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Charles Louis de Secondat barone di Montesquieu

da:

De l'Esprit des Lois (1748)

 

Indice

Libro I. Delle leggi in generale
Libro II. Delle leggi che derivano direttamente dalla natura
Libro III. Dei principi dei tre governi

Libro IV. Le leggi dell’educazione devono essere relative ai principi del governo
Libro V. Le leggi date dal legislatore devono essere in relazione col principio del governo
Libro VIII. Della corruzione dei principi dei tre governi

Libro XI. Delle leggi che fondano la libertà politica nel suo rapporto con la costituzione

 

Libro primo. Delle leggi in generale

I. Delle leggi, nei rapporti che hanno con i diversi esseri

Le leggi, intese nel loro significato più ampio sono i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose, e in questo senso tutti gli esseri hanno le loro leggi: la Divinità ha le sue leggi, il mondo materiale ha le sue leggi, le Intelligenze superiori all’uomo hanno le loro leggi, le bestie hanno le loro leggi, l’uomo ha le sue leggi. Chi disse che una cieca fatalità ha prodotto tutti gli effetti che vediamo nel mondo, disse una grande assurdità: infatti, che cosa ci può essere di più assurdo di una cieca fatalità che avrebbe prodotto esseri intelligenti? Vi è dunque una ragione originaria; e le leggi sono le relazioni fra quella ragione e i diversi esseri, e le relazioni di quei diversi esseri fra loro. [...] Prima che vi fossero leggi stabilite, vi erano rapporti di giustizia possibili. Dire che non vi sia niente di giusto né d’ingiusto al di fuori di quello che prescrivono o proibiscono le leggi positive, è come dire che prima che venisse disegnato il circolo, i suoi raggi non erano tutti uguali.

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II. Delle leggi della natura

Innanzi a tutte le leggi su riferite vengono quelle della natura, così dette perché derivano unicamente dalla costituzione del nostro essere. Per conoscerle bene, bisogna considerare l’uomo prima che fosse istituita la società. Le leggi della natura sarebbero quelle che egli riceverebbe in un simile stato. La legge che imprimendo in noi l’idea di un Creatore ci porta verso di lui, è la prima delle leggi naturali per la sua importanza, ma non nell’ordine di queste leggi. L’uomo allo stato di natura avrebbe la facoltà di conoscere piuttosto che conoscenza. t ovvio che le sue prime idee non sarebbero speculative: egli cercherebbe di conservare la propria esistenza prima d’indagarne l’origine. Un uomo simile non sentirebbe dapprima che la sua debolezza; la sua timidità sarebbe estrema; se ci fosse bisogno di ricorrere all’esperienza, ricordiamo che si sono trovati, nei boschi, uomini selvaggi: tutto li fa tremare, tutto li fa fuggire. In queste condizioni ciascuno si sente in stato d’inferiorità, o appena appena uguale agli altri. Nessuno cercherebbe dunque di attaccare, e la pace sarebbe la prima legge naturale. Quello che ritiene Hobbes, e cioè che gli uomini proverebbero sin dal principio il desiderio di sottomettersi a vicenda, non è ragionevole. L’idea dell’impero e del dominio è talmente complessa e dipende da tante altre idee che non sarebbe certo quella che viene in mente per prima. “Perché mai gli uomini” si domanda Hobbes “se non sono naturalmente in stato di guerra, vanno sempre armati, e perché hanno delle chiavi per chiudere le loro case?” Ma non si vede che qui si attribuisce agli uomini prima dell’istituzione delle società, ciò che accade soltanto dopo detta istituzione, la quale può offrire i motivi per attaccare e per difendersi. Al sentimento della sua debolezza l’uomo unirebbe quello dei suoi bisogni. E così un’altra legge naturale sarebbe quella che lo spingerebbe a procacciarsi il cibo. Ho detto che la paura porterebbe gli uomini a fuggirsi, ma i segni della paura reciproca li convincerebbero in breve ad avvicinarsi. A ciò sarebbero portati, del resto, dal piacere che ogni animale trae dall’incontro con un animale della stessa specie. Di più, il fascino che si ispirano i due sessi con le loro differenze, aumenterebbe questo piacere, e la preghiera naturale che si rivolgono sempre l’un l’altro sarebbe una terza legge. Oltre al sentimento, che posseggono sin dal principio, gli uomini giungono ad avere delle cognizioni; ed ecco un secondo legame che gli altri animali non conoscono. Hanno dunque un nuovo motivo di unirsi, e il desiderio di vivere in società è una quarta legge naturale.

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III. Delle leggi positive

Non appena si costituiscono in società, gli uomini perdono il senso della loro debolezza, cessa l’uguaglianza che esisteva fra loro e ha inizio lo stato di guerra. Ogni singola società diviene consapevole della propria forza, il che dà origine a uno stato di guerra fra nazione e nazione. Del pari in ogni società i privati cominciano a conoscere la propria forza cercano di rivolgere a loro favore i vantaggi principali di questa società, e ciò crea fra di essi uno stato di guerra. Questi due tipi di stato di guerra determinano l’istituzione delle leggi fra gli uomini. In quanto abitanti di un pianeta tanto grande che non possono non esservi popoli diversi, essi hanno leggi che regolano le relazioni di quei popoli fra loro, e questo è il DIRITTO DELLE GENTI. In quanto vivono in una società che dev’essere conservata, hanno leggi che regolano le relazioni fra i governanti e i governati, ed ecco il DIRITTO POLITICO. Altre infine ne hanno che. regolano i rapporti che tutti i cittadini hanno fra loro, ed è questo il DIRITTO CIVILE. Il diritto delle genti è fondato secondo natura sul principio che le varie nazioni debbano farsi in tempo di pace il maggior bene e in tempo di guerra il minor male possibile, senza nuocere ai loro veri interessi. Lo scopo della guerra è la vittoria; quello della vittoria è la conquista; quello della conquista, la conservazione. Da questo principio, e dal precedente, devono derivare tutte le leggi che formano il diritto delle genti. Oltre al diritto delle genti che riguarda tutta la società, vi è per ciascuna un diritto politico. Nessuna società potrebbe sussistere senza un governo. [...] La forza generale può esser messa nelle mani di un solo o nelle mani di molti. Alcuni ritengono che, poiché la natura ha stabilito la potestà patema, il governo di uno solo sia più conforme alla natura. (... ) È meglio dire che il governo più conforme alla natura è quello il cui particolare carattere si accorda meglio al carattere del popolo per cui è stabilito. Le forze particolari non si possono unire senza che si uniscano tutte le volontà. [...]  La legge, in generale, è la ragione umana, in quanto governa tutti i popoli della terra, e le leggi politiche e civili di ogni nazione non devono costituire che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana. Devono essere talmente adatte ai popoli per i quali sono state istituite, che è incertissimo se quelle di una nazione possano convenire a un’altra. È necessario che siano relative alla natura e al principio del governo stabilito o che si vuole stabilire, sia che lo formino, come fanno le leggi politiche, sia che lo conservino, come fanno le leggi civili. Devono essere corrispondenti alle caratteristiche fisiche del paese; al clima. freddo, ardente o temperato. ; alle qualità del suolo, alla sua situazione, alla sua ampiezza; al genere di vita dei popoli, agricoltori, cacciatori o pastori; devono rifarsi al grado di libertà che la costituzione può permettere, alla religione degli abitanti all’indole di essi, alla loro ricchezza, al numero, al commercio, agli usi e costumi. Hanno, infine, relazioni fra loro, ne hanno con la loro origine, con lo scopo del legislatore, con l’ordine delle cose su cui sono stabilite. là quindi necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista. E appunto ciò che tenterò di fare nell’opera presente: esaminerò tutte queste relazioni che costituiscono, nel loro insieme, quello che si chiama lo SPIRITO DELLE LEGGI. Non ho separato le leggi politiche da quelle civili perché, dato che non tratto delle leggi, ma dello spirito di esse, e dato che questo spirito consiste nei vari rapporti che le leggi possono avere con cose diverse, ho dovuto seguire non tanto l’ordine naturale delle leggi stesse quanto quello di questi rapporti e di queste cose. Comincerò con l’esaminare i rapporti delle leggi con la natura e col principio di ciascun governo e poiché questo principio ha un’influenza suprema sulle leggi, mi dedicherò a conoscerlo a fondo: e qualora mi riuscirà di stabilirlo, se ne vedranno scaturire le leggi come dalla loro sorgente. Passerò quindi alle altre relazioni che sembrano più particolari.

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Libro secondo. Delle leggi che derivano direttamente dalla natura

I.   Della natura dei tre diversi governi

Vi sono tre specie di governi: il REPUBBLICANO, il MONARCHICO e il DISPOTICO. Per scoprisse la natura basta l’idea che ne hanno gli uomini meno istruiti. Io suppongo tre definizioni, o meglio tre situazioni di fatto: che il governo repubblicano è quello in cui tutto il popolo, o soltanto una parte del popolo, detiene il potere sovrano; il monarchico, quello in cui governa uno solo, ma per mezzo di leggi fisse e stabilite; mentre nel dispotico uno solo, senza legge e senza regola, trascina tutto con la sua volontà e i suoi capricci. Ecco quello che chiamo la natura di ogni governo. Bisogna vedere quali sono le leggi che scaturiscono da questa natura, e che, in conseguenza, sono le prime leggi fondamentali.

