REGOLAMENTO

A - CONSIGLIO DELLA SCUOLA

1. COMPOSIZIONE. Compongono il Consiglio della Scuola: il Direttore, il vicedirettore: tutti i docenti di ruolo di I e Il fascia, fuori ruolo, ricercatori, confermati, impegnati nelle attività didattiche della Scuola: tre rappresentanti degli specializzandi.

Il Direttore (un docente di ruolo di I fascia oppure, in caso di motivato impedimento dei docenti di I fascia, un docente di II fascia) dura in carica per un triennio ed è rieleggibile: egli nomina un vicedirettore che, in caso di grave e motivato impedimento faccia le sue veci negli esami e negli altri adempimenti di sua competenza.

2. CONVOCAZIONE. La convocazione scritta, con ordine del giorno, va inviata a tutti gli aventi diritto, con almeno dieci giorni di preavviso: il Consiglio può essere convocato in via breve in casi di particolare urgenza. La convocazione può essere richiesta per motivi particolari da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

3. VERBALI. Vanno redatti sugli appositi moduli, firmati dal Direttore e dal Segretario Verbalizzatore e vanno inviati

- alla Ripartizione Affari Generali, in un originale e una copia

- alla Presidenza delle facoltà che provvedono alle attività didattiche (v. art. 267 del Decreto Istitutivo, G. U. 9-10-1990)

- alla Direzione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Dipartimento di Storia

Nel verbale vanno indicati:

- l'ora d'inizio, la data e il luogo ove si è tenuta la seduta

- i nomi dei presenti, degli assenti giustificati, degli assenti ingiustificati

- l'ordine del giorno

- la sintesi della discussione svolta per ciascun punto all'o.d.g. e la relativa conclusione

- l'ora di chiusura della seduta

B - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - SCADENZE - CONTRIBUTI -. ESAMI

1. Le proposte di AFFIDAMENTO di insegnamenti ufficiali al personale docente universitario di ruolo accademico successivo devono essere approvate dal Consiglio della Scuola entro il 31 gennaio, dalle Facoltà i cui docenti siano coinvolti in quell'a.a. entro il 28 febbraio.

2. Le proposte per i CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO a tempo determinato per l'anno accademico successivo devono essere approvate dal Consiglio della Scuola entro il 31 gennaio, dalle Facoltà entro il 28 febbraio.

3. Il CALENDARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA' PRATICHE GUIDATE viene fissato dal Consiglio della Scuola entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno accademico.

4. Eventuali variazioni dei CONTRIBUTI DI LABORATORIO vanno proposte dal Consiglio della Scuola entro il 31 dicembre, approvate dal Consiglio di Facoltà entro il 31 gennaio.

5. ESAMI DI AMMISSIONE: dal 15 al 30 novembre. La data degli esami e la composizione della commissione vanno deliberate dal Consiglio della Scuola entro il 30 aprile dell'a.a. in corso. La commissione è formata da cinque docenti (I e Il fascia, fuori ruolo, ricercatori confermati), più tre supplenti (uno per ogni indirizzo attivato), ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

N.B. Gli esami di ammissione dovranno essere tenuti comunque indipendentemente dal numero degli aspiranti.

La prova d'esame consiste in:

a) Una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore

b) una prova pratica, o sul terreno, o su originali, o su riproduzioni grafiche o fotografiche

c) una prova orale sulle tematiche del settore

Il candidato che voglia specializzarsi in archeologia classica è tenuto a dimostrare una buona conoscenza delle lingue classiche (greco e latino).

Per l'archeologia preistorica e protostorica e per l'archeologia tardoantica e medievale si richiede almeno la conoscenza del latino. La conoscenza delle lingue antiche - determinante per l'ammissione alla Scuola - non influisce sulla formulazione della graduatoria finale (in base alla quale vengono assegnate le borse di studio).

Tutti i candidati devono inoltre dar prova di - conoscere almeno due lingue moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore prescelto. Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di specifica deliberazione del Consiglio della Scuola.

