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JOHN LOCKE, SECONDO TRATTATO DEL GOVERNO

(London, 1690, anonimo)

[Il potere politico, lo stato di natura]

3. Definisco il potere politico come diritto di formulare leggi che contemplino la pena di morte e, di conseguenza, tutte le pene minori, in vista d’una regolamentazione e conservazione della proprietà; di usare la forza della comunità per rendere esecutive tali leggi e per difendere lo Stato da attacchi esterni: tutto questo ai fini del pubblico bene.

4. Per ben comprendere che cosa sia il potere politico e ricostruirne la genesi, occorre considerare quale sia lo stato in cui tutti gli uomini per natura si trovano: uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre dei propri beni e persone come meglio credono, entro i limiti della legge naturale, senza chiedere l’altrui benestare o obbedire alla volontà d’altri.

È questo anche uno stato di eguaglianza, in cui potere e autorità sono reciproci poiché nessuno ne ha più degli altri. Nulla invero è più evidente del fatto che creature della stessa specie e grado, indifferenziatamente nate per godere degli stessi doni della natura e usare le stesse facoltà, debbano essere fra loro eguali, senza alcuna subordinazione o soggezione, se il Signore e Padrone di esse tutte non ha manifestamente dichiarato la sua volontà di preporne una alle altre conferendole con un’evidente e chiara designazione un indubbio diritto al dominio e alla sovranità.

[...]

 6. Ma, per quanto sia uno stato di libertà questo non è uno stato di licenza. Benché sia incondizionatamente libero, in questo stato, di disporre della sua persona e dei suoi beni, l’uomo non è libero di distruggere se stesso o altra creatura umana che gli appartenga, se non quando lo imponga un motivo più nobile della semplice sopravvivenza. Lo stato naturale è governato da una legge di natura che è per tutti vincolante; e la ragione, che è poi quella legge stessa, insegna a chiunque soltanto voglia interpellarla che, essendo tutti gli uomini eguali e indipendenti, nessuno deve ledere gli altri nella vita, nella salute, nella libertà o negli averi Infatti, essendo tutti opera d’un solo Creatore onnipotente e infinitamente saggio, servi tutti di un solo supremo Signore, inviati in questo mondo per suo volere e per i suoi disegni, gli uomini sono proprietà di colui di cui sono creature, fatti per durare finché a lui, non ad altri, piaccia. E poiché siamo forniti di eguali facoltà, partecipi di una comune natura, non si può supporre fra noi una subordinazione tale che ci autorizzi a distruggerci a vicenda, come se fossimo stati creati gli uni a uso di altri, così come i ranghi inferiori delle creature sono fatti a nostro uso. Come ciascuno è tenuto a conservare se stesso e a non abbandonare volontariamente il posto che gli è assegnato, così allo stesso modo, quando non è in questione la sua sopravvivenza, ciascuno deve quanto più può preservare gli altri uomini e – a meno che non si tratti di fare giustizia di un trasgressore – non può sottrarre o ledere la vita, la libertà, la salute, le membra o i beni d’un altro.

7. E perché tutti si astengano dall’usurpare gli altrui diritti e dal farsi reciproco torto, perché sia rispettata la legge di natura, che vuole la pace e la sopravvivenza di tutto il genere umano, l’esecuzione della legge naturale in quello stato è affidata a ciascuno, onde ciascuno ha il diritto di punire chi trasgredisce quella legge, nella misura bastante a scoraggiarne la violazione. Anche la legge naturale, infatti, come tutte le altre leggi che riguardano gli uomini in questo mondo, sarebbe vana se in quello stato di natura non vi fosse nessuno dotato del potere di renderla esecutiva, difendendo così chi è senza colpa e reprimendo i trasgressori. E, se nello stato di natura a uno è dato punire un altr’uomo per un male commesso, la stessa cosa è data a ciascuno: infatti in quello stato di perfetta eguaglianza, in cui per natura manca ogni superiorità o autorità d’uno sugli altri, ciò che uno può fare per rendere esecutiva quella legge ciascuno ha necessariamente diritto di farlo.

8. Così nello stato di natura un uomo esercita il potere su un altro; ma non si tratta del potere assoluto o arbitrario di disporre d’un colpevole, cadutogli fra mano, secondo gli appassionati furori e lo sregolato capriccio della propria volontà; ma solo di retribuirlo secondo i dettami d’una serena ragione e della coscienza, in misura della sua trasgressione, tanto cioè quanto può servire come riparazione e prevenzione, che sono i due soli motivi per cui un uomo può fare legittimamente ad un altro quel male che si dice punizione. Offendendo la legge di natura, il trasgressore dichiara di conformare la sua vita a una norma diversa da quella della ragione e della comune giustizia, che è la misura che Dio ha imposto alle azioni degli uomini per la sicurezza reciproca; e diventa dunque pericoloso per tutti gli altri uomini in quanto allenta o recide il vincolo inteso a garantirli contro le offese e la violenza. Essendo questo un reato contro l’intera specie e la sua pace e sicurezza, cui presiede la legge di natura, ogni uomo, in base al diritto che ha di provvedere alla sopravvivenza dell’umanità in generale, può reprimere, o se necessario sopprimere, ciò che ad essa nuoce, e dunque fare a chiunque abbia trasgredito quella legge un male tale da indurlo a pentimento e dissuaderlo, dissuadendo anche gli altri col suo esempio, dal commettere di nuovo un torto del genere. In questo caso e in questo senso ciascuno ha diritto di punire il trasgressore e rendere esecutiva la legge di natura.

[La proprietà]

[...] 25. Sia che si ascolti la legge naturale, la quale ci dice che gli uomini, una volta nati, hanno diritto alla sopravvivenza, e dunque a cibo, bevanda e a tutto ciò che natura offre per la loro sussistenza; sia che si ascolti la rivelazione, la quale ci descrive la donazione che del mondo Dio fece ad Adamo, a Noè e ai suoi figli, è comunque evidente che Dio, come dice re Davide (Salmi, CXIII, 16), « ha dato la terra ai figli degli uomini », l’ha data in comune a tutta l’umanità. Ciò posto, ad alcuni sembra difficilissimo spiegare come si sia venuti, ad avere singolarmente proprietà di qualcosa. Non mi contenterò di rispondere che, se è difficile spiegare la proprietà supponendo che Dio abbia dato il mondo ad Adamo e ai suoi discendenti in comune, è addirittura impossibile affermare che qualcuno abbia proprietà di qualcosa, tranne un solo monarca universale, se si suppone che Dio abbia dato il mondo ad Adamo e ai suoi eredi in successione diretta, escludendo tutto il resto della sua discendenza. Cercherò invece di mostrare come gli uomini poterono giungere ad avere in proprietà singole parti di ciò che Dio aveva dato in comune al genere umano, e ciò senza alcun patto esplicito di tutti i membri della comunità.

26. Dio, che ha dato la terra in comune agli uomini, ha dato loro anche la ragione, onde se ne servissero nel modo più vantaggioso per la vita e il benessere loro. La terra, e tutto ciò che essa contiene, viene data agli uomini per la sussistenza e il piacere di vivere. E per quanto tutti i frutti che essa naturalmente produce e gli animali che sostenta appartengano in comune all’umanità, essendo prodotti dalla spontanea mano della natura, senza che nessuno ne abbia originariamente un privato dominio a esclusione del resto degli uomini, essendo tutti nello stato di natura, pure, dato che tutto ciò è inteso all’utilità degli uomini, dev’esserci di necessità un mezzo di .appropriarselo in un modo o nell’altro, prima che possa essere d’un qualche vantaggio o beneficio a un singolo individuo. Il frutto o la preda di cui si nutre l’indiano che non conosce recinzioni e possiede ancora in comune la terra, se deve in qualche modo giovargli per la sussistenza, deve appartenergli, e appartenergli (essere cioè parte di lui) in modo che nessun altro possa avervi più diritto.

27. Benché la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, ciascuno ha tuttavia la proprietà della sua persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all’infuori di lui. IL lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa dunque egli tolga dallo stato in cui natura l’ha creata e lasciata, a essa incorpora il suo lavoro e vi intesse qualcosa che gli appartiene, e con ciò se l’appropria. Togliendo quell’oggetto dalla condizione comune in cui la natura lo ha posto, vi ha aggiunto col suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli altri uomini. Tale lavoro essendo infatti indiscutibile proprietà del lavoratore, nessun altro che lui può aver diritto a ciò cui esso è stato incorporato, almeno là dove avanzano, per la comune proprietà degli altri, beni sufficienti e altrettanto buoni.

[...]

30. È dunque questa legge di natura ad assegnare il cervo all’indiano che l’ha ucciso: è convenuto che un oggetto appartiene a colui che vi ha dispensato il suo lavoro, per quanto in precedenza fosse diritto comune di tutti. E presso coloro che sono considerati la parte più civile dell’umanità, che hanno creato e moltiplicato le leggi positive per definire la proprietà, vige ancora quest’originaria legge naturale che instaura la proprietà di ciò che era prima in comune. In forza di essa il pesce che uno pesca nel mare (grande superstite possesso comune dell’umanità), l’ambra grigia che uno vi trova, grazie al lavoro che li sottrae alla condizione comune in cui la natura li lascia, diventano proprietà di coloro che vi prodigano la loro fatica. Anche presso di noi, la lepre braccata è ritenuta proprietà di colui che la insegue durante la caccia; essendo infatti un animale che viene ancora considerato comune e non di proprietà privata di nessuno, chiunque ha fatto la fatica di stanarla e inseguirla l’ha con ciò stesso sottratta allo stato di natura, in cui apparteneva in comune a tutti, e ha instaurato una proprietà.

