DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLĠANTICHITAĠ
REGOLAMENTO
PREMESSA
In
conformit allo Statuto dellĠUniversit degli Studi di Trieste in vigore dal 1Ħ
novembre 1996 e in esecuzione dellĠart.17, comma 3 dello stesso e in conformit
alle direttive generali di Ateneo impartite dal Consiglio delle Strutture
Scientifiche, adottate con decreto rettorale 20 maggio 1997 n. 489/AG, il
presente regolamento riguarda le attribuzioni, le strutture e il funzionamento
del Dipartimento di Scienze dellĠAntichit.
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO
Art. 1
1. Il Dipartimento promuove, organizza e coordina la
ricerca attinente al mondo antico, con particolare riferimento : a)
allĠarea euroasiatica e agromediterranea dalla preistoria allĠet altomedievale
e bizantina b) alla tradizione culturale umanistica e quella moderna di matrice
antica ; tutto ci nel pieno rispetto dellĠautonomia dei singoli
afferenti. A tale scopo predispone le idonee strutture, individuando come
strutture base della ricerca la
Biblioteca e i Laboratori.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed
amministrativa secondo il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo e
dispone di personale amministrativo. Gestisce i fondi per la ricerca e la
didattica messi a disposizione dallĠAteneo.
3. Il Dipartimento concorre allĠorganizzazione dei corsi
per il conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.
4. Il Dipartimento concorre allo svolgimento
dellĠattivit didattica comunque relativa al mondo antico e alla sua fortuna
rispondendo alle esigenze manifestate dai Consigli di Facolt, di Corso di
Laurea e di Diploma e dai Consigli delle Scuole di Specializzazione attivate
dallĠAteneo a cui il Dipartimento fornisce supporto didattico.
5. Al Dipartimento, nellĠambito dei settori scientifici
di sua competenza, affidata lĠattivit di consulenza e cooperazione
scientifica e didattica, anche mediante contratti e convenzioni con
Istituzioni, Associazioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalle norme di legge e dai regolamenti dellĠAteneo di Trieste.
6. Il Dipartimento organizza seminari esercitazioni fuori
sede (scavi, ricognizioni, viaggi dĠistruzione), conferenze e convegni a
carattere scientifico, privilegiando collegamenti con analoghe strutture di
ricerca in Italia e allĠestero e pu provvedere alla pubblicazione e alla
diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche singole e collettive.
7. Il Dipartimento pu articolarsi in Sezioni. Le
eventuali Sezioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento e non possono
avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile n organi di governo n
personale non docente propri.
STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO E ORGANISMI DI GESTIONE
Art. 2
1. Sono strutture del
Dipartimento : la Segreteria Amministrativa, la Biblioteca, i Laboratori .
Sono organismi di gestione le Commissioni Permanenti (per gli Ordini librari,
per lĠOrganizzazione didattica e i rapporti con le Facolt). LĠistituzione o la
soppressione di Laboratori e Commissioni sono prerogativa del Consiglio di
Dipartimento (art. 4, comma 10, lettera c).
2. Della Segreteria
Amministrativa responsabile il Segretario Amministrativo (art. 6) che ne
coordina il personale in sintonia con il
Direttore.
3. La Biblioteca
struttura fondamentale dellĠattivit di ricerca del Dipartimento e fornisce
altres il supporto alla didattica dei docenti afferenti al Dipartimento. La
Biblioteca aperta alle seguenti categorie di utenti : a) tutto il
personale docente dellĠUniversit di Trieste, b) i docenti del Dipartimento in
quiescenza, c) gli studenti che seguono i corsi dĠinsegnamento dei membri del
Dipartimento e che presso il Dipartimento preparano la tesi, d) gli allievi
delle Scuole di Specializzazione e) gli allievi dei dottorati di ricerca cui
partecipa il Dipartimento, f) i borsisti postdottorato dellĠUniversit di
Trieste, g) i titolari degli assegni di ricerca. Singole richieste di
frequentazione al di fuori delle categorie suddette sono disciplinate dal
regolamento interno della Biblioteca. Al funzionamento della biblioteca e
allĠapplicazione del suo regolamento provvede il bibliotecario, cui risponde il
personale non docente che ricopre funzioni e incarichi nella struttura. Il
bibliotecario provvede di concerto con la segreteria amministrativa e con il
docente responsabile della biblioteca (cfr art.5 comma 5) allĠacquisizione del
materiale librario, alla sua collocazione, allĠorganizzazione degli schedari e
dei servizi di consultazione. Il
docente responsabile propone agli
organi del Dipartimento i criteri di spesa dei fondi a qualunque titolo
assegnati alla Biblioteca o ad essa riservati ; a lui riferisce
periodicamente il Presidente della commissione Ordini librari.
