- Blocco1
- Blocco2
- Blocco3
La legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che chi svolge mansioni a rischio, o comunque opera in ambienti a rischio, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per valutare l’idoneità all’attività svolta.
La valutazione del rischio viene effettuata dal medico competente, di concerto con il servizio prevenzione e protezione, in base alla dichiarazione delle attività previste.
Per ogni lavoratore è previsto un accertamento sanitario "iniziale":
Prima dell'inizio dell'attività, e comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione di ogni nuovo contratto o dell’autorizzazione alla frequenza dei locali e all’uso di macchinari dell’università:
La visita medica può comprendere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche; può inoltre prevedere la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Le visite si tengono presso l'Istituto di Medicina del Lavoro in via della Pietà nº 2/2 a Trieste, vedi la mappa.
Il medico competente può richiedere ulteriori accertamenti strumentali o specialistici esterni. Tutti i costi sono a carico dell'ateneo e le visite sono conteggiate a tutti gli effetti come orario lavorativo.
Gli esiti della visita medica saranno trascritti nella cartella sanitaria del lavoratore. Il medico competente esprime un giudizio di:
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea, precisandone i limiti temporali
- inidoneità permanente
comunicandolo sia al datore di lavoro che al lavoratore.