[...]

39. Così, senza supporre che Adamo avesse alcun privato dominio o proprietà del mondo ad esclusione di tutti gli altri uomini (cosa, questa, che non può essere assolutamente provata, ne può servire a fondare la proprietà di altri), ma supponendo invece che il mondo sia stato dato, come fu dato, in comune ai figli degli uomini, si comprende come il lavoro potesse dare a costoro singolarmente diritto a parti distinte di esso, per i loro usi privati; e in ciò non poteva esservi dubbio quanto al diritto, né luogo a contesa.

40. Neppure è così strano come a prima vista può sembrare che la proprietà del lavoro potesse contare più della comunità della terra. È infatti il lavoro che crea in ogni cosa la differenza del valore, e basta considerare quale differenza vi sia fra un acro di terra piantato a tabacco o zucchero, seminato a frumento o orzo, e un acro della stessa terra lasciato in comune senza che nessuno lo coltivi, per comprendere che la parte di gran lunga più grande del valore è data dai frutti del lavoro. Credo si possa dire con un calcolo ancora molto modesto che dei prodotti della terra che servono alla sussistenza dell’uomo nove decimi sono effetto del lavoro. Anzi, se vogliamo giustamente valutare le cose come ci giungono fra mano, e calcolare i diversi costi, distinguendo quel che di esse è dovuto esclusivamente alla natura e quello che è dovuto al lavoro, vedremo che nella maggior parte. dei casi il novantanove per cento dev’essere attribuito al lavoro.

41. Non v’è di ciò dimostrazione più chiara di quella offerta da diversi popoli d’America, ricchi di terra e poveri di tutti i beni della sussistenza. La natura ha donato loro non meno generosamente che ad altri popoli la materia prima della ricchezza, cioè un suolo fertile, capace di produrre in abbondanza tutto ciò che può servire per il cibo, il vestiario e il piacere; ma, quella terra non essendo messa a frutto dal lavoro, essi non hanno la centesima parte dei beni di cui noi godiamo; e il sovrano d’un ampio e fertile territorio mangia, alloggia e veste peggio d’un bracciante inglese.

42. Per chiarire un po’ meglio questo punto, basterà seguire tappa per tappa il cammino che i più consueti mezzi di sussistenza percorrono prima di arrivare al consumo che noi ne facciamo, e vedere quanto del loro valore essi ricavino dall’industria umana. Pane, vino e stoffa sono cose di uso quotidiano e diffuse ampiamente; ma bacche, acqua, foglie o pelli costituirebbero per noi cibo, bevanda e vestiario, se il lavoro non ci fornisse quei tanto più utili beni. Ora, quel tanto che il pane vale più delle bacche, il vino più dell’acqua, il panno o la seta più delle foglie, delle pelli o del muschio, è interamente dovuto al lavoro e all’industria, questi essendo il cibo e il vestiario che la natura lasciata a se stessa ci offre, quelli i beni che la nostra attività e le nostre fatiche ci procurano. Se si calcola di quanto gli uni superino gli altri in valore, si vede fino a che punto il lavoro costituisca la parte di gran lunga maggiore del valore delle cose di cui fruiamo in questo mondo. Il suolo che produce le materie prime entra a malapena nel conto, o tutt’al più per una minima parte: una parte così piccola che anche fra noi una terra lasciata interamente allo stato di natura, non messa a frutto da pascolo, coltivazione o piantagione, viene detta, ed è, terra di nessuno, e la sua utilità è poco più che nulla.
Ciò dimostra quanto la densità della popolazione sia da preferirsi all’estensione territoriale e come la messa a frutto delle terre e il diritto di usarne sia la grande arte del governo.
Il principe tanto saggio e divino da assicurare, con salde leggi di libertà protezione e incoraggiamento all’onesto lavoro degli uomini, contro l’oppressione del potere e l’angustia delle fazioni, diverrà presto il più forte fra i suoi vicini. Ma ciò sia detto per inciso. Torniamo al nostro presente argomento.

43. Un acro di terra che produce da noi venti staia di frumento e un acro in America che, coltivato allo stesso modo, produrrebbe altrettanto sono senza dubbio dello stesso valore intrinseco; pure, il beneficio che gli uomini ricavano dall’uno in un anno è pari a cinque sterline, quello che ricavano dall’altro non vale forse neppure un soldo, se tutto il prodotto che un indiano ne trae dovesse essere valutato e venduto qui: in ogni caso si può dire che non vale neppure la millesima parte dell’altro. È dunque il lavoro che conferisce alla terra la maggior parte del suo valore, e senza il lavoro essa varrebbe poco o nulla. Si deve al lavoro la maggior parte dei beni di consumo. Il valore in più che la paglia, la crusca, il pane prodotti da un acro di frumento hanno su quanto nasce da un acro di terra altrettanto buona ma incolta, è effetto del lavoro. Nel valore del pane che mangiamo non bisogna infatti calcolare soltanto la fatica di chi ara, lo sforzo di chi miete e trebbia, o il sudore del fornaio, ma anche il lavoro di chi ha avvezzato i buoi al giogo, di chi ha scavato e lavorato il ferro e le pietre, abbattuto gli alberi e ricavato il legname adoperato per l’aratro, per il mulino, per il forno, o fabbricato tutti gli altri utensili, e sono moltissimi, che quel frumento richiede dal momento in cui viene seminato fino a quello in cui diventa pane: tutto questo dev’essere messo in conto al lavoro e considerato come effetto di esso, mentre la natura e la terra non hanno fornito se non materiali di per se stessi quasi privi di valore. Sarebbe uno strano catalogo, se mai lo potessimo fare, quello degli oggetti che il lavoro produce e impiega per ogni pagnotta che consumiamo: ferro, tronchi, cuoio, sughero, legname, pietra, mattoni, carbone, calce, stoffa, coloranti, droghe, pece, catrame, alberi, funi e tutto il materiale usato sulla nave che ha trasportato una qualsiasi delle merci usate dai lavoratori in una qualsiasi fase del lavoro: tutte cose che sarebbe impossibile, o almeno troppo lungo, enumerare.

44. Da ciò è evidente che, per quanto le cose della natura fossero concesse in comune, l’uomo, essendo padrone di se stesso e proprietario della propria persona e delle azioni e del lavoro di essa, recava già in sé il grande fondamento della proprietà, e ciò che costituiva la maggior parte di quanto egli usò per la propria sussistenza e il proprio benessere, una volta che l’invenzione e le arti ebbero migliorato i mezzi del vivere, era assolutamente suo e non apparteneva in comune ad altri.

45. Il lavoro, così, da principio, assicurava il diritto di proprietà ovunque uno decidesse di esercitarlo sul patrimonio comune, che restò a lungo la parte incomparabilmente più grande ed è tuttora più di quanto l’umanità possa usare. Dapprima gli uomini si accontentarono per lo più di quanto senza alcun ausilio la natura offriva ai loro bisogni. Vero è che, in seguito, in alcune parti del mondo (là dove l’incremento della popolazione e delle scorte, grazie all’uso della moneta, avevano fatto sì che la terra scarseggiasse e acquistasse così un certo valore), le diverse comunità fissarono i confini dei loro distinti territori, e con leggi interne regolamentarono il patrimonio dei privati nella loro società, e fondarono così, per patto e accordo, quella proprietà cui il lavoro e l’attività avevano dato inizio; e vero è che le alleanze concluse fra diversi Stati e regni, che espressamente o tacitamente abdicavano a ogni pretesa e diritto sulla terra degli altrui domini, hanno, per comune consenso, eliminato ogni titolo che, per il diritto naturale comune, essi potevano avere al possesso di quelle terre, e hanno così, con un accordo positivo, fondato fra loro la proprietà di distinte parti e porzioni di terra; ma, ciò nonostante, si trovano ancora ampi spazi che giacciono inutilizzati (non essendosi gli abitanti del luogo associati al resto dell’umanità nel consenso circa l’uso della comune moneta), e sono più estesi di quanto coloro che vi risiedono usino o possano usare, e sono dunque tuttora comuni, benché ciò difficilmente possa accadere fra coloro che si sono accordati sull’uso della moneta.

46. La maggior parte delle cose realmente utili alla vita dell’uomo, tali che la stessa necessità della sussistenza indusse i primi abitanti del mondo a cercarle, come fanno oggi gli americani, sono in generale cose di breve durata; cose che, non consumate, spontaneamente si guastano e perdono, mentre oro, argento, diamanti, sono cose alle quali per arbitrio e convenzione, più che per un’utilità reale e per la necessità della sussistenza, è stato attribuito un valore. Ora, di tutti i beni che la natura aveva dato in comune agli uomini, ciascuno aveva diritto, come s’è detto, a tanto quanto poteva usare, e aveva la proprietà di tutto quel che poteva produrre col proprio lavoro: là dove arrivava la sua attività, mutando le cose dallo stato in cui la natura le aveva poste, ivi arrivava la sua proprietà. Colui che raccoglieva cento staia di bacche o pomi ne era perciò stesso proprietario: erano beni suoi dal momento stesso in cui li raccoglieva. Doveva solo badare a usarli prima che si deteriorassero: in caso contrario significava che aveva preso più della parte che gli spettava, defraudando gli altri. E d’altronde era cosa sciocca, oltre che disonesta, ammucchiare più di quanto non si potesse usare. Se cedeva ad altri una parte di quei beni, evitando che marcissero inutilizzati in suo possesso, anche questo era un modo di usarli. E, se barattava prugne che sarebbero marcite nel giro d’una settimana con noci di cui avrebbe potuto nutrirsi un anno intero, neppure avrebbe commesso alcuna colpa: non aveva danneggiato le scorte comuni, né distrutto parte dell’altrui porzione di beni, dato che nulla si deteriorava inutilizzato in sua mano. Se poi cedeva le sue noci in cambio d’un pezzo di metallo di cui gli piaceva il colore, se barattava pecore per conchiglie, se dava lana in cambio d’un sassolino luccicante, o d’un diamante, e si teneva quegli oggetti per tutta la vita, non usurpava i diritti altrui; poteva ammucchiare questi oggetti non deteriorabili a suo piacimento, dato che non era l’ampiezza del possesso, ma il deteriorarsi di una sua parte rimasta inutilizzata a costituire eccesso rispetto ai limiti della proprietà legittima.

