DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLĠANTICHITAĠ

 

REGOLAMENTO

 

PREMESSA

 

            In conformitˆ allo Statuto dellĠUniversitˆ degli Studi di Trieste in vigore dal 1Ħ novembre 1996 e in esecuzione dellĠart.17, comma 3 dello stesso e in conformitˆ alle direttive generali di Ateneo impartite dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adottate con decreto rettorale 20 maggio 1997 n. 489/AG, il presente regolamento riguarda le attribuzioni, le strutture e il funzionamento del Dipartimento di Scienze dellĠAntichitˆ.

 

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 1

1.   Il Dipartimento promuove, organizza e coordina la ricerca attinente al mondo antico, con particolare riferimento : a) allĠarea euroasiatica e agromediterranea dalla preistoria allĠetˆ altomedievale e bizantina b) alla tradizione culturale umanistica e quella moderna di matrice antica ; tutto ci˜ nel pieno rispetto dellĠautonomia dei singoli afferenti. A tale scopo predispone le idonee strutture, individuando come strutture base della ricerca  la Biblioteca e i Laboratori.

2.   Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale amministrativo. Gestisce i fondi per la ricerca e la didattica messi a disposizione dallĠAteneo.

3.   Il Dipartimento concorre allĠorganizzazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.

4.   Il Dipartimento concorre allo svolgimento dellĠattivitˆ didattica comunque relativa al mondo antico e alla sua fortuna rispondendo alle esigenze manifestate dai Consigli di Facoltˆ, di Corso di Laurea e di Diploma e dai Consigli delle Scuole di Specializzazione attivate dallĠAteneo a cui il Dipartimento fornisce supporto didattico.

5.   Al Dipartimento, nellĠambito dei settori scientifici di sua competenza,  affidata lĠattivitˆ di consulenza e cooperazione scientifica e didattica, anche mediante contratti e convenzioni con Istituzioni, Associazioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme di legge e dai regolamenti dellĠAteneo di Trieste.

6.   Il Dipartimento organizza seminari esercitazioni fuori sede (scavi, ricognizioni, viaggi dĠistruzione), conferenze e convegni a carattere scientifico, privilegiando collegamenti con analoghe strutture di ricerca in Italia e allĠestero e pu˜ provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche singole e collettive.

7.   Il Dipartimento pu˜ articolarsi in Sezioni. Le eventuali Sezioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento e non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile nŽ organi di governo nŽ personale non docente propri.

 

STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO E ORGANISMI DI GESTIONE

 

Art. 2

 

1. Sono strutture del Dipartimento : la Segreteria Amministrativa, la Biblioteca, i Laboratori . Sono organismi di gestione le Commissioni Permanenti (per gli Ordini librari, per lĠOrganizzazione didattica e i rapporti con le Facoltˆ). LĠistituzione o la soppressione di Laboratori e Commissioni sono prerogativa del Consiglio di Dipartimento (art. 4, comma 10, lettera c).

2. Della Segreteria Amministrativa  responsabile il Segretario Amministrativo (art. 6) che ne coordina il personale in sintonia con il  Direttore.

3. La Biblioteca  struttura fondamentale dellĠattivitˆ di ricerca del Dipartimento e fornisce altres“ il supporto alla didattica dei docenti afferenti al Dipartimento.  La Biblioteca  aperta alle seguenti categorie di utenti : a) tutto il personale docente dellĠUniversitˆ di Trieste, b) i docenti del Dipartimento in quiescenza, c) gli studenti che seguono i corsi dĠinsegnamento dei membri del Dipartimento e che presso il Dipartimento preparano la tesi, d) gli allievi delle Scuole di Specializzazione e) gli allievi dei dottorati di ricerca cui partecipa il Dipartimento, f) i borsisti postdottorato dellĠUniversitˆ di Trieste, g) i titolari degli assegni di ricerca. Singole richieste di frequentazione al di fuori delle categorie suddette sono disciplinate dal regolamento interno della Biblioteca. Al funzionamento della biblioteca e allĠapplicazione del suo regolamento provvede il bibliotecario, cui risponde il personale non docente che ricopre funzioni e incarichi nella struttura. Il bibliotecario provvede di concerto con la segreteria amministrativa e con il docente responsabile della biblioteca (cfr art.5 comma 5) allĠacquisizione del materiale librario, alla sua collocazione, allĠorganizzazione degli schedari e dei servizi di consultazione.  Il docente responsabile  propone agli organi del Dipartimento i criteri di spesa dei fondi a qualunque titolo assegnati alla Biblioteca o ad essa riservati ; a lui riferisce periodicamente il Presidente della commissione Ordini librari.

