenti tutte le informazioni relative al funzionamento del mercato del lavoro utili a un monitoraggio e a una valutazione della situazione occupazionale dei giovani; 3) inseriscano nella borsa continua nazionale del lavoro (Cliclavoro) i curricula dei propri studenti e laureati; 4) pubblichino gli stessi curricula nei siti internet di Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.
TIROCINI
- L. 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 (cd. "Legge Treu")
Il tirocinio curricolare è un'opportunità che permette di realizzare momenti di alternanza sta studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (secondo la definizione della Legge cd. "Treu" 24 giugno 1997, n. 196). Nel caso dei tirocini curricolari è previsto che lo studente possa conseguire dei crediti formativi (CFU), la cui modalità di attribuzione varia a seconda del corso di appartenenza.
- D.M. 25 marzo 1998 n. 142
La materia dei tirocini è disciplinata dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, regolamento di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 196/1997. Il D.M. 142/1998 specifica le condizioni di carattere generale per rendere operativo l'istituto del tirocinio. All'interno delle università gli studenti e i neolaureati possono rivolgersi al servizio stage e tirocini per ricevere informazioni e assistenza e per l'attivazione degli stessi presso le aziende e gli enti presenti sul territorio.
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
ALTRE FONTI DI INTERESSE
LE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI DEI GIOVANI: IL RUOLO DEL PLACEMENT UNIVERSITARIO
Cliclavoro - Normativa generale sul lavoro
Cliclavoro - Contratti
Cliclavoro - Jobs Act
Bollettino Adapt
SILO - Servizio di informazione su lavoro e occupazione a lavoratori e imprese (Regione FVG)
DATI E ANALISI SUL MERCATO DEL LAVORO