47. Così nacque l’uso del denaro, qualcosa di durevole che gli uomini potevano conservare senza che si deteriorasse, e che per comune consenso poteva essere preso in cambio dei veri e propri, ma deteriorabili, beni di sussistenza.

48. E, come i diversi gradi d’industria erano capaci di dare agli uomini ricchezze in proporzioni diverse, così l’invenzione del denaro diede loro l’opportunità di accrescerle ed estenderle. Supponiamo infatti un’isola tagliata fuori da ogni possibile commercio col resto del mondo, sulla quale abiti solo un centinaio di famiglie, ma vi siano pecore, cavalli e mucche e altri animali utili, buoni frutti e terra sufficiente a produrre grano in quantità centomila volte maggiore del necessario, ma niente di abbastanza raro e indeteriorabile da poter essere usato come moneta: quale interesse potrebbe avere chicchessia ad ampliare i suoi possessi oltre i limiti dell’uso che la sua famiglia può farne e d’una abbondante riserva per il consumo di questa, tanto per i prodotti del suo lavoro quanto per i frutti del baratto con altri analoghi beni di consumo deperibili? Dove non c’è nulla che sia insieme duraturo e raro, e tanto pregiato da essere accumulato, gli uomini non possono estendere la loro proprietà della terra, per ricca che questa sia e facile a prendersi: che valore potrebbero avere infatti per un uomo, io mi chiedo, diecimila, o centomila, acri di terra eccellente, bell’e coltivata e ricca di bestiame, nel cuore delle regioni interne dell’America, dove non ci fosse alcuna speranza di commerciare con altre parti del mondo e di guadagnare denaro con la vendita dei prodotti? Non varrebbe neppure la spesa della recinzione, e presto vedremmo quell’uomo restituire alla primitiva comunanza naturale tutto quanto eccedesse le necessità della vita che ivi potessero condurre lui e la sua famiglia.

49. Così dapprincipio tutto il mondo era America, più di quanto sia ora, poiché in nessun luogo si conosceva qualcosa di simile al denaro. Trovate qualcosa che abbia l’uso e il valore del denaro fra i vicini, e vedrete quello stesso uomo cominciare subito ad allargare i suoi possedimenti.

50. Ma, poiché oro e argento, essendo di poca utilità per la vita dell’uomo in confronto a cibo, vestiario e mezzi, acquistano il loro valore soltanto dal consenso degli uomini, e di questo valore il lavoro costituisce in gran parte la misura, è evidente che gli uomini hanno concordemente accettato che la terra fosse posseduta in modo sproporzionato e ineguale, avendo con un tacito e volontario consenso escogitato il modo in cui uno può legittimamente possedere più terra di quella di cui può usare il prodotto; ricevendo in cambio del sovrappiù oro e argento che può accumulare senza far torto a nessuno, dato che quei metalli non si deteriorano né vanno perduti nelle mani del possessore. Questa divisione dei beni, nella disuguaglianza della proprietà privata, gli uomini l’hanno resa attuabile al di fuori della società e senza un patto, semplicemente attribuendo un valore all’oro e all’argento e tacitamente accordandosi sull’uso del denaro. Infatti, negli Stati, il diritto di proprietà è regolato invece dalle leggi e il possesso della terra da statuti positivi.

51. Mi pare perciò assai facile comprendere come il lavoro poté originariamente fondare il diritto alla proprietà dei comuni beni di natura, e come il limite di quella fosse fissato dal consumo che possiamo farne per i nostri usi. Non v’era dunque ragione di discutere quel diritto, né v’erano dubbi quanto all’estensione della proprietà che questo conferiva. Diritto e utilità andavano insieme, perché, avendo diritto su tutto ciò su cui poteva esercitare il suo lavoro, un uomo non era mai tentato di lavorare per più di quello che poteva usare. Ciò escludeva ogni contesa circa la legittimità, e ogni usurpazione dei diritti altrui: la porzione che un uomo si tagliava per sé era facilmente visibile, ed era inutile, oltre che disonesto, tagliarsi una porzione troppo grossa o prendere più di quanto poteva servire.

[Il potere paterno]

[52-76: il potere paterno non è assoluto, poiché generazione non significa creazione e solo l’atto divino del creare conferisce un diritto assoluto sugli uomini; inoltre, la generazione è atto congiunto di padre e madre e non può fondare il potere assoluto del solo padre, ad esclusione della madre: Locke contesta che Dio abbia conferito all’uomo sovranità assoluta sulla donna, come voleva Filmer; il potere paterno non è origine del potere politico, poiché ha una durata limitata nel tempo, essendo legato alla minore età dei figli, i quali, giungendo alla maturità divengono uomini liberi e liberi anche di decidere a chi dare per consenso il potere politico: quello del padre è dunque un “temporaneo governo” e comunque è un potere limitato ai doveri di cura ed educazione, disciplina e guida che spettano loro; i genitori hanno infatti un dovere di cura e di educazione nei confronto dei figli, cosa che tuttavia non prefigura alcun assoluto e arbitrario dominio del padre; i figli hanno un dovere di onorare e rispettare i genitori, cosa che tuttavia configura qualcosa di molto diverso dalla soggezione dovuta al potere politico legittimo: “una cosa è il debito di riverenza, rispetto, gratitudine e assistenza; un’altra è la pretesa di assoluta obbedienza e sottomissione”; potere del principe e potere del padre sono due cose completamente distinte e separate; è però vero che nella storia umana i primi governi hanno avuto origine dall’impercettibile trasformazione del potere paterno in potere politico per consenso quasi fatale degli stessi figli, i quali hanno consentito che i padri fondassero così delle monarchie ereditarie o elettive; ma l’esercizio de facto del governo non è una base e fondamento sufficiente di un preteso diritto naturale dei padri all’autorità politica]

[L'origine della società politica]

95. Poiché gli uomini, come s’è detto, son tutti per natura liberi, eguali e indipendenti, nessuno può esser tolto da questa condizione e assoggettato all’altrui potere politico senza suo consenso. Un uomo si spoglia della sua libertà naturale e accetta i vincoli della società solo quando decide insieme con altri uomini di associarsi e unirsi tutti in una comunità, per viver bene, nella tranquillità e nella pace reciproca, assicurandosi il godimento delle loro proprietà e una maggiore protezione contro coloro che a quella società non appartengono. Questo può esser fatto da un gruppo di uomini, perché non lede la libertà di tutti gli altri, che restano come prima nell’indipendenza dello stato di natura. Quando un certo numero di uomini in tal modo consente di istituire una comunità o stato politico, essi vengono immediatamente associati in modo da costituire un solo corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di decretare e decidere per il resto.

96. Infatti, quando un gruppo, col consenso di ciascun individuo, costituisce una comunità, di quella comunità fa con ciò stesso un sol corpo, che ha il diritto di deliberare, come un sol corpo, cioè solo in base alla volontà e alla decisione della maggioranza. I decreti d’una comunità non essendo infatti se non il consenso degli individui a essa appartenenti, e, essendo necessario che ciò che costituisce un sol corpo si muova in una sola direzione, è indispensabile che quel corpo si muova nella direzione in cui lo spinge la forza maggiore, e cioè il consenso della maggioranza. Gli sarebbe altrimenti impossibile decretare e continuare a sussistere come un sol corpo, come una sola comunità, quale il consenso di ciascun individuo a esso consociato ha convenuto che fosse; onde ciascuno è tenuto da quel consenso a essere determinato dalla maggioranza. Per questo, nelle assemblee che le leggi positive investono del potere di deliberare, vediamo che, quando nessun numero è stabilito dalla legge positiva che conferisce quel potere, il decreto della maggioranza è considerato decreto unanime, e ovviamente determina, per legge di natura e ragione, il potere della totalità.

97. Così ogni uomo, consentendo con altri alla costituzione di un sol corpo politico soggetto a un solo regime, si sottomette all’obbligo, proprio di ciascun membro di quella società, di sottostare alle decisioni della maggioranza e farsene determinare. Se così non fosse, questo patto originario ond’egli, con altri, s’incorpora in una sola società non significherebbe nulla, e non sarebbe neppure un patto, s’egli restasse libero e non soggetto ad altri vincoli che non siano quelli cui era precedentemente soggetto nello stato di natura. Infatti, quale parvenza di patto ciò avrebbe, quale nuovo impegno costituirebbe, s’egli fosse vincolato dai decreti della società solo quando gli aggrada, solo quando è effettivamente consenziente? Sarebbe, questa, una libertà tal quale aveva prima del patto, tal quale ha chiunque nello stato di natura, quando può sottomettersi e consentire alle deliberazioni solo quando gli pare il caso.