4. I Laboratori sono
strutture di supporto per lo svolgimento delle attivit scientifiche e
didattiche di tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento. Del funzionamento
di ogni singolo Laboratorio risponde il docente designato dagli afferenti al
laboratorio stesso : questi delegato dal Direttore per la durata di un anno.
Il responsabile del singolo
Laboratorio coordina le attivit che vi si svolgono, provvedendo, in base alle
necessit degli utenti, allĠacquisizione e al funzionamento delle attrezzature
necessarie ; provvede altres a far rispettare il regolamento interno che
gli afferenti al Laboratorio si sono dati, a sorveglianza dellĠaccesso e tutela
delle attrezzature.
Ogni docente o
ricercatore pu afferire o meno a un Laboratorio del Dipartimento, presentando
al Direttore una dichiarazione in tal senso, senza alcun limite di tempo o
scadenza pu in simile modo notificare il suo passaggio da un Laboratorio ad un
altro.
Ogni docente o
ricercatore pu utilizzare le attrezzature e i programmi non in possesso del
laboratorio cui afferisce, ma siti altrove ; deve in tal caso farne
richiesta al docente responsabile del Laboratorio dotato delle attrezzature
interessate.
Un docente coordinatore
dei Laboratori, delegato annualmente dal Direttore, cura lĠarmonizzazione delle
scelte tecniche e coordina le richieste di finanziamento legate allo sviluppo
delle dotazioni.
5. Il Responsabile
della Biblioteca e il Responsabile del coordinamento dei Laboratori siedono in
Giunta per tutto lĠanno del loro mandato (art. 5, comma 5). Essi scelgono i
supplenti delle loro funzioni, dandone notizia al Direttore.
Le Commissioni permanenti , la cui composizione viene
determinata di volta in volta dal Consiglio, hanno incarico annuale e sono
presiedute da un membro della Giunta (cfr. art. 7,6) per delega del Direttore.
ORGANI DEL DIPARTIMENTO
Art. 3
Sono
Organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.
Il CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Art. 4
1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori
di ruolo, i professori fuori
ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento, il Segretario
Amministrativo e le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli
iscritti ai corsi di dottorato, dei titolari di borse post-dottorato, i
titolari di assegni di ricerca, degli iscritti alle Scuole di
Specializzazione e degli studenti
iscritti ai corsi di studio. Le rappresentanze concorrono al numero legale solo
se presenti. La partecipazione al Consiglio di Dipartimento rientra nei compiti
istituzionali del personale.
2. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza
definito come segue :
a) personale
tecnico-amministrativo: tutto il personale purch in numero inferiore al 35%
del personale docente. Il Segretario membro di diritto ed computato al di
fuori della quota suddetta.
b) studenti iscritti ai
corsi di studio presso le Facolt di Lettere e Scienze della Formazione che
svolgano la tesi di laurea presso il Dipartimento : uno.
c) iscritti alle Scuole
di Specializzazione: uno.
d) iscritti ai Corsi di
Dottorato per i quali il Dipartimento consorziato : uno.
e) titolari di borse di
studio post-dottorato e di assegni di ricerca: uno.
Per tutte le componenti, le elezioni,
indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgeranno tra il 1Ħ e il 31
ottobre, a seconda delle differenti scadenze e gli eletti entreranno in carica
il 1Ħ novembre successivo.
3. Il Consiglio di
Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria tre volte allĠanno entro il 31 marzo,
15 settembre e 15 dicembre per assolvere i compiti previsti dal Regolamento di
Ateneo per lĠamministrazione, la finanza
e la contabilit.
4. Si riunisce in
seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di
tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.
5. La convocazione
della seduta del Consiglio, contenente lĠordine del giorno, diramata per
iscritto a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, e solo quando il Direttore non
possa provvedere con lĠemissione di un apposito decreto da ratificare in una
seduta successiva, il Consiglio verr convocato per via telegrafica.
6. Le riunioni del
Consiglio sono valide se presente la maggioranza degli aventi diritto: le
delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Su argomenti
determinati il Consiglio di Dipartimento pu chiedere di ascoltare il parere di
persone che non ne fanno parte.
8. In caso di
particolari motivi dĠurgenza il Direttore pu assumere decisioni, comunicandole
immediatamente alla Giunta, salvo
ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva alla delibera.