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II. Del governo repubblicano e delle leggi relative alla democrazia

Quando, nella repubblica, il popolo in corpo ha il potere sovrano, ci troviamo in una democrazia. Quando il potere sovrano è nelle mani di una parte del popolo, questa situazione si chiama aristocrazia. Il popolo nella democrazia è, sotto certi aspetti, il monarca. sotto certi altri è il suddito. Non può essere monarca se non per i suoi suffragi che sono la sua volontà. La volontà del sovrano è il sovrano stesso. Le leggi che stabiliscono il diritto di voto sono dunque fondamentali in questo governo. Infatti, stabilire come, da parte di chi e su che cosa devono essere dati i suffragi, è altrettanto importante che, in una monarchia, sapere chi è il monarca e in qual modo deve governare  [...]. È essenziale fissare il numero dei cittadini che devono formare le assemblee; senza di che si potrebbe non sapere se ha parlato il popolo o solamente una parte del popolo. A Sparta si richiedevano diecimila cittadini. A Roma, nata piccola per,arrivare -alla grandezza; a Roma, destinata a conoscere tutte le vicissitudini della sorte; a Roma, che aveva talvolta quasi tutti i suoi cittadini fuori le mura e talvolta tutta l’Italia e una parte della terra entro le mura, questo numero non era stato fissato, e fu questa una delle cause principali della sua rovina. Il popolo che detiene il potere sovrano deve fare direttamente tutto quello che è in grado di fare bene; e quello che non è in grado di fare bene, è necessario che lo faccia per mezzo dei suoi ministri. I ministri non sono suoi se non è lui che li nomina: è dunque un principio fondamentale di questo governo che il popolo nomini i suoi ministri, vale a dire i suoi magistrati. Al pari dei monarchi, ed anche di più, ha bisogno di essere guidato da un consiglio, o senato. Ma perché il popolo vi abbia fiducia, bisogna che ne elegga i membri; sia che li scelga lui stesso, come in Atene, sia che li scelga per mezzo di qualche magistrato stabilito per eleggerli, come si praticava a Roma in alcune occasioni. [...] Come la maggior parte dei cittadini, che hanno sufficiente capacità per eleggere, ma non ne hanno abbastanza per essere eletti, così il popolo, che ha abbastanza capacità per farsi render conto dell’amministrazione altrui. non è adatto ad amministrare da sé. Bisogna che gli affari vadano avanti, e che vadano avanti in un certo modo, né troppo lento né troppo veloce. Ma il popolo ha sempre troppa attività, o troppo poca. Talvolta con centomila braccia rovescia tutto, talaltra, con centomila piedi, non avanza che come un insetto. Nello Stato popolare, si divide il popolo in date classi. E appunto nel modo di fare questa divisione che si sono segnalati i grandi legislatori; e da questa sono sempre dipese la durata della democrazia e la sua prosperità. [...] Come la divisione di coloro che hanno diritto di voto è, nella repubblica, una legge fondamentale, così la maniera di darlo è un’altra legge fondamentale. Il suffragio a sorte è proprio della natura della democrazia, il suffragio a scelta lo è di quella dell’aristocrazia. La sorte è un modo d. eleggere che non affligge nessuno; lascia a ciascun cittadino una ragionevole speranza di servire la patria. Tuttavia, essendo di per sé un sistema difettoso, i grandi legislatori hanno cercato di sempre meglio regolarlo e correggerlo. [...] La legge che fissa le modalità del suffragio è un’altra legge fondamentale della democrazia. È un gran problema se i suffragi debbano essere pubblici o segreti. Cicerone scrive che le leggi che li resero segreti negli ultimi tempi della repubblica romana, furono una delle cause principali della sua caduta. Siccome ciò si pratica diversamente in differenti repubbliche, ecco, credo, quello che conviene pensarne. Non v’è dubbio che quando il popolo dà suffragi, questi devono essere pubblici, e ciò deve essere considerato una legge fondamentale nella democrazia. Bisogna che il basso popolo sia illuminato dai principali cittadini, e tenuto a freno dalla serietà di alcuni personaggi. Fu così che nella repubblica romana, col rendere segreti i suffragi, si rovinò tutto: non fu più possibile illuminare una plebaglia che andava perdendosi. Ma quando in un’aristocrazia il corpo dei nobili dà suffragi, o, in una democrazia il senato, siccome non si tratta in tal caso che d’impedire i brogli, i suffragi non potrebbero essere mai troppo segreti. Il broglio è pericoloso in un senato; è pericoloso in un corpo di nobili: non lo è nel popolo, la cui natura è di agire per passione. Negli Stati in cui non ha parte al governo, si scalderà per un attore, come lo avrebbe fatto per gli affari. La disgrazia, in una repubblica, è quando non ci sono più brogli; e ciò avviene quando il popolo è stato corrotto col denaro: si raffredda, si affeziona all’oro, ma non si affeziona più agli affari: senza preoccuparsi del governo e di quello che vi si propone, aspetta tranquillamente il suo salario. Un’altra legge fondamentale della democrazia è che solo il popolo faccia le leggi. Vi sono tuttavia mille occasioni in cui è necessario che il senato possa deliberare; spesso anche conviene mettere in prova una legge prima di stabilirla. La costituzione di Roma e quella di Atene erano saggissime. I decreti del senato avevano forza di legge per un anno; non divenivano perpetui che per volontà del popolo.

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III. Delle leggi relative alla natura dell’aristocrazia

Nell’aristocrazia il potere sovrano è nelle mani di un certo numero di persone. Sono queste che fanno le leggi e le fanno eseguire; il resto del popolo non è tutt’al più, rispetto a esse, se non quello che in una monarchia sono i sudditi rispetto al monarca. Non vi si devono dare i voti a sorte; non se ne avrebbero che gli inconvenienti. Difatti, in un governo che ha già stabilito le più dure distinzioni, non si sarebbe meno odiosi anche se si sarebbe eletti a sorte: è il nobile che viene invidiato, non il magistrato. Quando i nobili sono in gran numero, è necessario un senato per regolare gli affari che il corpo dei nobili non sarebbe in grado di decidere, e preparare quelli su cui decidere. In tal caso, si può dire che l’aristocrazia è in qualche modo nel senato, la democrazia nel corpo dei nobili, e che il popolo non è niente. Sarà cosa felicissima, nell’aristocrazia, se, per qualche via indiretta, si farà uscire il popolo dal suo annientamento; così a Genova il Banco di San Giorgio, che è amministrato in gran parte dai principali personaggi del popolo, conferisce a questo una certa influenza nel governo, che ne fa tutta la prosperità. [...] La migliore aristocrazia è quella in cui la parte del popolo che non partecipa al potere è tanto piccola e tanto povera, che la parte dominante non ha nessun interesse a opprimerla. Così Antipatro, quando stabilì in Atene che coloro che non possedevano duemila dramme fossero esclusi dal diritto di voto, formò la migliore aristocrazia possibile; infatti questo censo era tanto modesto che escludeva poca gente, e nessuno che godesse di qualche considerazione nella città. Le famiglie aristocratiche, dunque, devono essere popolo per quanto possibile. Quanto più una aristocrazia si avvicinerà alla democrazia, tanto più sarà perfetta; e lo diverrà tanto meno, a misura che si avvicinerà alla monarchia. La più imperfetta di tutte è quella in cui la parte del popolo che obbedisce è in condizione di servitù civile rispetto a quella che comanda, come l’aristocrazia della Polonia, dove i contadini sono schiavi della nobiltà.

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IV. Delle leggi nel loro rapporto con la natura del governo monarchico

I poteri intermedi, subordinati e dipendenti, costituiscono la natura del governo monarchico, cioè di quello in cui uno solo governa per mezzo di leggi fondamentali. Ho detto i poteri intermedi, subordinati e dipendenti: in effetti, nella monarchia, il principe è la fonte di ogni potere politico e civile. Queste leggi fondamentali presuppongono necessariamente dei canali medianti per i quali scorre il potere: poiché, se non vi fosse nello Stato che la volontà momentanea e capricciosa di uno solo, nulla potrebbe essere fisso, e per conseguenza non vi sarebbe nessuna legge fondamentale. Il potere intermedio subordinato più naturale è quello della nobiltà. Essa entra in qualche modo nell’essenza della monarchia, la cui massima fondamentale è: dove non c’è monarca, non c’è nobiltà: dove non c’è nobiltà non c’è monarca. Ma c’è un despota. [...] Non basta che vi siano, in una monarchia, degli ordini intermedi; occorre anche un deposito di leggi. Questo deposito non può essere che nei corpi politici, i quali annunciano le leggi quando vengono fatte e le ricordano quando vengono dimenticate. La naturale ignoranza dei nobili, la loro indifferenza, il loro disprezzo per il governo civile esigono che vi sia un corpo che faccia uscire senza posa le leggi dalla polvere dove rimarrebbero seppellite. Il Consiglio del principe non è un deposito conveniente. Esso è, per la sua stessa natura, il deposito della volontà momentanea del principe che ha il potere esecutivo, e non il deposito delle leggi fondamentali. Inoltre, il Consiglio del monarca cambia senza posa; non è permanente; non potrebbe essere numeroso; non gode in grado abbastanza alto la fiducia del popolo: non è perciò in condizione d’illuminarlo in tempi difficili, né di ricondurlo all’obbedienza. Negli Stati dispotici, dove non vi sono leggi fondamentali, non vi è nemmeno un deposito di leggi. Da ciò deriva che in questi paesi la religione ha di solito tanta forza, in quanto forma di una specie di deposito e di continuità; e, se non è la religione, sono le consuetudini che vi sono venerate, al posto delle leggi.