98. Se infatti affermiamo che il consenso della maggioranza non può essere in linea di principio accettato come decreto unanime e determinate ogni individuo, soltanto il consenso di ciascun individuo potrà costituire decreto unanime. Ma tale consenso e pressoché impossibile da ottenere, se si pensa alle infermità del corpo e agli impegni d’affari che, anche in un gruppo molto meno numeroso di una società politica, fatalmente costringono molti a disertare le pubbliche assemblee. Se a ciò si aggiungono la diversità delle opinioni e i contrasti d’interessi che inevitabilmente si danno in ogni raggruppamento di uomini, si entrerebbe in società come Catone entrava in teatro, solo per uscirne. Una costituzione siffatta darebbe al potente Leviatano una vita più breve che alle più deboli creature e non gli consentirebbe di sopravvivere un sol giorno dopo la nascita; il che non è lecito pensare, a meno che non si voglia supporre che le creature razionali ricerchino e costituiscano società solo per poi scioglierle. Infatti, dove la maggioranza non può determinate tutti gli altri, ivi non si può deliberate come un sol corpo, e questo immediatamente si dissolve.

99. È dunque inteso che chiunque, uscendo dallo stato di natura, si unisca ad altri in una comunità, cede tutto il potere necessario ai fini per cui tutti si sono uniti in società alla maggioranza della comunità stessa, a meno che non si sia convenuto un numero maggiore appunto della maggioranza. E ciò avviene col semplice fatto di decidere concordemente di unirsi in una sola società politica: ecco tutto il patto che interviene, e deve intervenire, fra gli individui che entrano a far parte d’uno Stato o lo costituiscono. Così, ciò che dà origine a una società politica, e realmente la istituisce, non è se non il consenso d’un certo numero di uomini liberi, capaci d’una maggioranza, a riunirsi e associarsi in una società siffatta. Questo e questo soltanto ha dato e poteva dare origine a un legittimo governo nel mondo.

[Esistono due obiezioni: la prima evoca la mancanza di testimonianze storiche di questo modo di formazione dei governi, la seconda sottolinea il fatto che tutti gli uomini sono nati sotto qualche regime politico e non possono in linea di principio aver assunto le deliberazioni appena descritte. Locke risponde che le testimonianze storiche non risalgono così all’indietro fino ad illuminare l’effettivo processo di formazione delle prime società politiche e conclude:]

102. [...] comunque stiano le cose, è evidente che quegli uomini erano di fatto liberi e nessuno di loro si arrogava quella superiorità che alcuni politici oggi vorrebbero attribuire loro; al contrario, essi furono tutti per comune consenso eguali finché, per lo stesso consenso, non riconobbero alcuni come governanti sopra di loro. Così, tutte le loro società politiche nacquero da un’unione volontaria e dal reciproco accordo di uomini che liberamente agiscono nella scelta dei loro governanti e delle forme di governo.

[...]

106. Dunque il fatto che, risalendo fin dove le testimonianze ci parlano della diffusione degli uomini nel mondo e della storia delle nazioni, si constati in generale che il governo è nelle mani d’uno solo, non smentisce quanto io sostengo: che cioè l’inizio della società politica dipende dal consenso degli individui ad aggregarsi e creare una sola società e che una volta costituitisi in un sol corpo essi possono istituire quella forma di governo che più sembra loro adatta. Ma, poiché questo fatto ha generato in alcuni l’errata convinzione che il potere sia per natura monarchico e competa al padre, non è forse inopportuno domandarsi perché i popoli si siano dapprima generalmente affidati a quella forma. Per quanto forse la preminenza del padre potesse nell’originaria istituzione di alcuni Stati costituire e affidare dapprima il potere in una sola mano, è però evidente che la ragione per cui continuò a sussistere la forma del governo riassunto in una sola persona non fu assolutamente una considerazione o un rispetto per l’autorità paterna: infatti tutte le piccole monarchie, e cioè quasi tutte le monarchie dei tempi più vicini alle origini, di solito sono state, almeno occasionalmente, elettive.

107. Agli inizi il governo del padre nell’infanzia dei figli da lui generati avvezzò costoro al dominio d’un solo uomo e insegnò loro che, dove era esercitato con sollecitudine e abilità, con affetto e amore verso coloro che vi erano soggetti, quel dominio era sufficiente a procurare e conservare agli uomini tutta la felicità politica che essi chiedevano alla società. Non stupisce dunque ch’essi si affidassero e spontaneamente si avviassero a quella forma di governo alla quale fin dall’infanzia erano avvezzi e che per esperienza avevano constatato essere tanto facile quanto sicura. Se poi si aggiunge che la monarchia appariva semplice, e assolutamente ovvia a uomini che né l’esperienza aveva reso edotti delle forme di governo né l’ambizione o l’insolenza del potere aveva messo in guardia contro le usurpazioni di prerogativa o gli inconvenienti del regime assoluto che la monarchia col tempo sarebbe stata incline ad arrogarsi e imporre loro, non è davvero strano che non si curassero tanto di escogitare metodi atti a reprimere ogni prepotere in coloro cui avevano conferito l’autorità sopra di sé e ad equilibrare i poteri dello Stato affidando a mani diverse le diverse parti di esso. Non avevano mai sperimentato l’oppressione del potere tirannico; e le consuetudini del tempo, i loro patrimoni e modi di vivere (che scarso alimento davano all’avidità e all’ambizione) non davano loro motivo di diffidare o di cautelarsi contro di esso. Non stupisce dunque che essi si assoggettassero a una struttura politica che non soltanto era, come ho già detto, la più ovvia e più semplice, ma anche la più conforme al loro stato e condizione del momento, che li rendeva più bisognosi di difesa contro invasioni e aggressioni esterne che non di una molteplicità di leggi. L’eguaglianza d’un povero, semplice, tenore di vita, confinando i loro desideri entro gli angusti limiti della piccola proprietà di ciascuno, dava adito a scarse controversie, e non v’era dunque bisogno di molte leggi atte a risolverle, né mancavano i giudici là dove pochi erano i reati e pochi i trasgressori. Non si può fare a meno di pensare che persone che si amavano tanto da aggregarsi in una società dovevano conoscersi, essere amici e fidarsi gli uni degli altri, e temere gli estranei assai più che i propri simili; è dunque altrettanto ovvio pensare che loro prima cura e pensiero fosse di mettersi al sicuro dalla violenza esterna. Era naturale che essi si assoggettassero a una struttura politica che meglio servisse a quel fine e scegliessero l’uomo più saggio e coraggioso, che li comandasse in guerra e li guidasse contro i nemici, e in ciò soprattutto fosse il loro capo.

108. Così vediamo che i re degli indiani d’America – terra, questa, che e ancora modello di quelle che furono le prime epoche dell’Asia e dell’Europa, quando gli abitanti erano ancora troppo pochi rispetto all’estensione del paese, e la scarsità della popolazione e l’inesistenza del denaro toglievano agli uomini ogni tentazione di ampliare i loro possedimenti di terra o lottare per estendere il loro territorio – sono poco più che comandanti dei loro eserciti e, benché in guerra abbiano un’autorità incondizionata, in patria e in tempo di pace esercitano invece un limitato dominio e non godono se non di un’assai modesta sovranità, dato che la decisione della guerra o della pace spetta in genere al popolo oppure a un consiglio. Questo anche se la guerra, che non ammette una pluralità di comandanti in capo, affida poi naturalmente ogni potere all’esclusiva autorità del re.

[...]

110. Così avvenne che una famiglia un poco alla volta si trasformo in una società politica. L’autorità paterna passava al primogenito; ciascuno, crescendo sotto di essa, tacitamente vi si sottometteva; vantaggiosa e imparziale qual era, non destava il risentimento di nessuno, e tutti vi acconsentivano, finché il tempo parve averla confermata stabilendo in modo prescrittivo un diritto di successione. Oppure avvenne che diverse famiglie che il caso, la vicinanza o i commerci avevano messo in contatto, si unissero a formare una società, e che il bisogno di un condottiero la cui guida potesse proteggerli dai nemici in caso di guerra, e la grande fiducia che l’innocenza e sincerità di quell’epoca povera ma virtuosa (quali son tutte quelle che fondano gli Stati destinati a durare nel mondo) suscitava reciprocamente negli uomini, fece sì che i primi fondatori di Stati ponessero in generale la sovranità nelle mani d’uno solo, senz’altra esplicita limitazione o riserva tranne quelle imposte dalla natura della cosa o dai fini del governo medesimo. Comunque sia avvenuto che la sovranità fosse affidata alle mani d’una sola persona, certo è che nessuno ne fu mai insignito se non per il bene e la sicurezza comuni, e nell’infanzia delle società politiche coloro che la possedevano generalmente la usavano proprio in vista di ciò. Se così non avessero fatto, le società appena nate non avrebbero potuto sussistere: senza le cure di padri siffatti, amorevoli e solleciti del pubblico bene, ogni autorità politica sarebbe crollata sotto le infermità e le debolezze dell’infanzia, e principe e popolo sarebbero periti con essa

[...]

