Sorveglianza Sanitaria

Ultimo aggiornamento contenuto: 24.05.2022 09:20:27

Alla cortese attenzione del lavoratore,

La legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che chi svolge mansioni a rischio o, comunque, opera in ambienti a rischio, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria al fine di valutarne l’idoneità all’attività svolta. La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi, periodici e finali. Il successivo «modulo delle attività previste» consente l’istituzione presso il medico competente della cartella sanitaria, che indica i rischi ai quali è sottoposto il lavoratore, oppure di comunicare che non si è sottoposti ad alcun tipo di rischio.

Il modulo ha carattere riservato e viene utilizzato nel rispetto della privacy. La compilazione del modulo aiuterà lei ed il medico competente ad individuare gli eventuali fattori che possono renderla più suscettibile ai rischi ivi indicati, e al servizio prevenzione e protezione di organizzare un percorso formativo sulla sicurezza adeguato alle sue esigenze. Deve essere compilato:

  • prima dell’inizio di ogni nuova attività a rischio, e comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione di ogni nuovo contratto (o dell’autorizzazione alla frequenza dei locali e all’uso di macchinari dell’università)
  • ad ogni cambio di mansione che comporti rischi o laboratori diversi da quelli specificati nelle precedenti dichiarazione delle attività previste.
  • al rientro dopo un periodo di assenza per malattia o infortunio superiore ai 60 giorni consecutivi (art.41 comma2 lettera e-ter del D.lgs 106/09).

È responsabilità del lavoratore attivarsi per la compilazione del modulo, sentiti il preposto del laboratorio in cui presta attività o il responsabile di struttura, per la definizione dei rischi. Tutti i costi sono a carico dell'ateneo e le visite sono conteggiate a tutti gli effetti come orario lavorativo.

Grato per la cortese collaborazione,

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione

 

Trieste, agosto 2011

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