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V. Delle leggi relative alla natura dello stato dispotico

Dalla natura stessa del potere dispotico deriva che l’uomo solo che l’esercita lo faccia del pari esercitare da uno solo. Un uomo a cui i suoi cinque sensi dicono senza posa che egli è tutto, e che gli altri non sono niente, è naturalmente pigro, ignorante, voluttuoso. Abbandona quindi gli affari. Ma se li confidasse a parecchi, sorgerebbero fra quelli dei contrasti; si brigherebbe per essere il primo fra gli schiavi; il principe sarebbe costretto a rientrare nell’amministrazione. E più semplice perciò che l’abbandoni ad un visir, il quale avrà sin dal principio lo stesso potere di lui. L’istituzione di un visir è in questo Stato, una legge fondamentale. [...]

 

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Libro terzo. Dei principi dei tre governi

I. Differenza fra la natura del governo e il suo principio

Dopo aver esaminato quali sono le leggi relative alla natura di ciascun governo, occorre vedere quelle che lo sono al principio di esso. Fra la natura del governo e il suo principio, vi è questa differenza, che la sua natura è ciò che lo fa essere quello che è, e il suo principio ciò che lo fa agire. L’una è la sua struttura particolare, e l’altro le passioni umane che lo fanno muovere. Ora, le leggi non devono essere meno relative al principio di ogni governo che alla sua natura. Bisogna dunque ricercare quale sia il principio. E quello che farò in questo libro.

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Secondo. Del principio dei diversi governi

Ho detto che la natura del governo repubblicano consiste in ciò che il popolo in corpo, o alcune date famiglie, vi abbia il potere sovrano: quella del governo monarchico, che il principe vi abbia il potere sovrano, ma lo eserciti secondo leggi stabilite: quella del governo dispotico, che uno solo vi governi secondo le sue volontà e i suoi capricci. Non ho bisogno di più per ritrovare i loro tre principi: ne derivano naturalmente. Comincerò dal governo repubblicano, e parlerò dapprima del democratico.

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III. Del principio della democrazia

Non ci vuole molta probità perché un governo monarchico o un governo dispotico si mantenga o si sostenga. La forza delle leggi nell’uno, il braccio del principe sempre alzato nell’altro, regolano e tengono a freno tutto. Ma in uno stato popolare ci vuole una molla di più, che è la VIRTU’. Quello che dico è confermato dall’intero complesso della storia, ed è pienamente conforme alla natura delle cose. Poiché è chiaro che in una monarchia, dove chi fa eseguire le leggi si giudica al di sopra delle leggi stesse, si ha minor bisogno di virtù che in un governo popolare, dove chi fa eseguire le leggi sente di esservi sottomesso lui stesso e di portarne il peso. t chiaro altresì che il monarca il quale, perché mal consigliato o per negligenza, cessa di far eseguire le leggi, può facilmente rimediare al male: basta che cambi il Consiglio, o si corregga al punto di questa negligenza. Ma quando, in un governo popolare, le leggi hanno cessato d’esser messe in esecuzione, siccome ciò non può dipendere che dalla corruzione della repubblica,lo Stato è già perduto. [...]

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IV. Del principio dell’aristocrazia

Come nel governo popolare è necessaria la virtù, ce ne vuole anche nell’aristocrazia. là vero che non vi è richiesta in modo tanto assoluto. Il popolo, che è, rispetto ai nobili, quello che i sudditi sono rispetto al monarca, è tenuto a freno dalle loro leggi. Ha quindi minor bisogno di virtù di quanto non ne abbia il popolo nella democrazia. Ma come saranno tenuti a freno i nobili? Coloro che dovranno far eseguire le leggi contro i loro colleghi, sentiranno per prima cosa di agire contro se stessi. La virtù è dunque necessaria in questo corpo, per la natura stessa della costituzione. Il governo aristocratico ha di per sè una certa forza che la democrazia non ha. I nobili vi formano un corpo che, per la sua prerogativa e il suo interesse privato, reprime il popolo: basta che vi siano delle leggi, perché vengano messe in esecuzione a tale scopo. Ma per questo corpo è altrettanto facile reprimere gli altri, quanto è difficile reprimere se stesso. La natura di questa costituzione è tale, che sembra mettere le stesse persone sotto la potestà delle leggi, e insieme sottrarle ad essa. Ora, un corpo siffatto può reprimere se stesso in due modi soltanto: mediante una grande virtù, che faccia sì che i nobili si trovino in qualche modo uguali al popolo, il che può formare una grande repubblica; o mediante una virtù minore, cioè una certa moderazione, che rende i nobili per lo meno uguali a se stessi, il che fa la loro conservazione. L’anima di questi governi è dunque la moderazione. Intendo quella che è fondata sulla virtù, non quella che nasce dalla viltà e dalla pigrizia dell’animo.

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V. La virtù non è il principio del governo monarchico

Nelle monarchie, la politica fa operare le grandi cose col minimo di virtù possibile: come, nelle più belle macchine, l’arte impiega il minor numero possibile di movimenti, di forze e di ruote. Lo Stato sussiste indipendentemente dall’amor di patria, dal desiderio di vera gloria, dall’abnegazione, dal sacrificio dei più cari interessi, e da tutte quelle virtù eroiche che troviamo in tutti gli antichi, e delle quali abbiamo soltanto udito parlare. Le leggi vi tengono luogo di tutte quelle virtù, di cui non si ha nessun bisogno; lo Stato ve ne dispensa: un’azione che si compie senza chiasso è, in certo modo, senza conseguenze. Sebbene tutti i reati siano pubblici per loro natura, si distinguono tuttavia i reati veramente pubblici dai reati privati, così detti perché offendono il particolare più che la società intera. Ora,nelle repubbliche, i delitti privati sono più pubblici,cioè offendono la costituzione dello Stato più che i particolari; e nelle monarchie i delitti pubblici sono più privati, in quanto colpiscono le fortune particolari più che la costituzione dello Stato stesso. Io prego che nessuno si offenda per quello che ho detto: parlo secondo le storie tutte. So benissimo che non è raro che vi siano principi virtuosi; ma dico che, in una monarchia, è difficilissimo che il popolo lo sia. Si legga quello che gli storici di tutti i tempi hanno detto sulla corte dei monarchi; si ricordino i discorsi degli uomini di tutti i paesi sullo spregevole carattere dei cortigiani: non sono, queste, speculazioni filosofiche, ma una triste esperienza. L’ambizione nell’ozio, la bassezza nell’orgoglio, il desiderio di arricchire senza lavorare, l’avversione per la verità, l’adulazione, il tradimento, la perfidia, l’abbandono di tutti gli impegni presi, il timore della virtù del principe, la speranza delle sue debolezze,e, più di tutto, il perpetuo ridicolo gettato sulle virtù, formano, a parer mio, il carattere della maggior parte dei cortigiani, segnalato in tutti i luoghi e i tempi. Ora, è assai difficile che la maggior parte dei notabili di uno Stato siano disonesti, e che gl’inferiori siano persone virtuose; che quelli siano truffatori, e che questi acconsentano ad essere sempre truffati. Chè se nel popolo c’è qualche disgraziato uomo virtuoso, il cardinale Richelieu insinua, nel suo testamento politico, che un monarca deve guardarsi bene dal servirsene. Tant’è vero che la virtù non è la molla di questo governo! Certo non ne è esclusa: ma non ne è la molla.

 

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VI. Come si supplisce alla virtù nel governo monarchico

Mi affretto a proseguire, e a grandi passi, affinché non si creda che io faccia una satira del governo monarchico. No: se manca di una molla, ne ha un’altra. L’ONORE, vale a dire il pregiudizio di ogni persona e di ogni condizione, prende il posto della virtù politica di cui ho parlato e la rappresenta ovunque. Può ispirare le azioni più belle; può, unito alla forza delle leggi, condurre al fine del governo come la virtù stessa. Così nelle monarchie ben regolate tutti saranno presso a poco buoni cittadini, e si troverà di rado qualcuno che sia virtuoso, poiché, per essere virtuosi bisogna avere intenzione di esserlo, e amare lo Stato non tanto per sé, quanto per lo Stato stesso.

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VII. Del principio della monarchia

Il governo monarchico presuppone, come abbiamo detto, delle preminenze, dei ranghi, e perfino una nobiltà originaria. La natura dell’onore è di richiedere preferenze e distinzioni; dunque, per la cosa stessa, è al suo posto in questo governo. L’ambizione è perniciosa in una repubblica. Produce buoni effetti nella monarchia; dà la vita a questo governo; e offre questo vantaggio, che in esso non è pericolosa perché può esservi continuamente repressa. Si direbbe che avvenga come nel sistema dell’universo, dove una forza allontana senza posa dal centro tutti i corpi e una forza di gravità ve li riporta. L’onore fa muovere tutte le parti del corpo politico, le lega con la sua azione stessa, e accade che ognuno va verso il bene comune, credendo di andare verso i propri interessi particolari. È vero che, da un punto di vista filosofico, è un falso onore quello che guida tutte le parti dello Stato; ma questo falso onore è altrettanto utile al pubblico di quanto lo sarebbe quello vero ai privati che potessero averlo. E non è già molto obbligare gli uomini a compiere le azioni difficili, e che richiedono forza, senza altra ricompensa che la risonanza di quelle azioni? [...]