120. Per meglio intendere questo punto; e opportuno ricordare che chiunque entri a far parte d’uno Stato con ciò stesso reca e sottomette alla comunità le proprietà che possiede o che acquista e che già non appartengano ad altro Stato. Sarebbe infatti una netta contraddizione che ci si associasse ad altri nell’intento di assicurare e regolamentare la proprietà, nello stesso tempo pretendendo che la propria terra, il cui possesso dev’essere appunto regolato dalle leggi di quella, società, resti però esente dalla giurisdizione dell’autorità politica cui è soggetto il proprietario della terra. Con lo stesso atto, dunque, con cui uno associa la sua persona, che era libera, a una società politica, egli associa pure le sue proprietà, che pure erano libere; ed entrambe le cose – persona e proprietà – diventano soggette a governo e dominio di quella società politica fin tanto ch’essa sussiste. Chiunque perciò da quel momento, per eredità, acquisto, concessione o altro, fruisca d’una parte della terra così annessa e sottoposta al regime di quella società politica, ne fruisce alle condizioni cui essa è soggetta, purché cioè si sottometta al regime di quell società politica nella cui giurisdizione la terra si trova, alla stessa stregua di tutti gli altri sudditi.

121. Ma, poiché il regime politico ha una giurisdizione diretta solo sulla terra e la estende al proprietario di essa (prima ch’egli si sia di fatto incorporato nella società) soltanto in quanto vi risieda e ne fruisca, l’obbligo – cui ciascuno, in virtù di tale fruizione, è soggetto – di sottomettersi a quel regime comincia e finisce con essa. Dunque, ogni qualvolta il proprietario, che non ha mai dato a quel regime se non un consenso tacito, rinuncia con una donazione, con una vendita o altrimenti alla sua proprietà, diviene libero di associarsi a un’altra società politica o di accordarsi con altri per fondarne una nuova, in vacuis locis, in qualsiasi parte del mondo che possano trovare libera e disponibile. Chi invece con un effettivo accordo e un’esplicita dichiarazione abbia una volta acconsentito a far parte di una società politica è tenuto indissolubilmente e in perpetuo a esserne e restarne membro e non può mai tornare a trovarsi nella libertà dello stato di natura; a meno che il regime cui è soggetto non finisca per dissolversi a causa di una calamità, o lo escluda da sé con un pubblico decreto.

122. Ma il fatto di obbedire alle leggi di un paese, di viverci tranquillamente e di godere dei privilegi e della protezione che quelle leggi assicurano non fa ancora di un uomo un membro d’una data società: si tratta soltanto di una protezione locale e di un riguardo che reciprocamente si devono tutti coloro che, non essendo in istato di guerra, entrano nei territori appartenenti a uno Stato che ad ogni parte di quei territori estende il vigore delle sue leggi. Ma ciò non fa ancora di un uomo un membro di quella società, suddito in perpetuo di quello Stato, più di quanto non renderebbe un uomo soggetto a un altro nella cui famiglia trovasse conveniente risiedere per qualche tempo, benché, per tutto il tempo che vi resta, sia tenuto a obbedire alle leggi e a sottomettersi alla autorità ivi vigente. Così vediamo che gli stranieri, vivendo per una vita intera in un altro Stato e godendone i privilegi e la protezione, pur essendo tenuti, anche in coscienza, a sottomettersi alla sua amministrazione alla stessa stregua di ogni altro cittadino, tuttavia non diventano mai sudditi o membri di quello Stato. Nulla può far diventare suddito un uomo, se non l’associazione fatta in forza di un impegno positivo e d’un’esplicita promessa e contratto. Questo è ciò ch’io penso quanto all’origine delle società politiche e al consenso che rende un uomo membro di quello Stato.

[I fini della società politica e del governo: cosa manca nello stato di natura e che rende necessario il passaggio alla società politica ? Una legge nota e stabile; un giudice imparziale e l’autorità per applicare le leggi. Nello stato di natura ci sono invece due poteri – quello all’autoconservazione e i giudizio privato – ai quali si deve rinunciare nel passaggio alla società politica]

123. Se l’uomo nello stato di natura e così libero come si è detto, se è padrone assoluto della propria persona e dei propri beni, pari al più grande fra tutti e a nessuno soggetto, perché mai rinuncia alla sua libertà? Perché cede il suo imperio e si assoggetta al dominio e al controllo d’un altro potere? La risposta ovvia è che, per quanto nello stato di natura egli possieda il diritto connesso con quello stato, la fruizione di esso è assai incerta e continuamente esposta alle altrui interferenze. Infatti, tutti essendo re alla stessa stregua di lui, tutti essendo suoi pari, ed essendo per lo più poco rispettosi dell’equità e della giustizia, il godimento della proprietà in questo stato è per lui assai incerto, molto insicuro.Ciò lo induce a desiderare di abbandonare una condizione che, per quanto libera, è piena di rischi e di continui pericoli: e non è senza ragione ch’egli desidera e ambisce unirsi a una società che già altri abbiano costituito o abbiano in mente di costituire per la reciproca salvaguardia della loro vita, libertà e beni, cioè con quello che definisco con il termine generale di proprietà.

124. Il grande e fondamentale intento per cui dunque gli uomini si uniscono in Stati e si assoggettano a un governo è la salvaguardia della loro proprietà. A tal fine lo stato di natura è per molti rispetti inefficiente Vi manca in primo luogo una legge stabile, fissa e notoria, accettata e riconosciuta per comune consenso come criterio del giusto e dell’ingiusto e come comune misura per decidere di ogni controversia. Per quanto infatti la legge di natura sia chiara e intelligibile a tutte le creature razionali, gli uomini, traviati dall’interesse e ignari di essa per mancanza di riflessione non sono portati a riconoscerla come legge per loro vincolante nell’applicazione ai loro casi particolari.

125. In secondo luogo, manca nello stato di natura un giudice riconosciuto e imparziale, dotato dell’autorità di risolvere ogni contrasto sulla base della legge istituita. Essendo infatti in quello stato ciascuno giudice ed esecutore della legge di natura, e gli uomini essendo parziali nei propri confronti, la passione e lo spirito vendicativo tendono a spingerli troppo oltre, e a infiammarli in modo eccessivo quando si tratta di casi propri, così come la negligenza e il disinteresse tendono a farli noncuranti dei casi altrui.

126. Infine, nello stato di natura manca spesso il potere atto a sostenere e appoggiare la sentenza giusta e renderla debitamente operante. Coloro che hanno commesso ingiustizia raramente, potendo, si astengono dal far valere con la forza quella trasgressione; e questa resistenza rende spesso pericolosi e talvolta fatali per chi li compie i tentativi di punizione.

127. Così gli uomini, nonostante tutti i privilegi dello stato di natura, trovandosi però in condizioni sfavorevoli finché vi rimangono, vengono ben presto indotti allo stato sociale. Per questo motivo di trova di rado un gruppo di uomini che viva per qualche tempo in tale stato. Gli inconvenienti cui quella condizione li espone per l’irregolare e incerto esercizio del potere che ciascuno ha di punire le altrui trasgressioni li inducono a mettersi sotto la protezione delle stabili leggi d’una società politica, ivi cercando la salvaguardia della loro proprietà. È questo che li fa così propensi a rinunciare ciascuno al proprio potere punitivo, affidandone l’esercizio a quelli soltanto, fra loro, che siano in tal senso designati, e secondo regole sulle quali la comunità, o le persone a ciò qualificate, possano trovarsi concordi. E in ciò consiste fin dall’inizio la legittimità e l’origine tanto del potere legislativo ed esecutivo, quanto degli stessi governi e società. 

128. Infatti, nello stato di natura l’uomo ha due poteri, oltre alla libertà di godere dei piaceri innocenti.

Il primo consiste nel fare tutto ciò che ritiene opportuno per la conservazione sua e altrui entro i limiti consentiti dalla legge di natura: in forza della qual legge, a tutti comune, l’uomo è una comunità sola con tutto il resto del genere umano e costituisce una sola società, distinta da quelle di tutte le altre creature. E, se non fosse per la corruzione e malvagità di uomini degenerati, non ci sarebbe bisogno d’altra società; nessun bisogno vi sarebbe che gli uomini si isolassero da questa grande comunità naturale, costituendosi in associazioni minori e distinte in base a convenzioni positive.

L’altro potere che un uomo ha nello stato di natura è quello di punire i reati commessi contro la legge naturale. A entrambi i poteri egli rinuncia quando entra in una società politica per così dire privata o particolare e si incorpora in uno Stato distinto da tutto il resto del genere umano.

129. Al primo potere – quello cioè di fare tutto ciò che ritiene opportuno per la conservazione di se e di tutto il resto dell’umanità – egli abdica lasciando che sia regolato da leggi fatte dalla società, secondo che lo richieda la conservazione sua e degli altri membri di quella società: leggi della società che in molte cose limitano la libertà ch’egli possiede per legge di natura.

130. Inoltre egli abdica completamente al potere punitivo e consacra la sua forza naturale (che in precedenza poteva usare nell’esecuzione della legge di natura, per autorità propria, come gli sembrava opportuno) al potere esecutivo della società, a seconda che lo esiga la legge di questa. Trovandosi ora in un nuovo stato, in cui gode di molti vantaggi provenienti dal lavoro, dall’assistenza e dalla società degli altri membri della comunità, oltre che della protezione che gli deriva dalla forza complessiva della comunità stessa, egli deve rinunciare anche alla propria naturale libertà di provvedere a se stesso, nella misura in cui lo richiedono il bene, la prosperità e la sicurezza della società. E questo non è solo necessario, ma anche giusto, perché gli altri membri della società fanno altrettanto.