4. I Laboratori sono strutture di supporto per lo svolgimento delle attivitˆ scientifiche e didattiche di tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento. Del funzionamento di ogni singolo Laboratorio risponde il docente designato dagli afferenti al laboratorio stesso : questi  delegato  dal Direttore per la durata di un anno. Il responsabile del singolo Laboratorio coordina le attivitˆ che vi si svolgono, provvedendo, in base alle necessitˆ degli utenti, allĠacquisizione e al funzionamento delle attrezzature necessarie ; provvede altres“ a far rispettare il regolamento interno che gli afferenti al Laboratorio si sono dati, a sorveglianza dellĠaccesso e tutela delle attrezzature.

Ogni docente o ricercatore pu˜ afferire o meno a un Laboratorio del Dipartimento, presentando al Direttore una dichiarazione in tal senso, senza alcun limite di tempo o scadenza pu˜ in simile modo notificare il suo passaggio da un Laboratorio ad un altro.

Ogni docente o ricercatore pu˜ utilizzare le attrezzature e i programmi non in possesso del laboratorio cui afferisce, ma siti altrove ; deve in tal caso farne richiesta al docente responsabile del Laboratorio dotato delle attrezzature interessate.

Un docente coordinatore dei Laboratori, delegato annualmente dal Direttore, cura lĠarmonizzazione delle scelte tecniche e coordina le richieste di finanziamento legate allo sviluppo delle dotazioni. 

5. Il Responsabile della Biblioteca e il Responsabile del coordinamento dei Laboratori siedono in Giunta per tutto lĠanno del loro mandato (art. 5, comma 5). Essi scelgono i supplenti delle loro funzioni, dandone notizia al Direttore.

Le Commissioni permanenti , la cui composizione viene determinata di volta in volta dal Consiglio, hanno incarico annuale e sono presiedute da un membro della Giunta (cfr. art. 7,6) per delega del Direttore.

 

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 3

            Sono Organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.

 

Il CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

 

Art. 4

1.   Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo, i professori fuori  ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento, il Segretario Amministrativo e le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato, dei titolari di borse post-dottorato, i titolari di assegni di ricerca, degli iscritti alle Scuole di Specializzazione  e degli studenti iscritti ai corsi di studio. Le rappresentanze concorrono al numero legale solo se presenti. La partecipazione al Consiglio di Dipartimento rientra nei compiti istituzionali del personale.

2.   Il numero dei componenti di ogni rappresentanza  definito come segue :

 

a) personale tecnico-amministrativo: tutto il personale purchŽ in numero inferiore al 35% del personale docente. Il Segretario  membro di diritto ed  computato al di fuori della quota suddetta.

b) studenti iscritti ai corsi di studio presso le Facoltˆ di Lettere e Scienze della Formazione che svolgano la tesi di laurea presso il Dipartimento : uno.

c) iscritti alle Scuole di Specializzazione: uno.

d) iscritti ai Corsi di Dottorato per i quali il Dipartimento  consorziato : uno.

e) titolari di borse di studio post-dottorato e di assegni di ricerca: uno.

    

Per tutte le componenti, le elezioni, indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgeranno tra il 1Ħ e il 31 ottobre, a seconda delle differenti scadenze e gli eletti entreranno in carica il 1Ħ novembre successivo.

 

3. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria tre volte allĠanno entro il       31 marzo, 15 settembre e 15 dicembre per assolvere i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per lĠamministrazione, la finanza  e la contabilitˆ.

4. Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.

5. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente lĠordine del giorno,  diramata per iscritto a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, e solo quando il Direttore non possa provvedere con lĠemissione di un apposito decreto da ratificare in una seduta successiva, il Consiglio verrˆ convocato per via telegrafica.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide se  presente la maggioranza degli aventi diritto: le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento pu˜ chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.

8. In caso di particolari motivi dĠurgenza il Direttore pu˜ assumere decisioni, comunicandole immediatamente alla Giunta,  salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva alla delibera.

9. Del verbale del Consiglio, redatto dal segretario amministrativo, deve essere inviata copia agli organi competenti a norma dello Statuto vigente.

10. Il Consiglio di Dipartimento definisce le linee generali della ricerca svolta nel Dipartimento.

            In particolare il Consiglio di Dipartimento:

a) detta i criteri per lĠutilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e coordina il personale e lĠuso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

b) approva le richieste di assegnazione del personale non docente, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la relazione predisposta dal Direttore del Dipartimento a norma dellĠart. 85 DPR 382/80;

c) approva lĠistituzione, soppressione, riorganizzazione dei Laboratori e di altre eventuali strutture, nonchŽ lĠistituzione, soppressione, competenze delle Commissioni, permanenti o temporanee che siano.

d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo del Dipartimento;

e) approva allĠinizio dellĠanno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative collegate alla ricerca e alla didattica organizzati dal Dipartimento;

f)  approva tutte le forme di pubblicitˆ e di informazione, tramite qualsiasi canale mediatico, che riguardino il Dipartimento e il suo personale (cfr. art.5 comma 4 lettera f);

g) approva la programmazione scientifica dei ricercatori, regolarmente presentata, allĠinizio di ogni anno accademico.

h) Il Dipartimento ai sensi del Titolo 3 art. 13, comma 7 dello statuto, dˆ parere in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltˆ, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento.

i)  Dˆ parere inoltre sullĠistituzione, la soppressione o le modifiche delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza: i pareri in ordine alle chiamate di professori ed al conferimento delle supplenze vengono presi dal Consiglio, costituito di volta in volta dagli appartenenti alle fasce previste dalla legislazione vigente.

j)  Approva, con votazione a scrutinio segreto, le richieste di afferenza al Dipartimento stesso.

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 5

1.   Il Direttore del Dipartimento  eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, ed  nominato con decreto rettorale. Le votazioni sono  valide purchŽ vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.

2.   LĠelettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, e, in caso di inesistenza o non rieleggibilitˆ o rinuncia di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.

3.   Il Direttore resta in carica per tre anni e non pu˜ essere rieletto consecutivamente pi di una volta. Per un ulteriore rielezione devono decorrere almeno tre anni dallĠultimo mandato.

4.   Il Direttore del Dipartimento:

a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio cura lĠesecuzione dei suoi deliberati, presiede la Giunta e ne richiede i pareri,  responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se essa riguarda lĠiniziativa didattica e scientifica degli altri docenti e ricercatori;

b) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attivitˆ del Dipartimento, vigila sullĠosservanza, nellĠambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene i rapporti con gli altri Organi accademici;

c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio per lĠapprovazione;

d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;

e) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; sovrintende alla collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Archeologia ed altre eventuali Scuole di Specializzazione e promuove lĠeventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Universitˆ italiana o straniera o con altre Istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove  convenzioni tra le Universitˆ e gli Enti interessati.

f)  Prende in esame tutte le proposte e forme di pubblicitˆ e informazione dirette allĠesterno, che coinvolgano il Dipartimento e il suo personale, e le sottopone al Consiglio (cfr. art.4 comma 10 lett. f).

g) ordina strumenti, attrezzature, lavori, materiale bibliografico e quantĠaltro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle rispettive fatture, sempre fatta salva lĠautonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, registra il materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sullĠinventario generale del Dipartimento.

h) cura che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario assegnato al Dipartimento svolga correttamente i compiti assegnatigli.

i)  attesta lĠeffettivo svolgimento dellĠattivitˆ da parte dei titolari di assegni di ricerca.