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IX. Del principio del governo dispotico

Come in una repubblica ci vuole la virtù, in una monarchia l’onore, così in uno Stato dispotico ci vuole la PAURA: quanto alla virtù, non vi è necessaria, e l’onore vi sarebbe pericoloso. Il potere immenso del principe passa tutt’intero a coloro ai quali lo affida. Persone capaci di stimare molto se stesse sarebbero in grado di farvi delle rivoluzioni. Bisogna perciò che la paura vi abbatta ogni coraggio e vi spenga fin l’ultimo sentimento d’ambizione. (... )

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XII. Riflessione su tutto questo

Tali sono i principi dei tre governi: il che non significa che, in una data repubblica,si sia virtuosi, ma che bisognerebbe esserlo. Ciò non prova nemmeno che, in una certa monarchia, tutti abbiano l’onore, e che, in un particolare Stato dispotico, tutti abbiano paura, ma che bisognerebbe averne: senza di che il governo sarà imperfetto.

 

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Libro quarto. Le leggi dell’educazione devono essere relative ai principi del governo

II. Dell’educazione nelle monarchia

Non è negli istituti pubblici in cui s’istruiscono i fanciulli che si riceve, nelle monarchie, la principale educazione; l’educazione comincia, in certo qual modo, quando si entra nel mondo. È lì che si trova la scuola di ciò che si chiama onore, questo. maestro. universale che deve guidarci dappertutto. t lì che si vedono e si odono dire sempre tre cose: “che bisogna mettere nelle virtù una certa nobiltà, nei costumi una certa franchezza, nelle maniere una certa cortesia”. Le virtù che ci vengono presentate consistono sempre non tanto in ciò che si deve agli altri, quanto in ciò che si deve a noi stessi: non tanto in ciò che ci porta verso i nostri concittadini, quanto in ciò che ce ne distingue. Le azioni degli uomini non sono giudicate in quanto buone, ma in quanto belle; non in quanto giuste, ma in quanto grandi; non in quanto ragionevoli, ma in quanto straordinarie. Non appena può trovare in esse qualche cosa di nobile, l’onore se ne fa il giudice che le legittima, o il sofista che le giustifica. Permette la galanteria, quando è unita all’idea dei sentimenti del cuore, o all’idea della conquista; ed è la vera ragione per cui i costumi non sono mai tanto puri nelle monarchie come nei governi repubblicani. Permette l’astuzia quando è congiunta all’idea della grandezza d’animo o alla grandezza degli affari, come nella politica, le cui sottigliezze non l’offendono mai. [...]. Non v’è nulla che l’onore prescriva maggiormente alla nobiltà quanto di servire il principe in guerra. In realtà, questa è la professione distinta su tutte, poiché i suoi rischi, i suoi successi e le sue sventure stesse portano alla grandezza. Imponendo questa legge, tuttavia, l’onore vuol esserne l’arbitro; e se si ritiene offeso, esige,e permette, che ci si ritiri a vita privata. Vuole che si possa indifferentemente aspirare alle cariche o rifiutarle, valuta questa libertà al di sopra della ricchezza stessa. L’onore ha dunque le sue regole supreme, e l’educazione è tenuta a conformarvisi. Le principali sono che ci è permesso, è vero, do far caso delle nostre ricchezze, ma ci è supremamente vietato di far caso della nostra vita. La seconda è che una volta posti in un rango, non dobbiamo far nulla né permettere nulla che dia a vedere che ci riteniamo inferiori a quel rango. La terza, che le cose che l’onore vieta sono vietate più rigorosamente quando le leggi non concorrono a proscriverle; e quelle che esige sono richieste più fortemente quando le leggi non le richiedono.

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III. Dell’educazione nel governo dispotico

Come l’educazione nelle monarchie non si sforza che d’innalzare il cuore, così essa non cerca che di deprimerlo negli Stati dispotici. E necessario che ivi sia servile. Aver ricevuto una educazione simile sarebbe un bene perfino per chi è al comando, poiché nessuno è tiranno senza essere allo stesso tempo schiavo. L’obbedienza estrema presuppone ignoranza in colui che obbedisce; la presuppone anche in colui che comanda; questi non ha da deliberare, da dubitare, da ragionare; non ha che da volere. Negli Stati dispotici, ogni cosa è un impero separato. L’educazione, che consiste specialmente nel vivere con gli altri, vi è perciò limitatissima; si riduce a mettere la paura nel cuore, e a dare allo spirito la nozione di alcuni princìpi religiosi semplicissimi. Il sapere vi sarebbe pericoloso, l’emulazione funesta: e quanto alle virtù, Aristotele non crede che ve ne sia qualcuna propria agli schiavi, il che limiterà assai l’educazione in questo governo. L’educazione vi è dunque in certo modo nulla. [...].

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IV. Dell’educazione nel governo repubblicano

E nel governo repubblicano che si ha bisogno di tutta la potenza dell’educazione. Negli Stati dispotici la paura nasce da sola tra le minacce e le punizioni; l’onore delle monarchie è favorito dalle passioni e le favorisce a sua volta; ma la virtù politica è una rinuncia a sé, cosa che è sempre molto penosa. Si può definire questa virtù l’amore delle leggi e della patria. Quest’amore, richiedendo una preferenza continua verso l’interesse pubblico in confronto al proprio, conferisce tutte le virtù particolari: esse non sono altro che tale preferenza. Quest’amore è particolarmente legato alle democrazie. Soltanto in esse il governo è affidato ad ogni cittadino. Orbene, il governo è come tutte le cose di questo mondo: per conservarlo, bisogna amarlo. Non si è mai udito dire che i re non amassero la monarchia e che i despoti non amassero il dispotismo. Tutto dipende perciò dallo stabilire quest’amore nella repubblica; e l’educazione deve essere appunto sollecita a ispirarlo. Ma perché i fanciulli possano provarlo, v’è un mezzo sicuro: e cioè che i padri lo provino essi stessi. D’ordinario, si è padroni di trasmettere ai propri figli le proprie cognizioni; lo si è ancor più di trasmetter loro le proprie passioni. [...]

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Libro quinto. Le leggi date dal legislatore devono essere in relazione col principio del governo

II. Che cos’è la virtù nello stato politico

La virtù, in una repubblica, è cosa semplicissima: è l’amore della repubblica: è un sentimento, e non una serie di nozioni; l’ultimo cittadino dello Stato può provare, quel sentimento, come il primo. Una volta che il popolo ha buoni principi, vi si attiene più a lungo dei cosiddetti gentiluomini. E raro che la corruzione cominci da lui. Esso ha tratto sovente dalla mediocrità dei propri lumi un attaccamento più forte per quello che è stabilito. L’amore della patria conduce alla bontà dei costumi, la bontà dei costui porta all’amore della patria. Quanto meno possiamo soddisfare le nostre passioni particolari, tanto più ci abbandoniamo a quelle generali. Perché i monaci amano tanto il loro ordine? Proprio per l’aspetto che glielo rende insopportabile. La regola li priva di tutte le cose su cui si fondano le passioni ordinarie: resta dunque la passione per la regola stessa che li tormenta. Quanto più è austera, cioè quanto più riduce le loro inclinazioni, tanto più dà forza a quelle che concede.

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III. Che cos’è l’amore della repubblica nella democrazia

L’amore della repubblica, in una democrazia, è quello della democrazia; l’amore della democrazia è quello dell’uguaglianza. L’amore del democrazia è anche l’amore della frugalità. Dovendo infatti ciascuno avervi la stessa felicità e gli stessi vantaggi, vi deve godere gli stessi piaceri e formare le stesse speranze; cosa che non si può pretendere che dalla frugalità generale. L’amore dell’uguaglianza, in una democrazia, limita l’ambizione al solo desiderio, alla sola felicità di rendere alla patria servigi più grandi che ogni altro cittadino. Non tutti possono renderle uguali servigi; tutti però ugualmente gliene devono rendere. Nascendo, si contrae verso la patria un debito immenso, che non si può mai saldare. Così le distinzioni vi nascono dal principio dell’uguaglianza anche quando questa sembra eliminata da fortunati servigi o da talenti superiori. [...]

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IV. Come s’ispira l’amore dell’ugualianza e della frugalità

L’amore dell’uguaglianza e quello della frugalità sono favoriti in sommo grado dall’uguaglianza e dalla frugalità stesse, quando si vive in una società in cui le leggi hanno stabilito l’una e l’altra. Nelle monarchie e negli Stati dispotici nessuno aspira all’uguaglianza; non se ne ha nemmeno l’idea; ciascuno vi tende alla superiorità.

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V. Come le leggi stabiliscono l’uguaglianza nella democrazia

Alcuni legislatore antichi, come Licurgo e Romolo, ripartirono le terre in ugual misura. Ciò non poteva aver luogo che in occasione della fondazione di una nuova repubblica; oppure allorché la legge antica era tanto corrotta, e gli spiriti in disposizione tale, che i poveri si credevano costretti a cercare, e i ricchi costretti a soffrire un rimedio siffatto. Se, quando fa una divisione come questa, il legislatore non da leggi per mantenerla, fa soltanto una costituzione passeggera; la disuguaglianza rientrerà dal lato che le leggi non avevano impedito, e la repubblica sarà perduta. Bisogna dunque che si regolino, a questo scopo, le doti delle donne, le donazioni, le successioni, i testamenti, tutte insomma, le maniere di contrattare. Infatti, se fosse permesso di donare i propri averi a chi si vuole e come si vuole, ogni volontà privata turberebbe la disposizione della legge fondamentale. [...] Quantunque, nella democrazia, la vera uguaglianza sia l’anima dello Stato, nondimeno è tanto difficile stabilirla che non sempre converrebbe una estrema esattezza in proposito. Basta stabilire un censo che riduca o fissi le differenze fino a un certo punto; dopo di che sta alle leggi particolari di pareggiare, per così dire, le disuguaglianza, con i pesi che esse impongono ai ricchi e il sollievo che accordano ai poveri. Non vi sono che le ricchezze modeste che possano offrire o sopportare questo genere di compensi;  [...].