131. Entrando in società gli uomini rinunciano all’eguaglianza, alla libertà e al potere esecutivo di cui godevano nello stato di natura, affidandolo alla società perché il legislativo ne disponga come richiede il bene della società stessa. Ma, poiché ciascuno fa questo con l’intenzione di meglio salvaguardare la propria libertà e proprietà (ché non è mai pensabile che una creatura razionale muti condizione nell’intento di star peggio), è lecito aspettarsi che il potere della società, o il legislativo costituito, non oltrepassi mai i limiti del bene comune, ma sia tenuto ad assicurare la proprietà di ciascuno prendendo misure contro i tre difetti sopra menzionati, che avevano reso lo stato di natura tanto incerto e difficile. Così, chiunque disponga del potere legislativo o supremo d’uno Stato è tenuto a governare secondo leggi istituite e stabili, promulgate e rese note al popolo, e non sulla base di decreti estemporanei; per mezzo di giudici imparziali e retti, che devono risolvere i conflitti in base a quelle leggi; ed è tenuto a usare la forza della comunità, in patria, solo per l’esecuzione di quelle leggi; e, fuori, al fine di prevenire e risarcire offese esterne e mettere la comunità al sicuro da scorribande e invasioni. E tutto ciò non dev’essere ispirato ad altro fine che la pace, la sicurezza e il pubblico bene del popolo.

[Le forme dello Stato]

132. Avendo naturalmente in sé, come s’è dimostrato, l’intero potere della comunità fin dal momento in cui gli uomini si uniscono in società, la maggioranza può servirsi di tutto quel potere per fare di tanto in tanto leggi per la comunità e renderle operanti per mezzo di funzionari da essa stessa designati. In questo caso la forma di governo è una perfetta democrazia. Oppure può affidare il potere di legiferare a pochi prescelti e ai loro eredi e successori, e allora si tratta di un’oligarchia. O, ancora, può affidarlo a uno solo, e allora è una monarchia. Se è affidato a un sol uomo e ai suoi eredi, è una monarchia ereditaria; se a un sol uomo per tutta la durata della sua vita, ma a condizione che alla sua morte il solo potere di nominare un successore venga restituito alla maggioranza, allora è una monarchia elettiva. Così, con queste forme, la comunità può create forme di governo composite o miste, secondo che paia opportuno E, se il potere legislativo viene dapprima dato dalla maggioranza a una o più persone per la sola durata della loro vita, o per un periodo comunque limitato, dopo di che il supremo potere torna di nuovo a essa, quando ciò avviene la comunità può disporne di nuovo affidandolo a chi vuole e costituire così una nuova forma di governo. La forma di governo dipende dalla collocazione del potere supremo, che è il legislativo; dunque, essendo impossibile che un potere inferiore prescriva leggi a uno superiore, o che un potere che non sia il potere supremo legiferi, quale è la collocazione del potere di legiferare tale è la forma dello Stato.

133. Per Stato intendo sempre non una democrazia o un’altra forma di governo, ma una comunità indipendente, quel che i latini designavano col termine di civitas. Il miglior corrispettivo di questa parola nella nostra lingua è commonwealth, che indica del tutto propriamente una siffatta società di uomini; non così l’inglese community o city, perché ci possono essere comunità subordinate sotto un solo governo, e city esprime fra noi un’idea del tutto diversa da quella di commonwealth. Dunque, per evitare ambiguità, chiedo licenza di usare il termine commonwealth nel senso in cui lo usa, vedo, re Giacomo I, in quello cioè che a me pare il suo significato autentico. Se qualcuno avesse obiezioni, non avrei difficoltà a cambiarlo con uno migliore.

[L'ambito del potere legislativo]

134. Il grande fine in vista del quale gli uomini entrano in società e di godere dei loro beni in pace e sicurezza, e il grande strumento e mezzo di ciò sono le leggi istituite nella società. La prima e fondamentale legge positiva di tutti gli Stati è dunque l’istituzione del potere legislativo, dato che la prima e fondamentale legge di natura, che governa il legislativo stesso, è la salvaguardia della società e (per quanto è compatibile col pubblico bene) di ciascuna persona che ne fa parte. Il legislativo non solo è il supremo potere dello Stato, ma è sacro e inalterabile nelle mani in cui la comunità l’abbia riposto. Né un editto di chicchessia – qualunque sia la forma in cui è concepito o il potere da cui è sostenuto – può avere la forza e obbligatorietà d’una legge, se non riceve la sua sanzione da quel legislativo che il pubblico ha scelto e designato. Senza di ciò infatti la legge non può possedere ciò che è assolutamente necessario perché sia appunto una legge, cioè il consenso della società, sulla quale nessuno può avere il potere di legiferare se non in grazia del suo consenso e dell’autorità da essa ricevuta. Dunque, tutta l’obbedienza che i vincoli più solenni impongono di tributare fa capo in definitiva a questo supremo potere ed è determinata dalle leggi che esso emana; e nessun giuramento fatto a un potere straniero quale che sia, o ad un potere interno subordinato, può assolvere un membro della comunità dall’obbedienza dovuta al legislativo che agisce in conformità del mandato ricevuto, né obbligarlo un’obbedienza che sia in contrasto con leggi così istituite o che trascenda quanto esse consentano. È infatti ridicolo immaginare che qualcuno possa essere in ultima analisi tenuto a obbedire a un qualche potere della società che non sia il potere supremo.

135. Il potere legislativo, sia esso affidato a una o più persone, sia vigente di continuo o solo a intervalli, è sì il supremo potere in ogni Stato, ma ciò nonostante occorre considerare quanto segue.

In primo luogo, non esercita, né può assolutamente esercitare, l’arbitrio sulla vita e i beni del popolo. Non essendo infatti se non il potere congiunto di ciascun membro della società, conferito a quella persona o assemblea che appunto legiferano, non può essere nulla più di quanto quelle persone possedevano nello stato di natura prima di entrare in società e che hanno rimesso alla comunità. Nessuno infatti può trasferire ad altri più potere di quanto non ne abbia, e nessuno ha su se stesso o su altri, un assoluto arbitrario potere di togliersi la vita o strappare ad altri la vita o i beni. Un uomo, come s’è dimostrato, non può sottomettersi al potere arbitrario d’un altro. E non avendo nello stato di natura alcun potere arbitrario sulla vita, sulla libertà o sui beni altrui, se non quello che la legge di natura gli ha dato in vista della conservazione di se e del resto del genere umano, questo è tutto ciò ch’egli rimette, o può rimettere, allo Stato e, attraverso questo, al potere legislativo, onde il legislativo non può possederne più che tanto. Il suo potere, nella massima estensione, è comunque limitato dal criterio del pubblico bene della società. È un potere che non ha altro fine che la conservazione, e non può dunque avere mai diritto di distruggere, ridurre in schiavitù o deliberatamente in miseria coloro che vi sono soggetti. Le obbligazioni della legge di natura non vengono meno nella società, ma anzi in molti casi diventano semplicemente più strette, e le leggi umane vi associano sanzioni a tutti note per imporne il rispetto. Così la legge di natura costituisce una norma eterna per tutti gli uomini, per i legislatori come per gli altri. Le norme ch’essi danno alle azioni degli altri uomini devono essere – così come le azioni loro e altrui – conformi alla legge di natura, cioè alla volontà divina, di cui essa è una manifestazione; e, in quanto la legge naturale fondamentale è la conservazione del genere umano, nessuna umana sanzione può esser buona e valida in contrasto con essa.

136. In secondo luogo, l’autorità legislativa, o autorità suprema, non può arrogarsi il potere di governare per mezzo di estemporanei arbitrari decreti, ma è tenuta a dispensare la giustizia e stabilire i diritti dei sudditi con leggi promulgate e stabili e per mezzo di giudici abilitati e noti. La legge naturale essendo infatti una legge non scritta, e dunque tale da non potersi trovare se non nell’animo degli uomini, a coloro che per passione o interesse la citino o applichino male non si può dimostrare il loro errore, in mancanza di un giudice designato. Dunque, quella legge non serve, come dovrebbe, a determinare i diritti e proteggere la proprietà di coloro che vivono ad essa sottoposti, specie là dove ciascuno è giudice, interprete e insieme esecutore di essa, anche nei casi che lo riguardano; e chi ha il diritto dalla sua parte, non disponendo in genere se non della propria forza, non ne ha a sufficienza per difendersi dalle offese o punire i trasgressori.

Per ovviare a tali inconvenienti che nello stato di natura turbano le proprietà degli uomini, questi si associano , al fine di disporre della forza congiunta della società nel suo complesso, assicurare casi e proteggere le loro proprietà e avere stabili norme atte a definirle, in modo che ciascuno sappia che cosa è suo. È questo lo scopo in vista del quale gli uomini cedono tutto il loro potere naturale alla società della quale entrano a far parte, e la comunità pone il potere legislativo in mani che ritiene adatte, con la fiducia che sarà governata per mezzo di leggi dichiarate, in mancanza delle quali la loro pace, tranquillità e proprietà saranno ancora tanto incerte quanto erano nello stato di natura.