La documentazione personale degli aspiranti all'ammissione deve pervenire al Direttore della Scuola almeno una settimana prima della data stabilita per la prova affinché la commissione possa prenderne visione in tempo utile. I verbali delle prove, con la relativa graduatoria, dovranno essere consegnati alla Segreteria entro il 3 dicembre. L'elenco degli idonei sarà esposto all'albo dell'Ufficio Scuole dal 6 dicembre. Gli aventi diritto all’immatricolazione che non avranno formalizzato la loro posizione entro il 16 dicembre verranno, automaticamente considerati rinunciatari e saranno sostituiti dai candidati idonei secondo la graduatoria. Per questi ultimi l'iscrizione va formalizzata entro il 31 dicembre.

I piani di studio degli iscritti andranno presentati entro il 31 gennaio e approvati entro il 28 febbraio.

6. ESAME DI PROFITTO: dall'1 al 31 ottobre, sessione unica. La data dell'esame - che è unico per ciascun anno di corso - va deliberata dal Consiglio della Scuola entro il 31 maggio dell'a.a. corrente. La commissione d'esame - di cui fanno parte il Direttore, che la presiede, e, per ciascun candidato, i docenti delle materie relative all'anno di corso - esprime un giudizio sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline è nelle attività pratiche prescritte per quell'anno.

PUNTEGGIO. Ogni commissario ha a disposizione 10/10:

il Direttore ha a disposizione 10/10 come Presidente e 10/10 come titolare d'insegnamento.

Chi non supera l'esame dovrà ripetere l'anno (è ammessa un'unica ripetizione). I verbali devono essere firmati dai soli docenti (I e Il fascia, fuori ruolo, ricercatori confermati) titolari di insegnamento nell'anno in corso. I libretti degli studenti riporteranno il voto complessivo e la firma del Presidente della Commissione. Le cedole dei verbali d'esame devono essere tempestivamente inviate alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione.

7. TRASFERIMENTI. Si possono effettuare se vi sono posti disponibili nell'anno di corso per cui sono richiesti e se vi è piena conformità tra gli ordinamenti didattici previsti dai nuovi statuti. L'accoglimento delle domande avverrà in ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda di trasferimento alla sede di provenienza. Il foglio di congedo dovrà comunque pervenire entro il 31 gennaio.

8. BORSE DI STUDIO. Verranno assegnate secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato dal Senato Accademico in data 18-12-1990.

9. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: entro il 5 novembre.

10. ESAMI DI DIPLOMA: devono essere svolti fra il 1° e il 20 dicembre. in sessione ordinaria o fra il 15 e il 30 marzo in sessione straordinaria. Sulle date e sulla composizione della commissione si dovrà rispettivamente deliberare entro il 30 aprile e entro il 30 ottobre.

La commissione è costituita da sei membri e dal Direttore della Scuola che la presiede (art. 275 del Decreto Istitutivo. G. U. 9-10-1990). Il voto finale è espresso in settantesimi (10/10 per ciascuno dei membri che compongono la commissione).

Possono essere correlatori - e quindi membri della commissione - anche professori a contratto e cultori delle materie.

L'assegnazione del titolo della tesi deve essere effettuata non oltre l'inizio dell'ultimo anno di corso. La presa di contatto con il relatore, ai fini della consegna di una parte significativa del testo, deve avvenire almeno 6 mesi prima della data prevista per la discussione, con il correlatore, almeno 3 mesi prima.

Le tesi di diploma vanno consegnate alla segreteria delle Scuole venti giorni prima della data stabilita per gli esami.

N. B. Le schede personali del diplomandi, con i relativi voti di profitto, devono pervenire al Direttore della Scuola almeno 5 giorni prima della data dell'esame.

C - FREQUENZA

 

1. La partecipazione a tutte le forme di attività didattica, obbligatoria per legge, deve essere documentata nell'apposito libretto-diario personale, compilato di volta in volta dallo studente e controfirmato dai docenti titolari dei corsi seguiti. La legittimità di eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore e comunque aventi carattere di eccezionalità viene valutata caso per caso. Comunque l'anno di corso non sarà ritenuto valido nel caso di una percentuale di assenze superiore al 20% del totale delle attività didattiche e al 30% in singole discipline.

All'inizio delle attività didattiche il libretto-diario verrà consegnato all'allievo a cura della Scuola, presso la quale, a corso ultimato, sarà conservato agli atti.