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X. Della prontezza dell’esecuzione nella monarchia

Il governo monarchico ha un grande vantaggio sul repubblicano: gli affari essendovi diretti da uno solo, vi è maggior speditezza nell’esecuzione. Ma siccome questa speditezza potrebbe degenerare in precipitazione, le leggi vi metteranno una certa lentezza. Esse devono non soltanto favorire la natura di ogni costituzione, ma altresì rimediare agli abusi che potrebbero risultare da questa medesima natura. [...]

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XI. Dell’eccellenza del governo monarchico

Il governo monarchico ha un grande vantaggio su quello dispotico. Poiché è proprio della sua natura che vi siano sotto il principe parecchi ordini che dipendono dalla costituzione, Io Stato è più stabile, la costituzione più ferma, la persona di chi governa più sicura. [...] Come i popoli che vivono sotto un buon reggimento politico sono i più felici di quelli che, senza regola e senza capo, errano nelle foreste; così i monarchi che vivono sotto le leggi fondamentali dei loro Stati, sono più felici dei principi dispotici, i quali non hanno nulla che ponga una regola al cuore dei loro popoli, né al loro.

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Libro ottavo. Della corruzione dei principi dei tre governi

I. Idea generale di questo libro

La corruzione di ogni governo comincia quasi sempre con quella dei princìpi.

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II. Della corruzione del principio della democrazia

Il principio della democrazia si corrompe non soltanto quando si perde lo spirito di uguaglianza, ma anche quando si assume uno spirito di uguaglianza estrema e ciascuno vuol essere uguale a quelli che elegge per comandarlo. Il popolo allora, non potendo tollerare nemmeno il potere che conferisce esso stesso, vuole fare tutto da sé, deliberare al posto del senato, eseguire al posto dei magistrati e desautorare i giudici tutti. Non può più esserci virtù nella repubblica. Il popolo vuole fare le funzioni dei magistrati; quindi non li rispetta più. Le deliberazioni del senato non hanno più peso; quindi non si ha più riguardo per i senatori e in conseguenza per i vecchi. Quando non si ha rispetto per i vecchi, non se ne avrà nemmeno per i padri; i mariti non meritano più deferenza, né i padroni sottomissione. Tutti arriveranno ad amare questo disordine; il comando sarà di peso come l’obbedienza. Le donne, i fanciulli, gli schiavi non vorranno più essere sottomessi a nessuno. Non ci saranno più buoni costumi, non più amore dell’ordine, infine, non più virtù. [...] Il popolo cade in questa sciagura quando coloro ai quali si affida, volendo nascondere la loro corruzione, cercano di corromperlo. Perché non veda la loro ambizione, non gli parlano che della sua grandezza; perché non si accorga della loro avarizia, lusingano senza posa la sua. La corruzione aumenterà fra i corruttori e aumenterà fra coloro che sono già corrotti. Il popolo si distribuirà tutto il pubblico denaro; e quando avrà unito alla sua pigrizia la gestione degli affari, vorrà unire alla sua povertà i divertimenti propri del lusso. Ma con la sua pigrizia e la sua smania di lusso, soltanto il tesoro dello Stato potrà essere un obiettivo per lui. Non ci sarà da stupire se vi si vedranno i suffragi dati per denaro. Non si può dar molto al popolo senza prendergli anche di più, ma per prendere da lui bisogna rovesciare lo Stato. Quanto maggiore sarà il vantaggio che gli sembrerà trarre dalla sua libertà, tanto più si avvicinerà al momento in cui deve perderla. Si creano dei piccoli tiranni che avranno tutti i difetti di uno solo. In breve, quanto rimane di libertà diviene insopportabile; si afferma un solo tiranno, e il popolo perde tutto, perfino i vantaggi della propria corruzione. La democrazia deve dunque evitare due eccessi: lo spirito di disuguaglianza che la porta all’aristocrazia o al governo di uno solo; e lo spirito di uguaglianza estrema che conduce al dispotismo di uno solo, come il dispotismo di uno solo finisce con la conquista. [...]

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V. Della corruzione del principio dell’aristocrazia

L’aristocrazia si corrompe allorché il potere dei nobili diventa arbitrario: non può più esserci virtù né in chi governa né in chi è governato. Quando le famiglie regnanti osservano le leggi, si ha una monarchia che ha parecchi monarchi e che è ottima di sua natura; quasi tutti questi monarchi sono legati dalle leggi. Ma quando non le osservano è come uno Stato dispotico che abbia parecchi despoti. In questo caso la repubblica non esiste che per i nobili, e fra loro soltanto. Essa è nel corpo che governa, e lo Stato dispotico è nel corpo che è governato: il che costituisce i due corpi più disunti del mondo. L’estrema corruzione si ha quando i nobili diventano ereditari: non conoscono più nessuna moderazione, ma la loro sicurezza diminuisce; se sono più numerosi, il loro potere è minore e maggiore la loro sicurezza; di modo che il potere va crescendo e la sicurezza diminuendo fino al despota che ha su di sé l’eccesso del potere e del pericolo. Il gran numero di nobili nell’aristocrazia ereditaria renderà dunque il governo meno violento; ma poiché vi sarà poca virtù, si cadrà in uno spirito d’indolenza, di pigrizia, di abbandono, per opera del quale lo Stato non avrà più né forza né energia. Un’aristocrazia può. mantenere la forza del suo principio se le leggi sono tali da far sentire ai nobili i pericoli e le fatiche del comando più che le sue delizie; e se lo Stato è in siffatta condizione da aver qualche cosa da temere; e se la sicurezza nasce dall’interno e l’incertezza dall’esterno. [...]

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VI. Della corruzione del principio della monarchia

Come le democrazie vanno in rovina quando il popolo spoglia delle loro funzioni il senato, i magistrati e i giudici, così le monarchie si corrompono quando a poco a poco vi vengono soppresse le prerogative degli ordini e i privilegi delle città. Nel primo caso si va al dispotismo di tutti, nell’altro al dispotismo di uno solo. La monarchia va in rovina quando un principe crede di mostrare meglio il proprio potere mutando l’ordine delle cose piuttosto che seguendolo; quando toglie le funzioni che spettano naturalmente agli uni per darle arbitrariamente ad altri, e quando è più innamorato delle sue fantasie che delle sue volontà. La monarchia va in rovina quando il principe, avocando tutto unicamente a se stesso, restringe lo Stato alla sua capitale, la capitale della corte, e la sua corte alla sua sola persona. Infine, essa va in rovina quando un principe disconosce la sua autorità, la sua posizione, l’amore dei suoi popoli; e quando non si rende ben conto che un monarca deve giudicarsi al sicuro come un despota deve reputarsi in pericolo.

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X. Della corruzione del principio del governo dispotico

Il principio del governo dispotico si corrompe senza posa perché è corrotto per la sua stessa natura. [...]

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LIBRO XI. DELLE LEGGI CHE FONDANO LA LIBERTÀ POLITICA NEL SUO RAPPORTO CON LA COSTITUZIONE

I. PRINCIPI GENERALI.

Distinguo le leggi che fondano la libertà politica nel. suo rapporto con la costituzione, da quelle che la fondano nel suo rapporto con il cittadino. Le prime saranno argomento del presente libro, tratterò delle seconde nel libro seguente.

II. DIVERSI SIGNIFICATI ATTRIBUITI ALLA PAROLA LIBERTÀ.

Non esiste parola cui siano stati attribuiti significati tanto diversi, che abbia suscitato tanto diverse reazioni, quanto la parola libertà. Gli uni l’hanno presa per la facilita di destituire colui a cui avevano affidato un potere tirannico; gli altri per la facoltà di eleggere un capo al quale obbedire; questi per il diritto di armarsi ed esercitare la violenza, quelli per il privilegio di non essere governati che da un uomo della loro stessa nazione o dalle loro leggi. Ci fu un popolo che per lungo tempo identifico la libertà con l’uso di portare una lunga barba. Alcuni hanno riferito questo nome ad una certa forma di governo, escludendone le altre. Quelli che avevano conosciuto il governo repubblicano l’hanno attribuita a questo governo; quelli che avevano goduto dei vantaggi del governo monarchico l’hanno attribuita alla monarchia. Insomma ciascuno ha chiamato libertà il governo che era più conforme al proprio costume o alle proprie inclinazioni; e poiché in una repubblica non si hanno sempre sotto gli occhi, continuamente presenti, gli strumenti dei mali di cui ci si lagna, e poiché inoltre le leggi paiono parlare più autorevolmente che non gli esecutori delle leggi stesse, si suole comunemente attribuire la libertà alle repubbliche, escludendola dalle monarchie. Infine, poiché nelle democrazie il popolo sembra fare ciò che vuole, si è attribuita la libertà a questo tipo di governo, confondendo il potere del popolo con la libertà del popolo.

 III. CHE COS’È LA LIBERTÀ.

 È vero che nella democrazia il popolo sembra fare ciò che vuole: ma la libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole. In uno Stato, cioè in una società regolata da leggi, la libertà consiste unicamente nel poter fare ciò che si deve volere e nel non essere costretti a fare ciò che non si deve volere.
Occorre avere ben presente che cosa sia l’indipendenza e che cosa sia la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono: infatti, se un cittadino potesse fare ciò che esse proibiscono, non avrebbe più libertà, poiché anche gli altri acquisterebbero un tale potere.