5) Dopo il suo insediamento il Direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni  in caso di assenza o impedimento temporaneo; designa altres“ i docenti responsabili della Biblioteca e del coordinamento dei Laboratori : le tre deleghe sono revocabili in qualsiasi momento, ma di norma durano un triennio lĠuna, un anno le altre senza limiti di rinnovo,  fatta salva la scadenza della Direzione. Inoltre, sentiti gli interessati, il Direttore nomina i responsabili annuali del funzionamento dei Laboratori (art.2, comma 4); la stessa procedura vale per i Presidenti annuali delle Commissioni permanenti (art. 2, comma 6), che tuttavia devono essere membri elettivi della Giunta (art. 6 , comma 7).

6) Il docente di prima fascia pi anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nellĠipotesi che decadenza o dimissioni avvengano prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.

 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

 

Art. 6

1.   Il Segretario amministrativo predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonchŽ la descrizione dello stato patrimoniale.

2.   Coordina le attivitˆ amministrativo contabili assumendo la responsabilitˆ in solido con il Direttore dei conseguenti atti. EĠ responsabile della segreteria amministrativa del Dipartimento e coordina lĠattivitˆ del personale ad essa addetto.

3.   Collabora con il Direttore e con il personale afferente al Dipartimento per tutte le attivitˆ volte al migliore funzionamento della struttura.

4.   Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio ed ha funzioni di segretario verbalizzante: in tale veste il Segretario pu˜ rimanere in aula anche nelle sedute consiliari a composizione ristretta, senza diritto di voto. Il Direttore e il Segretario amministrativo, per giustificati motivi e di comune accordo, possono attribuire ad altro membro dellĠorgano le funzioni di segretario verbalizzante.

5.   Il Segretario amministrativo individua, in accordo con il Direttore, tra il personale amministrativo di qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria chi lo deve sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti e nei limiti previsti dalla legge, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.

 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

 

art. 7

1.   La Giunta del Dipartimento, prevista dallĠart. 14. Comma 6 dello Statuto e dai criteri generali del Consiglio delle Strutture Scientifiche,  composta da sei membri elettivi (due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e  due ricercatori), inoltre sono membri di diritto il Direttore e il Segretario amministrativo, di norma con funzioni di verbalizzante.

2.   LĠelezione dei membri della Giunta  indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto nellĠambito delle singole componenti. LĠelezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di paritˆ di voti  eletto il pi anziano di nomina e in caso di ulteriore paritˆ il pi anziano di etˆ. Contro i risultati  ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. I membri decadono allo scadere del mandato del Direttore.

3.   La Giunta, di norma, resta in carica tre anni ; qualora il mandato del Direttore decada anticipatamente, decade contestualmente la Giunta. Il rinnovo  contemporaneo per tutte le componenti e le  elezioni avvengono tra il 1Ħ ottobre e il 31 ottobre.  In caso  di dimissioni, decadenza o impedimento di un membro per un periodo superiore ai sei mesi si procede a nuove elezioni, indette dal Direttore entro quattro settimane. Il mandato del nuovo membro eletto termina allo scadere del mandato della Giunta.Non si provvede alla sostituzione negli ultimi sei mesi di mandato del Direttore.

4.   Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta stessa, limitatamente a specifici argomenti allĠordine del giorno, in particolare la gestione della biblioteca di Dipartimento e dei laboratori, persone di cui si ritenga utile il contributo.

5.   La Giunta  convocata di norma per iscritto dal Direttore, o, su richiesta motivata, da 1/3 dei suoi membri, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza anche un giorno prima.

6.   Il Direttore e la Giunta, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono costituire delle commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori. Ciascuna di esse  presieduta da un membro della Giunta. Alle loro riunioni  prevista la partecipazione del personale non docente interessato.

 

NORME FINALI

 

Art. 8

1.   Il presente regolamento pu˜ essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

2.   Il Presente regolamento del Dipartimento di Scienze dellĠAntichitˆ  redatto in conformitˆ alle normative vigenti.

3.   Lo Statuto dellĠUniversitˆ in primĠordine e le direttive del Consiglio delle Strutture Scientifiche in secondĠordine sono prevalenti in caso di difformitˆ con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.