137. Né l’assoluto potere d’arbitrio, né un’autorità esercitata senza leggi stabili e fisse possono essere compatibili con i fini della società e del governo, che gli uomini non sceglierebbero mai a preferenza della libertà dello stato di natura, né vi si sottometterebbero, se non fosse per salvaguardare la loro vita, la loro libertà e i loro beni e assicurarsi la tranquillità e la pace con norme esplicite che regolino il diritto e la proprietà. Non è pensabile che, anche avendo il potere di farlo, essi avrebbero in animo di dare a uno o a più un assoluto potere d’arbitrio sulle loro persone e i loro beni, e porre nelle mani dei governanti una forza atta a esercitare su di loro arbitrariamente una volontà illimitata. Ciò significherebbe porsi in una condizione peggiore dello stato di natura. Qui essi avevano almeno la libertà di difendere il proprio diritto contro le altrui offese, e si trovavano tutti ad armi pari quando si trattava di sostenere quel diritto, usurpato che fosse da un solo uomo o da molti insieme associati. Supponendo invece che si siano arresi all’assoluto potere d’arbitrio e alla volontà d’un legislatore, essi avrebbero ceduto le armi nelle mani di quello per farsene sopraffare ogni qualvolta gli piacesse. È infatti in condizione molto peggiore chi è esposto al potere arbitrario d’un sol uomo che ai suoi ordini ha centomila uomini, che non colui che è esposto al potere arbitrario di centomila singoli uomini, nessuno essendo mai certo che la volontà di colui che ha tale potere sia meglio disposta di quella di altri benché la sua forza sia centomila volte maggiore. Perciò, di qualsiasi forma di Stato si tratti, il potere deve governare per mezzo di leggi dichiarate e notorie, e non per mezzo di decisioni estemporanee e vaghi decreti. Ché sarebbero in una condizione assai peggiore che nello stato di natura gli uomini che avessero armato una o più persone della forza congiunta d’una moltitudine, con cui costringerli ad arbitrio a obbedire agli esorbitanti e incontrollati decreti dei loro subitanei pensieri e delle loro volontà sregolate e fin allora ignote, senza aver fissato alcun criterio che potesse guidare e giustificare le loro azioni. Infatti, poiché l’intero potere del governo è inteso al bene della società, come non deve essere arbitrario e sregolato, così dev’essere esercitato in base a leggi stabili e promulgate; in modo che non solo il popolo possa conoscere il proprio dovere e stare sicuro e tranquillo entro i limiti della legge, ma anche i governanti siano costretti entro i confini che sono prescritti e non siano tentati dal potere di cui dispongono a usare di quel potere stesso per fini e con criteri che il popolo ignora e che, volontariamente, non accetterebbe.

138. In terzo luogo, il potere supremo non può togliere a un uomo una parte della sua proprietà senza il suo consenso. Infatti, la conservazione della proprietà essendo il fine del governo e la ragione per cui gli uomini entrano in società, è necessariamente presupposto che il popolo abbia una proprietà [...]. Ma nei regimi in cui al legislativo risiede in una sola assemblea sempre ininterrottamente in carica; o in un sol uomo, come nelle monarchie assolute, c’è sempre il pericolo che costoro ritengano di avere un interesse diverso da quello del resto della comunità, e di sentirsi dunque autorizzati ad accrescere la propria ricchezza e il proprio potere togliendo al popolo quello che vogliono. Infatti la proprietà d’un uomo non è mai sicura, anche se ci son leggi buone ed eque a garantirne i limiti rispetto a quelle dei vicini, se colui che governa ha il potere di togliere a un privato la parte di proprietà che vuole e di usarne e disporne come gli pare opportuno.

139. Quali che siano le mani cui è affidato, il governo riceve il suo mandato a questa condizione e a questo fine: che gli uomini abbiano proprietà e sicurezza dei loro beni.

Dunque il principe o l’assemblea, per quanto possano avere il potere di fare leggi atte a regolare la proprietà nei reciproci rapporti fra i sudditi, non hanno però mai il potere di prendere per sé, tutta o in parte, la proprietà dei sudditi senza il loro consenso. Ciò infatti significherebbe di fatto non lasciare loro proprietà alcuna. E per vedere che perfino il potere assoluto, dove necessario, non è, perché assoluto, arbitrario, ma sempre limitato da quella ragione e condizionato da quei fini che in certi casi esigono appunto ch’esso sia assoluto, basterà guardare alla prassi corrente della disciplina militare. La conservazione dell’esercito e, con esso, dello Stato nel suo complesso esige obbedienza assoluta agli ordini d’ogni ufficiale superiore, e disobbedire o discutere anche i più irragionevoli significa giustamente la morte. Eppure vediamo che né il sergente, che può ordinare a un soldato di marciare verso la bocca di un cannone o di restare su una breccia dove è pressoché sicuro di morire, può ordinare a quel soldato di dargli un quattrino del suo; né il generale, che può condannarlo a morte per diserzione o per non aver eseguito gli ordini più disperati, può, con tutto il suo assoluto potere di vita o di morte, disporre d’un centesimo di proprietà di quel soldato o impossessarsi d’una briciola dei suoi beni; ciò pur potendogli ordinare qualsiasi cosa e potendolo impiccare per la minima disobbedienza. Questo avviene perché una così cieca obbedienza è necessaria al fine in vista del quale a chi comanda è dato il suo potere, cioè la conservazione degli altri; mentre l’usarne i beni nulla ha a che vedere con quel fine.

140. È vero che il governo non può essere esercitato senza grandi spese ed è giusto che chiunque goda di questa protezione versi dai suoi averi una parte corrispondente. Ma anche questo deve avvenire col suo consenso, cioè col consenso della maggioranza, che lo esprime direttamente o per mezzo di rappresentanti da essa eletti. Chiunque infatti pretenda d’imporre e riscuotere tasse dal popolo, per autorità propria e senza il relativo consenso popolare, usurpa la legge fondamentale della proprietà e sovverte i fini del governo. Che proprietà ho infatti su ciò che un altro può a buon diritto prendere quando gli piace?

141. In quarto luogo, il legislativo non può trasferire in altre mani il potere di emanare leggi. In quanto esso è un potere delegato dal popolo, coloro che lo possiedono non possono infatti trasmetterlo ad altri. Solo il popolo può stabilire la forma dello Stato e lo fa costituendo il legislativo e decidendo a chi affidarlo. E, quando il popolo dichiara di volersi sottomettere a norme e farsi governare da leggi fatte da certe persone e in certe forme, nessuno può decidere che altri piuttosto facciano le leggi, né il popolo può esser vincolato da leggi diverse da quelle decretate da coloro ch’esso ha scelto e autorizzato a legiferare in suo luogo. Il potere del legislativo, essendo derivato dal popolo per mandato e istituzione positivi e volontari, non può essere altro che ciò che in quel mandato si esprime: cioè di fare leggi, non di fare legislatori, onde il legislativo non può avere alcun potere di trasferire la propria autorità di legiferare e porla in altre mani.

142. Questi sono i limiti che il mandato della società e la legge divina e naturale impongono al potere legislativo in ogni Stato e in ogni forma di governo.

Primo: il legislativo deve governare in base a leggi promulgate e determinate, non soggette a variazioni in casi particolari; deve avere una sola norma per il ricco e il povero, per il favorito di corte e per il contadino che segue l’aratro.

Secondo: anche tali leggi in definitiva devono essere intese soltanto al bene del popolo.

Terzo: il legislativo non deve imporre tasse sulla proprietà del popolo senza il consenso dato dal popolo direttamente o per mezzo di deputati. Ciò riguarda propriamente soltanto quei governi in cui il legislativo è sempre in atto, o almeno dove il popolo non abbia riservato parte del legislativo a deputati che da esso stesso di tempo in tempo debbano essere eletti.

Quarto: il legislativo non deve né può trasferire ad altri il potere di legiferare, né affidarlo a mani diverse da quelle cui l’ha affidato il popolo.

[Il potere legislativo, esecutivo e federativo dello Stato]

143. Il potere legislativo è quello che ha il diritto di prescrivere il modo in cui la forza dello Stato dovrà essere usata per la salvaguardia della comunità e dei suoi membri. Ma, poiché le leggi, che devono essere costantemente operanti e la cui forza non deve mai venir meno, possono esser fatte in poco tempo, non c’è bisogno che il legislativo sia permanentemente in atto, non avendo una funzione continua da svolgere. Ora, data la debolezza umana, incline a impossessarsi del potere, per coloro che hanno il diritto di fare le leggi può esser troppo grande la tentazione d’impadronirsi anche del diritto di eseguirle, esonerandosi così dall’obbedienza alle leggi stesse ch’essi fanno, adattando la legge, sia nella formulazione sia nell’attuazione, al loro privato vantaggio e finendo dunque con l’avere un interesse distinto da quello della comunità e in contrasto col fine della società e del governo. Per questo negli Stati ben ordinati, in cui il bene collettivo è tenuto nella debita considerazione, il potere legislativo è posto nelle mani di diverse persone che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé o assieme con altri il potere di far leggi; dopo di che si sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno fatto, ciò che costituisce un ulteriore e stretto impegno a badare ch’esse siano fatte per il bene comune.

144. Ma, poiché le leggi, che vengono fatte una volta per tutte e in poco tempo, hanno poi una forza costante e durevole e richiedono un’esecuzione e obbedienza continuate, è necessario che vi sia un potere sempre in atto che presieda all’esecuzione delle leggi che sono state fatte e che continuano a essere in vigore. Per questo il potere legislativo e il potere esecutivo sono spesso separati.