IV. SULLO STESSO ARGOMENTO.

La democrazia e la monarchia non sono affatto Stati liberi per loro natura. La libertà politica non si trova che nei governi moderati. Ma non sempre è presente negli Stati moderati; essa vi si trova soltanto quando non vi sia abuso di potere. Tuttavia un’esperienza di secoli mostra come qualsiasi uomo che si trovi ad avere il potere, sia portato ad abusarne, finché non gli vengano posti dei limiti. Chi lo direbbe! Persino la virtù ha bisogno di limiti.
Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere argini il potere. Una costituzione può essere tale che nessuno sia costretto a fare le cose a cui la legge non lo obbliga e a non fare quello che la legge permette.

 V. DEL FINE DEI VARI STATI.

 Benché tutti gli Stati. abbiano in generale un medesimo fine, che è la propria conservazione, tuttavia ogni Stato ne ha uno che gli è particolare. l’espansione era il fine di Roma; la guerra quello di Sparta; il commercio era il fine di Marsiglia; la tranquillità pubblica quello delle leggi cinesi; la navigazione quello delle leggi dei Rodii; la libertà naturale era il fine dell’ordinamento dei selvaggi; il piacere del principe, in generale, quello degli Stati dispotici e la gloria sua e dello Stato quello delle monarchie; il fine delle leggi polacche è l’indipendenza di ciascun individuo: il risultato è l’oppressione di tutti.
Esiste anche una nazione la cui costituzione ha come fine diretto la libertà politica. Esaminiamo i principi su cui essa la fonda. Se sono buoni, la libertà vi apparirà come in uno specchio.
Per scoprire la libertà politica nella costituzione, non occorre cercare a lungo. Se la si può vedere dove essa è, se la si è trovata, perché cercarla?