9. Del verbale del
Consiglio, redatto dal segretario amministrativo, deve essere inviata copia
agli organi competenti a norma dello Statuto vigente.
10. Il Consiglio di
Dipartimento definisce le linee generali della ricerca svolta nel Dipartimento.
In
particolare il Consiglio di Dipartimento:
a) detta i
criteri per lĠutilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e coordina il
personale e lĠuso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
b) approva le
richieste di assegnazione del personale non docente, il piano annuale delle
ricerche del Dipartimento e la relazione predisposta dal Direttore del Dipartimento
a norma dellĠart. 85 DPR 382/80;
c) approva
lĠistituzione, soppressione, riorganizzazione dei Laboratori e di altre
eventuali strutture, nonch lĠistituzione, soppressione, competenze delle
Commissioni, permanenti o temporanee che siano.
d) approva il
bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo del Dipartimento;
e) approva
allĠinizio dellĠanno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari
ed altre iniziative collegate alla ricerca e alla didattica organizzati dal
Dipartimento;
f) approva tutte le forme di pubblicit e di
informazione, tramite qualsiasi canale mediatico, che riguardino il
Dipartimento e il suo personale (cfr. art.5 comma 4 lettera f);
g) approva la
programmazione scientifica dei ricercatori, regolarmente presentata, allĠinizio
di ogni anno accademico.
h) Il
Dipartimento ai sensi del Titolo 3 art. 13, comma 7 dello statuto, d parere in
ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da
effettuare da parte dei Consigli di Facolt, limitatamente alle discipline di
pertinenza del Dipartimento.
i) D parere inoltre sullĠistituzione, la soppressione o
le modifiche delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di
propria pertinenza: i pareri in ordine alle chiamate di professori ed al
conferimento delle supplenze vengono presi dal Consiglio, costituito di volta
in volta dagli appartenenti alle fasce previste dalla legislazione vigente.
j) Approva, con votazione a scrutinio segreto, le
richieste di afferenza al Dipartimento stesso.
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Art. 5
1. Il Direttore del Dipartimento eletto, a scrutinio
segreto, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti
nelle votazioni successive, ed nominato con decreto rettorale. Le votazioni
sono valide purch vi partecipino
almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. LĠelettorato passivo spetta ai professori di ruolo a
tempo pieno, di norma di prima fascia, e, in caso di inesistenza o non
rieleggibilit o rinuncia di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori
di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.
3. Il Direttore resta in carica per tre anni e non pu
essere rieletto consecutivamente pi di una volta. Per un ulteriore rielezione
devono decorrere almeno tre anni dallĠultimo mandato.
4. Il Direttore del Dipartimento:
a) rappresenta
il Dipartimento, presiede il Consiglio cura lĠesecuzione dei suoi deliberati,
presiede la Giunta e ne richiede i pareri, responsabile della gestione
amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se essa riguarda
lĠiniziativa didattica e scientifica degli altri docenti e ricercatori;
b) promuove, con
la collaborazione della Giunta, le attivit del Dipartimento, vigila
sullĠosservanza, nellĠambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti
e tiene i rapporti con gli altri Organi accademici;
c) predispone i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio per lĠapprovazione;
d) predispone,
quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo
quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
e) propone il
piano annuale delle ricerche del Dipartimento; sovrintende alla collaborazione
con la Scuola di Specializzazione in Archeologia ed altre eventuali Scuole di
Specializzazione e promuove lĠeventuale organizzazione di centri di studio e
laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra
Universit italiana o straniera o con altre Istituzioni scientifiche, ed
eventualmente promuove convenzioni tra le Universit e gli Enti
interessati.
f) Prende in esame tutte le proposte e forme di
pubblicit e informazione dirette allĠesterno, che coinvolgano il Dipartimento
e il suo personale, e le sottopone al Consiglio (cfr. art.4 comma 10 lett. f).
g) ordina
strumenti, attrezzature, lavori, materiale bibliografico e quantĠaltro occorra
per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle
rispettive fatture, sempre fatta salva lĠautonomia dei gruppi di ricerca nella
gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, registra il materiale
inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati,
sullĠinventario generale del Dipartimento.
h) cura che il
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario assegnato al
Dipartimento svolga correttamente i compiti assegnatigli.
i) attesta lĠeffettivo svolgimento dellĠattivit da parte
dei titolari di assegni di ricerca.