Per quanto riguarda il coordinamento dei piani di studio e delle attività di formazione, gli specializzandi saranno seguiti, lungo tutto il periodo di studi, da un tutor indicato dal Consiglio entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Sarà cura dello specializzando stabilire periodici contatti col docente investito delle responsabilità tutoriali, per tenerlo al corrente dell'attività svolta e programmare quella da svolgere.

2. La consegna agli studenti ammessi alla Scuola del libretto personale universitario è prevista entro il 31 gennaio del I anno di corso.

L'attestazione di frequenza sul libretto viene data dai docenti titolari dei corsi alla chiusura dell'attività didattica, entro il 30 settembre di ogni anno.

UNIVERSITA’ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995

Modificazione allo statuto dell’Università

IL RETTORE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31

ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la

scuola di specializzazione in archeologia;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio, 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. l68;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 ottobre 1994;

Decreta

Articolo unico

 

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in archeologia, come segue:

Art. 428 - Il primo comma viene così modificato:

"Sono ammessi alle prove per ottenere l’iscrizione i laureati in lettere e storia della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali con indirzzio archeologico, nonché, i laureati in architettura".

Il. presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trieste, 11 luglio 1995

Il rettore

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE

Discipline e norme di attuazione secondo le modificazioni dello statuto dell’Università di Trieste

10 agosto 1995 (GU 9.10. 1995, n. 236)

Art. 270

  1. Area delle metodologie e delle tecniche
  1. archeologia subacquea
  2. archeometria
  3. bioarcheologia
  4. elementi di informatica
  5. esegesi delle fonti letterarie
  6. metodologia e tecnica dello scavo
  7. metrologia antica
  8. museologia e museografia
  9. rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
  10. teorie e tecniche del restauro
  11. topografia antica
  12. disegno e rilievo
  13. tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione

 

  1. Area dell’archeologia preistorica e protostorica
  1. archeologia e antichità celtiche
  2. archeologia e antichità egee
  3. archeologia e antichità sarde
  4. archeologia preistorica
  5. paleontologia del Quaternario
  6. paleontologia umana
  7. paletnologia
  8. preistoria e protostoria dell’Africa
  9. preistoria e protostoria dell’Asia
  10. preistoria e protostoria europea
  11. preistoria e protostoria del Vicino Oriente
  12. archeologia delle Venezie

 

  1. Area dell’archeologia classica
  1. archeologia e storia dell’arte greca
  2. archeologia e storia dell’arte romana
  3. archeologia e storia dell’arte tardo-antica
  4. archeologia fenicia e punica
  5. archeologia dell’Italia preromana
  6. archeologia delle provincie romane
  7. archeologia e antichità teatrali
  8. epigrafia e antichità greche e romane
  9. etruscologia
  10. numismatica greca e romana
  11. storia dell’urbanistica e dell’architettura greca e romana
  12. archeologia delle Venezie

 

D) Area dell’archeologia tardo-antica e medievale

 

  1. archeologia tardo-antica e alto medievale
  2. archeologia e storia dell’arte medievale
  3. archeologia e storia dell’arte paleocristiana e bizantina
  4. archeologia e storia dell’arte partica e sassanide
  5. archeologia e storia dell’arte islamica
  6. epigrafia e antichità paleocristiane e medievali
  7. numismatica e sfragistica medievali
  8. paleografia e diplomatica
  9. storia dell’urbanistica e dell’architettura medievali
  10. storia della città e del territorio

 

  1. Area giuridica

 

  1. elementi di diritto amministrativo
  2. estimo
  3. legislazione dei beni culturali
  4. legislazione internazionale comparata dei beni culturali
  5. legislazione urbanistica

Art. 271. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all’inizio del primo anno e approvato dal consiglio della Scuola.

Il consiglio della Scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti Saranno svolti secondo il seguente rapporto:

- cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto:

- due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche:

- due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

- una (o più) tra le discipline dell’area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L’attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate.

Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell’ambito delle diverse aree, integrandosi, a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi. con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina, quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 272. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero, sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. I1 profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una Sopraintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla Scuola, d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze. dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 273. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla Scuola, d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della Scuola che cureranno l’addestramento degli allievi.

Art. 274. - L'Università, su proposta del consiglio della Scuola, stipula Convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per Io svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 275. - La commissione per l’esame di diploma è costituita dal direttore della Scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

 

- Scuola di Specializzazione in Archeologia - Università di Trieste -
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