VI. DELLA COSTITUZIONE INGLESE.

Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, ed il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto civile.
Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un certo tempo o per sempre e emenda o abroga quelle che sono già fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni. Grazie al terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo potere giudiziario e l’altro semplicemente potere esecutivo dello Stato.
La libertà politica è quella tranquillità di spirito, che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e condizione di questa libertà è un governo organizzato in modo tale che nessun cittadino possa temerne un altro.
Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà; perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente.
E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: poiché il giudice sarebbe il legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.
Tutto sarebbe perduto se un’unica persona, o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche è quello di punire i delitti o le controversie dei privati.
Nella maggior parte dei regni europei il governo è moderato, perché il principe, che ha i due primi poteri, lascia ai propri sudditi l’esercizio del terzo. Presso i Turchi, dove questi tre poteri sono riuniti nella persona del sultano, regna uno spaventoso dispotismo.
Nelle repubbliche italiane, dove questi tre poteri sono pure riuniti, troviamo meno libertà che nelle nostre monarchie. Perciò il governo ha bisogno, per sostenersi, di mezzi altrettanto violenti di quelli adottati dal governo turco; prova ne siano gli inquisitori di Stato e la cassetta in cui qualsiasi delatore può, in qualsiasi momento, gettare con un biglietto la propria accusa.
Considerate quale può essere la situazione di un cittadino in queste repubbliche. Lo stesso corpo di magistratura ha, come esecutore delle leggi, tutto il potere che si è attribuito come legislatore. Può devastare lo Stato con le sue volontà generali e, poiché detiene anche il potere giudiziario, può annientare qualunque cittadino con le sue volontà particolari.
In un tale Stato il potere è tutto riunito; e benché non vi sia la pompa esteriore che caratterizza il principe dispotico, la tirannide si avverte ad ogni istante. Per questa ragione i principi che hanno voluto regnare con il dispotismo, hanno sempre cominciato con l’avocare a sé tutte le magistrature, e diversi re d’Europa tutte le grandi cariche dello Stato.
Sono pronto ad ammettere che la pura aristocrazia ereditaria delle repubbliche italiane non corrisponda in tutto e per tutto al dispotismo asiatico. Il cospicuo numero di magistrati modera a volte la magistratura; non sempre i nobili cooperano tutti agli stessi disegni e si vengono a creare diversi tribunali che si temperano a vicenda. Così a Venezia il gran consiglio ha in mano il potere legislativo; i pregadi [o Rogati, i 60 membri del Senato, divenuti successivamente 300 con l’ingresso dei Dieci, Delle Quarantine, del Doge] l’esecutivo; le quarantie [tribunali militari e civili detti dei Quaranta], il giudiziario. Ma il male è che questi diversi tribunali sono formati da magistrati appartenenti allo stesso corpo; cioè si tratta sempre di uno stesso potere.
Il potere giudiziario non deve essere affidato ad un senato permanente, ma esercitato da persone elette tra il popolo, in certi periodi dell’anno, nei modi prescritti dalla legge, per formare un tribunale che duri solamente il tempo che la necessità richiede.
In tal modo, il potere giudiziario, tanto terribile tra gli uomini, non essendo legato né a un certo stato, né a una certa professione, diviene, per così dire, invisibile e nullo. Non si hanno continuamente dei giudici dinanzi agli occhi: si teme la magistratura, non i magistrati.
Occorre anche che, nei grandi processi, l’imputato, per legge, possa scegliersi i propri giudici; o che almeno ne possa rifiutare tanti che i rimanenti risultino, in un certo senso, come scelti da lui. Gli altri due poteri potrebbero invece essere affidati a magistrati o a corpi permanenti. Essi infatti non si esercitano nei confronti di alcun individuo; in quanto uno rappresenta la volontà generale dello Stato, l’altro l’esecuzione di tale volontà generale.
Ma se i tribunali non debbono essere fissi, i giudizi debbono esserlo al punto di non riportare mai altro che il testo preciso della legge. Poiché, se essi rappresentassero un punto di vista particolare del giudice, allora si vivrebbe nella società senza conoscere mai esattamente gli impegni che vi si contraggono.
Occorre inoltre che i giudici siano della condizione dell’accusato, o suoi pari, perché questi non debba nutrire il sospetto di esser caduto tra le mani di persone portate a usargli violenza.
Se il potere legislativo lascia all’esecutivo il diritto di imprigionare dei cittadini in grado di dare cauzione della propria condotta, non vi è più libertà, a meno che essi non siano arrestati per rispondere, seduta stante, ad un’accusa che, per legge, sia punibile con la pena capitale; nel qual caso essi sono veramente liberi, in quanto non sono sottomessi che al potere della legge.
Ma se il potere legislativo si vedesse in pericolo per qualche congiura segreta contro lo Stato o per qualche intesa con i nemici esterni, potrebbe, per un periodo breve e limitato, permettere al potere esecutivo di far arrestare i cittadini sospetti, i quali perderebbero solo temporaneamente la loro libertà, per poi riacquistarla per sempre.
È questo l’unico modo ragionevole di supplire alla tirannica magistratura degli Efori e agli Inquisitori di Stato di Venezia, che sono altrettanto dispotici.
Poiché, in uno Stato libero, ogni uomo presumibilmente dotato di uno spirito libero deve governarsi da sé, bisognerebbe che tutto il popolo esercitasse il potere legislativo. Ma essendo ciò impossibile nei grandi Stati e soggetto a molti inconvenienti nei piccoli, occorre che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto ciò che non può fare da sé.
Si conoscono assai meglio i bisogni della propria città che non quelli delle città vicine; e si giudica meglio delle capacità dei propri vicini che non di quella degli altri compatrioti. Non bisogna dunque che i membri del corpo legislativo siano scelti genericamente da tutta la nazione, ma conviene che, in ogni capoluogo, gli abitanti si scelgano un rappresentante.
Il grande vantaggio dei rappresentanti sta nel fatto che essi sono capaci di discutere i problemi di interesse pubblico. II popolo non è per nulla adatto ad un tal compito, ed è questo uno dei grandi inconvenienti della democrazia.
Non è necessario che i rappresentanti ricevano istruzioni particolari su ogni questione, oltre a quelle generali ricevute da chi li ha eletti, come avviene nelle diete della Germania. È vero che, in tal modo, la parola dei deputati esprimerebbe più fedelmente la voce della nazione; ma questo condurrebbe a infinite lungaggini, metterebbe in balìa di ogni deputato tutti gli altri, e nelle situazioni più urgenti, tutta la forza della nazione potrebbe essere ostacolata da un capriccio.
Quando i deputati, come dice giustamente il signor Sidney, rappresentano un corpo popolare, come in Olanda, debbono rendere conto a coloro che li hanno delegati; ma la cosa è diversa se sono delegati dai borghi, come in Inghilterra.
Tutti i cittadini, nei vari distretti, debbono avere il diritto di votare per eleggere il loro rappresentante, tranne coloro che siano caduti in un tale stato di abiezione da non essere considerati in grado di avere una volontà propria.
Un vizio fondamentale della maggior parte delle repubbliche antiche era che il popolo aveva il diritto di prendere delle risoluzioni attive, che richiedevano una esecuzione, cosa di cui è assolutamente incapace. Esso deve entrare nel governo solo per scegliere i propri rappresentanti, il che è pienamente alla sua portata. Poiché, se pochi possono valutare con esattezza il grado di capacità degli uomini, chiunque è tuttavia capace di sapere, in generale, se colui che sceglie sia più saggio della maggior parte degli altri.
Il corpo rappresentativo non deve esser scelto per prendere risoluzioni attive, cosa che non potrebbe far bene, ma per fare delle leggi o per garantire la buona esecuzione di quelle che egli ha fatto, cosa che può benissimo fare, che nessun altro, anzi, può far meglio. In uno Stato vi sono sempre delle persone che si distinguono per nascita, ricchezze od onori; se fossero confuse tra il popolo e non avessero che una voce come gli altri, la libertà comune si cambierebbe per loro in schiavitù, e non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di loro. La parte che costoro hanno nella legislazione deve essere dunque proporzionata agli altri vantaggi di cui godono nello Stato: a tale scopo essi debbono formare un corpo che abbia il diritto di arginare le azioni del popolo, così come il popolo ha il diritto di arginare le loro.
Il potere legislativo sarà quindi affidato sia al corpo dei nobili, sia al corpo eletto per rappresentare il popolo; entrambi avranno le loro assemblee e le loro deliberazioni separate, e punti di vista ed interessi pure separati.
Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in un certo senso nullo. Ne restano dunque soltanto due, e poiché hanno bisogno di un potere moderatore che li freni, sarà la parte del corpo legislativo composta di nobili ad assolvere adeguatamente tale funzione. Il corpo dei nobili deve essere ereditario. Esso lo è innanzitutto per la sua natura; e, in secondo luogo, è necessario che abbia un grande interesse a conservare le proprie prerogative, odiose di per se, che in uno State libero debbono sempre sentirsi minacciate.
Ma poiché questo potere ereditario potrebbe indurre i nobili a seguire i loro interessi particolari e a dimenticare quelli del popolo, bisogna che nei casi in cui si ha un estremo interesse a corromperlo, come ad esempio per le leggi concernenti l’imposizione dei tributi, i nobili prendano parte alla legislazione solo con la facoltà di impedire e non con quella di statuire.
Per facoltà di statuire intendo il diritto di ordinare direttamente, o di correggere quanto sia state ordinato da altri. Per facoltà di impedire intendo il diritto di rendere nulla una risoluzione presa da altri: tale era a Roma il potere dei tribuni. E benché chi ha la facoltà di impedire possa anche avere il diritto di approvare, tale approvazione non è in definitiva altro che una dichiarata rinuncia a servirsi della facoltà di impedire ed è implicita in questa facoltà.
Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo, che richiede quasi sempre un’azione immediata, è amministrata meglio da uno solo che non da molti; mentre il compito del potere legislativo spesso è assolto meglio da molti che non da uno solo.
Che se non vi fosse alcun monarca, e il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone, tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà: i due poteri verrebbero infatti a trovarsi uniti, in quanto le stesse persone talvolta parteciperebbero, o comunque potrebbero sempre partecipare, a entrambi i poteri.
Né vi sarebbe più libertà se il corpo legislative restasse per un lunge periodo senza riunirsi. In tal caso, due sarebbero le possibilità: o non si avrebbe più alcuna risoluzione legislativa, e lo Stato cadrebbe nell’anarchia, o queste risoluzioni sarebbero prese dal potere esecutivo, che si trasformerebbe così in potere assoluto.
Sarebbe d’altra parte inutile che il corpo legislativo fosse riunito in continuazione. Risulterebbe scomodo per i rappresentanti, e inoltre terrebbe troppo occupato il potere esecutivo, il quale, anziché eseguire, penserebbe soprattutto a difendere le proprie prerogative ed il proprio diritto ad eseguire.
Inoltre, se il corpo legislativo fosse continuamente riunito, potrebbe accadere di dover sostituire direttamente, con nuovi deputati, quelli che via via morissero, e in tal case, dato un corpo legislativo corrotto in partenza, il male diverrebbe irrimediabile. Quando diversi corpi legislativi si succedono gli uni agli altri, il popolo che abbia una cattiva opinione del corpo legislativo in carica, punta, con ragione, le proprie speranze su quello che gli succederà. Ma se fosse sempre lo stesso corpo, il popolo, vedendolo ormai corrotto, non spererebbe più nulla dalle sue leggi; e si abbandonerebbe al furore o all’inerzia.
Il corpo legislativo non deve riunirsi di propria iniziativa; poiché si suppone che abbia una volontà solo quando è riunito. Se la decisione di riunirsi non fosse unanime, non si saprebbe quale parte rappresenti veramente il corpo legislativo, se quella presente o quella assente. Se poi avesse il diritto di aggiornarsi da sé, potrebbe accadere che non si aggiornasse mai; il che sarebbe pericoloso nel caso in cui volesse attentare al potere esecutivo. Del resto vi sono periodi più idonei di altri per la riunione del corpo legislativo: bisogna dunque che sia il potere esecutivo a regolare i periodi di riunione e di durata di tali assemblee, in rapporto alle circostanze di cui esso è a conoscenza.
Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare le azioni del corpo legislativo, questo diverrà dispotico: infatti, una volta che sia in grado di attribuirsi tutto il potere che vuole, annienterà tutti gli altri poteri.
Ma non bisogna che, inversamente, il potere legislativo abbia la facoltà di arrestare il potere esecutivo. Infatti è inutile limitare l’esecuzione, che già di per sé limitata; inoltre il potere esecutivo si esercita sempre su cose contingenti. Il potere dei tribuni di Roma era viziato dal fatto che poteva arrestare, non solo la legislazione, ma anche l’esecuzione: il che causa grandi mali.
Pure, se in uno Stato libero il potere legislativo non deve avere il diritto di arrestare il potere esecutivo, ha tuttavia il diritto e deve avere la facoltà di esaminare in qual modo le leggi che ha emanato siano state eseguite; ecco il vantaggio che un governo simile presenta rispetto a quello di Creta e di Sparta, in cui i cosmi e gli efori non rendevano conto della loro amministrazione.
Tuttavia, quale che sia questo controllo, il corpo legislativo non deve avere il potere di giudicare la persona, e di conseguenza la condotta di colui che esegue. La sua persona deve essere sacra, perché, essendo necessaria allo Stato affinché il corpo legislativo non divenga dispotico, dal momento in cui fosse accusata o giudicata, non vi sarebbe più libertà.
In tal caso non avremmo più una monarchia, ma una repubblica non libera. Ma poiché chi esegue male è generalmente istigato da cattivi consiglieri, che odiano le leggi come ministri, benché le leggi stesse li favoriscano come uomini, costoro possono essere ricercati e puniti. Ecco il vantaggio di un simile governo su quello di Cnido, in cui, non permettendo la legge di chiamare in giudizio gli amimoni [magistrati popolari eletti annualmente], nemmeno dopo il periodo della loro amministrazione, il popolo non poteva mai farsi rendere ragione delle ingiustizie che gli erano fatte.
Benché in generale il potere giudiziario non debba esser unito a nessuna parte del legislativo, si possono tuttavia tollerare tre eccezioni a tale norma, fondate sull’interesse particolare di colui che deve essere giudicato. I grandi sono sempre esposti all’invidia. Se fossero giudicati dal popolo, potrebbero trovarsi in pericolo e non godrebbero del privilegio di cui fruisce l’ultimo dei cittadini in uno Stato libero, cioè di esser giudicato dai suoi pari. Bisogna dunque che i nobili siano chiamati, non già dinanzi ai tribunali ordinari della nazione, ma dinanzi a quella parte del corpo legislativo che è composta di nobili. Potrebbe accadere che la legge, che è al tempo stesso chiaroveggente e cieca, fosse, in alcuni casi, troppo rigorosa. Ma i giudici sono soltanto, come abbiamo detto, la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non ne possono moderare la forza, né il rigore. Ecco allora entrare di nuovo in giuoco quella parte del corpo legislativo che abbiamo visto, in altra occasione, essere un tribunale necessario: spetta alla sua suprema autorità moderare la legge in favore della legge stessa, pronunciandosi meno severamente di quanto questa non faccia.
Potrebbe anche accadere che qualche cittadino, negli affari pubblici, violasse i diritti del popolo o commettesse dei delitti che i magistrati in carica non sapessero o volessero punire. Ma, in generale, il potere legislativo non può giudicare; e lo può ancor meno in questo caso particolare, in cui rappresenta la parte interessata, cioè il popolo. Esso non può essere dunque che accusatore. Ma dinanzi a chi accuserà? Si abbasserà dinanzi ai tribunali della legge, che gli sono inferiori e sono inoltre composti di gente che, essendo anch’essa popolo, sarebbe travolta dall’autorità di un così grande accusatore? No, per conservare la dignità del popolo e la sicurezza dell’individuo, bisogna che la parte legislativa dei popolo accusi dinanzi alla parte legislativa dei nobili, la quale non ha né gli stessi suoi interessi, né le stesse passioni.
Ecco il vantaggio che ha questo governo sulla maggior parte delle repubbliche antiche, in cui si tollerava l’abuso che il popolo fosse al tempo stesso giudice e accusatore.
Il potere esecutivo, come abbiamo detto, deve partecipare alla legislazione con la facoltà di impedire, senza di che sarebbe ben presto privato delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo partecipa all’esecuzione, il potere esecutivo Sarà egualmente perduto.
Se il monarca prendesse parte alla legislazione con la facoltà di statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma poiché bisogna comunque che egli partecipi alla legislazione, per difendersi, deve parteciparvi con la facoltà di impedire.
Quello che causò il cambiamento dei governo di Roma, fu che il Senato, detentore di una parte dei potere esecutivo, e i magistrati, che detenevano l’altra parte, non avevano, come il popolo, la facoltà di impedire.
Ecco dunque la costituzione fondamentale del governo di cui parliamo. Essendo il Corpo legislativo diviso in due parti, l’una terrà a freno l’altra con la reciproca facoltà di impedire. Entrambe saranno vincolate dal potere esecutivo, che lo sarà a sua volta da quello legislativo.
Questi tre poteri dovrebbero rimanere nella quiete, nell’inazione. Ma siccome, per il moto necessario delle cose, sono costretti ad avanzare, saranno così obbligati ad avanzare di conserva.
Poiché il potere esecutivo non fa parte dei legislativo se non per la sua facoltà di impedire, non può entrare nella discussione degli affari. Non è nemmeno necessario che proponga, perché, potendo sempre disapprovare le risoluzioni, può opporsi all’accoglimento di quelle proposte che non avrebbe voluto fossero fatte.
In alcune repubbliche antiche, in cui il popolo tutto entrava nel dibattito degli affari pubblici, era naturale che il potere esecutivo li proponesse e li discutesse con il popolo stesso; senza di che vi sarebbe stata nelle risoluzioni una strana confusione.
Se il potere esecutivo delibera sull’imposizione dei tributi altrimenti che con il suo consenso, non vi sarà più libertà, in quanto assumerà poteri legislativi proprio riguardo al punto più importante della legislazione.
Se il potere legislativo delibera, non già di anno in anno, ma per sempre sull’imposizione dei tributi, corre il rischio di perdere la sua libertà, perché il potere esecutivo non dipenderà più dal legislativo; e quando, si esercita per sempre un tale diritto, è affatto indifferente che lo si eserciti in nome nostro o che ci derivi da altri. Altrettanto dicasi se esso delibera, non già di anno in anno, ma per sempre, sulle forze di terra e di mare che deve affidare al potere esecutivo.
Affinché chi esercita il potere esecutivo non possa opprimere, bisogna che gli eserciti che gli sono affidati siano formati dal popolo e abbiano lo stesso spirito del popolo, come avveniva a Roma sino ai tempi di Mario. Perché ciò avvenga, non vi sono che due mezzi: o che coloro che sono arruolati abbiano beni sufficienti da poter rispondere della loro condotta di fronte agli altri cittadini,. e siano arruolati per un solo anno, come usava a Roma; o, se si ha un corpo di truppe permanenti, in cui i soldati siano una delle parti più vili della nazione, bisogna che il potere legislativo possa scioglierlo ogni volta che lo ritenga opportuno; ed è inoltre necessario che i soldati abitino con i cittadini e che non esistano né accampamenti separati, né caserme, né piazze d’armi.