5) Dopo il suo
insediamento il Direttore designa tra
i professori di ruolo un vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue
funzioni in caso di assenza o
impedimento temporaneo; designa altres i docenti responsabili della Biblioteca
e del coordinamento dei Laboratori : le tre deleghe sono revocabili in
qualsiasi momento, ma di norma durano un triennio lĠuna, un anno le altre senza
limiti di rinnovo, fatta salva la
scadenza della Direzione. Inoltre, sentiti gli interessati, il Direttore nomina
i responsabili annuali del funzionamento dei Laboratori (art.2, comma 4); la
stessa procedura vale per i Presidenti annuali delle Commissioni permanenti
(art. 2, comma 6), che tuttavia devono essere membri elettivi della Giunta
(art. 6 , comma 7).
6) Il docente di
prima fascia pi anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del
mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza,
convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso
docente provvede alla convocazione nellĠipotesi che decadenza o dimissioni
avvengano prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di
cessazione.
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Art. 6
1. Il Segretario amministrativo predispone tecnicamente
il bilancio preventivo e consuntivo, nonch la descrizione dello stato
patrimoniale.
2. Coordina le attivit amministrativo contabili
assumendo la responsabilit in solido con il Direttore dei conseguenti atti. EĠ
responsabile della segreteria amministrativa del Dipartimento e coordina
lĠattivit del personale ad essa addetto.
3. Collabora con il Direttore e con il personale
afferente al Dipartimento per tutte le attivit volte al migliore funzionamento
della struttura.
4. Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e
del Consiglio ed ha funzioni di segretario verbalizzante: in tale veste il
Segretario pu rimanere in aula anche nelle sedute consiliari a composizione
ristretta, senza diritto di voto. Il Direttore e il Segretario amministrativo,
per giustificati motivi e di comune accordo, possono attribuire ad altro membro
dellĠorgano le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Segretario amministrativo individua, in accordo con
il Direttore, tra il personale amministrativo di qualifica pari o
immediatamente inferiore alla propria chi lo deve sostituire, limitatamente
agli atti indifferibili e urgenti e nei limiti previsti dalla legge, nei casi
di sua assenza o temporaneo impedimento.
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
art. 7
1.
La Giunta del Dipartimento,
prevista dallĠart. 14. Comma 6 dello Statuto e dai criteri generali del
Consiglio delle Strutture Scientifiche, composta da sei membri elettivi (due professori di prima
fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori), inoltre sono membri di diritto il Direttore e il Segretario
amministrativo, di norma con funzioni di verbalizzante.
2.
LĠelezione dei membri
della Giunta indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto nellĠambito
delle singole componenti. LĠelezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato
almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di parit di voti eletto il
pi anziano di nomina e in caso di ulteriore parit il pi anziano di et.
Contro i risultati ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla
elezione. I membri decadono allo scadere del mandato del Direttore.
3.
La Giunta, di norma,
resta in carica tre anni ; qualora il mandato del Direttore decada
anticipatamente, decade contestualmente la Giunta. Il rinnovo contemporaneo per tutte le componenti
e le elezioni avvengono tra il 1Ħ
ottobre e il 31 ottobre. In
caso di dimissioni, decadenza o
impedimento di un membro per un periodo superiore ai sei mesi si procede a
nuove elezioni, indette dal Direttore entro quattro settimane. Il mandato del
nuovo membro eletto termina allo scadere del mandato della Giunta.Non si
provvede alla sostituzione negli ultimi sei mesi di mandato del Direttore.
4.
Possono essere invitati
a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta
stessa, limitatamente a specifici argomenti allĠordine del giorno, in
particolare la gestione della biblioteca di Dipartimento e dei laboratori,
persone di cui si ritenga utile il contributo.
5.
La Giunta convocata di
norma per iscritto dal Direttore, o, su richiesta motivata, da 1/3 dei suoi
membri, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza anche un
giorno prima.
6.
Il Direttore e la
Giunta, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono costituire
delle commissioni,
che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori.
Ciascuna di esse presieduta
da un membro della Giunta. Alle loro riunioni prevista la
partecipazione del personale non docente interessato.
NORME FINALI
Art. 8
1. Il presente regolamento pu essere modificato con il
voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di
Dipartimento.
2. Il Presente regolamento del Dipartimento di Scienze
dellĠAntichit redatto in conformit alle normative vigenti.
3. Lo Statuto dellĠUniversit in primĠordine e le
direttive del Consiglio delle Strutture Scientifiche in secondĠordine sono
prevalenti in caso di difformit con le disposizioni contenute nel presente
Regolamento.