Una volta costituito l’esercito, esso non deve dipendere direttamente dal corpo legislativo, ma dal potere esecutivo; e ciò per la suo stessa natura, dato che il suo compito consiste più nell’azione che nella deliberazione.
È proprio della maniera di pensare degli uomini che il coraggio venga più apprezzato della timidezza, l’iniziativa più della prudenza, la forza più della saggezza. L’esercito disprezzerà sempre un senato e rispetterà invece i propri ufficiali. Non prenderà dunque in considerazione degli ordini che gli siano impartiti da un corpo composto di persone che riterrà imbelli e di conseguenza indegne di comandare. Così, non appena l’esercito dipenderà unicamente dal corpo legislativo, il governo diverrà militare. E se talvolta è accaduto il contrario, il motivo va ricercato in qualche circostanza straordinaria: cioè che l’esercito rimaneva sempre separato; che era composto di diversi corpi dipendenti ciascuno dalla propria provincia; che le principali città erano piazzeforti eccellenti, in grado di difendersi con la loro sola posizione e che non ospitavano truppe.
L’Olanda è ancora più sicura di Venezia; essa potrebbe inondare le proprie truppe in rivolta, potrebbe farle morire di fame. Le truppe non sono di stanza in quelle città che possano offrir loro gli approvvigionamenti: questi, di conseguenza, sono assai precari.
Se poi, nel caso che l’esercito sia governato dal corpo legislativo, circostanze particolari impediscono al governo di divenire militare, questo incorrerà in altri inconvenienti. Poiché accadrà inevitabilmente o che l’esercito distruggerà il governo, o che il governo indebolirà l’esercito. E tale indebolimento avrà una causa fatale; nascerà cioè dalla debolezza stessa del governo.
Leggendo la mirabile opera di Tacito sui costumi dei Germani (De minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes; ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur, Germania, 11 [Delle faccende minori decidono i capi, della maggiori tutti, ma in modo che anche quelle cose di cui è arbitro il popolo sono sottoposte al giudizio dei capi]), vediamo che proprio da loro gli Inglesi hanno tratto l’idea del loro ordinamento politico. Questo bel sistema è stato scoperto tra i boschi. Poiché tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà e perirà. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite! Esso perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto dell’esecutivo. Non sta a me esaminare se gli Inglesi attualmente godano o meno di tale libertà. Mi basta affermare che essa è stabilita dalle loro leggi; non voglio saperne di più.
Non intendo con questo sminuire gli altri governi, né affermare che questa estrema libertà politica debba mortificare coloro che vivono in un regime di moderata libertà. Come potrei sostenere questo proprio io, che reputo nocivo ogni eccesso, persino della ragione, io che ritengo che gli uomini quasi sempre si adattino meglio alle situazioni moderate che non a quelle estreme?
Harrington nel suo Oceana ha anch’egli esaminato quale sia il più alto grado di civiltà cui può esser portata la costituzione di uno Stato. Ma possiamo dire di lui che ha cercato quella libertà senza saperla trovare dov’era, e che ha costruito Calcedonia, avendo la riva di Bisanzio dinanzi agli occhi.

VII. DELLE MONARCHIE CHE CONOSCIAMO.

 Le monarchie che conosciamo non hanno, come quella di cui abbiamo parlato, la libertà come oggetto diretto; esse non tendono che alla gloria dei cittadini, dello Stato e del principe. Ma questa gloria genera uno spirito di libertà che, in alcuni Stati, può fare cose altrettanto grandi e contribuire alla felicità quanto la libertà stessa.
In queste monarchie i tre poteri non sono distribuiti e fusi sul modello della costituzione di cui abbiamo parlato. Ciascuno di essi ha una distribuzione particolare, a seconda della quale si avvicinano più o meno alla libertà politica; se non vi si avvicinassero, la libertà degenererebbe in despotismo.

 VIII. PERCHÉ GLI ANTICHI NON AVEVANO UN’IDEA BEN CHIARA DELLA MONARCHIA.

 Gli antichi non conoscevano affatto il governo fondato su un corpo di nobili ed ancor meno il governo fondato su un corpo legislativo, formato dai rappresentanti di una nazione. Le repubbliche della Grecia e dell’Italia erano città aventi ciascuna il proprio governo, che racchiudevano i propri cittadini entro la cerchia delle mura. Prima che i Romani avessero inghiottito tutte le repubbliche, non vi erano re quasi in nessun paese, né in Italia, né in Gallia, né in Spagna, né in Germania; tutti questi erano piccoli popoli o piccole repubbliche; l’Africa stessa era sottomessa a una grande repubblica; l’Asia Minore era occupata dalle colonie greche. Non c’erano dunque esempi di rappresentanti di città, né di assemblee di Stati; bisognava arrivare fino in Persia per trovare il governo di uno solo.
È vero tuttavia che esistevano delle repubbliche federative; diverse città inviavano rappresentanti a una assemblea. Ma intendo dire che non esisteva alcuna monarchia del genere che ho descritto.
Ecco come si formò il primo abbozzo delle monarchie che conosciamo. Le nazioni germaniche che conquistarono l’impero romano erano, come noto, assai libere: basti consultare a questo proposito l’opera Sui costumi dei Germani di Tacito. I conquistatori si sparsero nel paese: abitavano le campagne e, in minor numero, le città. Quando erano in Germania, tutta la nazione poteva radunarsi, ma quando, in territorio di conquista, vennero a trovarsi così dispersi, non poterono più farlo. Bisognava tuttavia che la nazione deliberasse sui propri affari, come soleva fare prima della conquista; lo fece per mezzo di rappresentanti. Ecco l’origine dal governo gotico presso di noi. In un primo tempo fu un misto di aristocrazia e di monarchia. Aveva l’inconveniente che il popolino era schiavo; ma era un buon governo che aveva in sé le possibilità di divenire migliore. Si diffuse infatti l’uso di accordare lettere di affrancamento e ben presto la libertà civile dal popolo, le prerogative della nobiltà e dal clero, il potere dei re vennero a trovarsi in tale equilibrio, che non credo vi sia mai stato sulla terra un governo così temperato come fu quello, in ogni parte d’Europa, per il periodo in cui poté mantenersi. Ed è sorprendente che il corrompersi del governo di un popolo conquistatore abbia dato vita al miglior tipo di governo che gli uomini abbiano potuto concepire.

IX. MODO DI PENSARE DI ARISTOTELE.

 I dubbi di Aristotele appaiono chiaramente quando egli tratta della monarchia. Egli ne fissa cinque tipi, contraddistinti non già della forma costituzionale, ma da fatti marginali, quali le virtù o i vizi del principe o da elementi esterni, quali l’usurpazione o la successione della tirannide.
Aristotele annovera tra le monarchie sia l’impero persiano che il regno di Sparta. Ma chi non comprende che il primo è uno Stato dispotico mentre l’altro è una repubblica?
Gli antichi, che ignoravano la distribuzione dei tre poteri nel governo di un solo monarca, non potevano farsi un’idea esatta della monarchia.

 XX. CONCLUSIONE.

Vorrei ricercare, in tutti i governi moderati che conosciamo, quale sia la distribuzione dei tre poteri e, in base a questo, calcolare il grado di libertà di cui ciascun governo può godere. Ma non bisogna sempre sviscerare a tal punto un argomento da non lasciar più nulla al lettore. Non si tratta qui di far leggere, ma di far pensare.

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