145. C’è in ogni Stato un altro potere, che può dirsi naturale perché corrisponde a quello che ogni uomo possiede per natura prima di entrare in società. Infatti, per quanto i componenti d’uno Stato restino persone separate l’una dall’altra e come tali siano governati dalle leggi della società, rispetto al resto dell’umanità essi costituiscono però un sol corpo, che si trova (come già ogni suo membro) rispetto al resto dell’umanità nello stato di natura. Perciò avviene che i conflitti fra un membro della società e persone a essa estranee siano un affare della comunità e che un torto subito da un membro del corpo impegni l’intero corpo a ripararlo. Dunque per questo rispetto l’intera comunità è un corpo solo, nello stato di natura di fronte a tutti gli altri Stati o persone estranee alla comunità stessa.

146. Ciò implica il potere di guerra e pace, di leghe e alleanze e di tutti i negoziati con tutte le persone e comunità che son fuori dello Stato: un potere che, volendo, può esser detto federativo. Purché sia chiara la cosa, poco m’importa il nome.

147. Questi due poteri, esecutivo e federativo, benché realmente distinti, includono l’uno l’esecuzione delle leggi civili della società nel suo interno e in tutte le sue parti, l’altro la cura della sicurezza e degli interessi della comunità alto esterno, nei confronti di tutti coloro da cui può ricevere vantaggio o danno, e dunque sono quasi sempre congiunti. Per quanto il cattivo o il buon uso del potere federativo abbia grande importanza per lo Stato, è però assai meno regolabile sulla base di leggi preesistenti, stabili e positive, di quanto non sia l’esecutivo, e dunque il suo esercizio in vista del pubblico bene dev’essere necessariamente lasciato alla prudenza e saggezza di coloro che lo possiedono. Infatti le leggi che riguardano i rapporti fra i sudditi, dovendo regolare le loro azioni, possono ben precedere le azioni stesse. Ma la condotta da tenere verso gli stranieri dipende molto dalle azioni di questi e dai diversi loro intenti e interessi, e dunque dev’essere in gran parte affidata alla prudenza di coloro ai quali quel potere è stato dato perché fosse esercitato con la maggiore perizia a vantaggio dello Stato.

148. Benché, come ho detto, il potere esecutivo e il potere federativo d’ogni comunità siano realmente distinti, è tuttavia difficile separarli affidandoli alle mani di persone diverse. Entrambi, infatti, per essere operanti, richiedono la forza della società, ed è dunque quasi impossibile metter la forza dello Stato in mani distinte e non subordinate, o conferire i poteri esecutivo e federativo a persone che possano agire separatamente: in questo caso la forza della comunità sarebbe sottoposta a comandi diversi, il che sarebbe, presto o tardi, causa di disordine e rovina.

[La subordinazione dei poteri nello Stato, la costituzione originaria]

149. In uno Stato che poggi su proprie basi e operi secondo la propria natura, cioè per la salvaguardia della comunità, non ci può essere se non un solo supremo potere, che è il legislativo, al quale tutti gli altri sono e devono essere subordinati. Tuttavia, essendo il legislativo solo un potere fiduciario inteso a certi fini, resta al popolo il supremo potere di destituire o mutare il legislativo quando constata che esso agisce in modo contrario alla fiducia in esso riposta. Infatti, ogni potere dato in affidamento per il conseguimento d’un fine è limitato appunto a quel fine e, ogni qualvolta quest’ultimo venga manifestamente trascurato o calpestato, l’affidamento non può non venir meno e il potere non ritornare nelle mani di coloro che l’hanno conferito, e che possono di nuovo collocarlo dove credono più opportuno per la loro sicurezza e tutela. Così la comunità conserva sempre il supremo potere di difendersi dai tentativi e disegni di chiunque, seppure dei legislatori quand’essi siano così stolti o malvagi da formulare e perseguire piani contrari alle libertà o ai beni dei sudditi. Nessun uomo, infatti, e nessuna società di uomini ha il potere di affidare la sua sopravvivenza, e perciò i mezzi di essa, alla volontà assoluta e all’arbitrario dominio altrui; e, dunque, ogni volta che qualcuno tenta di ridurli a quella condizione di schiavitù, essi hanno sempre il diritto di conservare ciò da cui non hanno il potere di separarsi, e di liberarsi di coloro che usurpano la fondamentale, sacra e inalterabile legge della conservazione di sé, in vista della quale appunto sono entrati in società, Si può pertanto dire che la comunità è pur sempre, per questo rispetto, il potere supremo, ma non in quanto considerata sotto una forma di governo, dato che questo potere del popolo può esplicarsi solo quando il governo sia dissolto.

150. In ogni caso, finché il governo sussiste, il legislativo è il potere supremo. Infatti, ciò che può dar leggi ad altri non può non essere ad essi superiore; e, poiché il legislativo non è tale rispetto alla società se non per il diritto che ha di legiferare per tutte le parti e per ogni membro della società, prescrivendo norme alle loro azioni e dando il potere di esecuzione quando siano trasgredite, esso non può non essere il potere supremo, e tutti gli altri poteri in ogni parte o membro della società devono esser derivati e subordinate al potere legislativo.

151. In alcuni Stati in cui il legislativo non è sempre in funzione e l’esecutivo è affidato a una sola persona, che partecipa anche del legislativo, quella persona può essere ragionevolmente detta sovrana, non perché abbia in sé tutto il supremo potere, che è quello di legiferare, ma perché ha in sé la suprema esecutività, da cui tutti i magistrati inferiori derivano ogni loro diverso e subordinato potere, o almeno la maggior parte di quei poteri. Non avendo inoltre alcun legislativo al di sopra di sé, dato che non v’è legge che possa esser fatta senza il suo consenso, e non è presumibile che quest’ultimo possa mai assoggettarlo a un’altra parte del legislativo, quest’uomo è in tal senso sovrano. C’è tuttavia da osservare che egli riceve, sì, i giuramenti di lealtà e fedeltà, ma non in quanto legislatore supremo, bensì come supremo esecutore della legge fatta dal potere congiunto suo e altrui. La lealtà non è altro che obbedienza conforme alla legge; e dunque quand’egli viola la legge non può pretendere obbedienza, né mai può pretenderla se non come persona pubblica investita del potere della legge, ond’è appunto considerato l’immagine, il simulacro o il rappresentante dello Stato, creato dal volere della società quale si esprime nelle sue leggi; e non ha dunque volontà né potere diversi da quelli della legge. Ma, quando perde la sua funzione rappresentativa, il suo ruolo di pubblico volere, e agisce in base alla sua volontà privata, egli si degrada e non è più che una singola privata persona senza alcun potere e volontà legittima a ottenere obbedienza, in quanto i membri sono tenuti a obbedire soltanto al pubblico volere della società.

152. Il potere esecutivo, affidato a una persona che non partecipi pure del legislativo, è evidentemente subordinato a quest’ultimo e verso di esso è responsabile e può esserne a piacimento mutato e trasferito. Dunque non il supremo potere esecutivo è esente da subordinazione, ma il supremo potere esecutivo affidato a chi, partecipando anche del legislativo, non ha un superiore legislativo al quale essere subordinato e verso il quale essere responsabile, se non per quel tanto che vi dà la sua partecipazione e il suo consenso, onde è subordinato solo nella misura che più gli aggrada e che è lecito supporre minima. Degli altri poteri amministrativi e subordinati d’uno Stato non è necessario parlare, essendo moltiplicati in una varietà così infinita, secondo le diverse consuetudini e Costituzioni dei singoli Stati, che è impossibile darne una descrizione particolareggiata. Osserveremo solo, ed è quanto qui c’interessa, che nessuno di essi ha alcuna sorta di autorità, oltre quella che viene loro delegata con un mandato e affidamento positivo, e tutti devono rispondere a qualche altro potere dello Stato.

153. Non è necessario, e neppure conveniente, che il legislativo sia sempre in atto. È invece necessario che lo sia sempre il potere esecutivo, perché, se non c’è un continuo bisogno di far nuove leggi, c’è però il continuo bisogno di rendere operanti le leggi fatte. Quando ha affidato l’esecuzione delle leggi in mano altrui, il legislativo conserva però il potere di revocarla, se trova motivo di ciò, e di punire ogni atto amministrativo non conforme alle leggi. Lo stesso vale per il potere federativo, poiché esso e l’esecutivo sono poteri amministrativi e subordinati al legislativo, che, come s’è mostrato, è il potere supremo d’ogni Stato costituito. Supponendo che il legislativo anche in questo caso consista di più persone (che se fosse una sola non potrebbe non essere sempre in funzione e in quanto sovrana possiederebbe naturalmente il supremo potere esecutivo insieme con quello legislativo), esso può convocarsi ed esercitare il potere di legiferare nei tempi prescritti dalla sua Costituzione originaria o dal suo aggiornamento; oppure quando vuole, se le date non sono stabilite in nessuno di questi due modi e non sia altrimenti prescritta una convocazione. Il supremo potere essendo riposto in esso dal popolo, ad esso resta, e può essere esercitato quando si ritiene opportuno, a meno che la Costituzione originaria non fissi determinati periodi, o un atto di quel potere supremo non abbia aggiornato la convocazione a una certa data, sicché, quando questa viene, esso ha il diritto di riunirsi e deliberare.

154. Se il legislativo è, tutto o in parte, costituito da rappresentanti eletti dal popolo per un certo periodo, che tornano poi alla comune condizione di sudditi e non partecipano più della legislatura se non in base a una nuova elezione, anche questo potere di eleggere dev’essere esercitato dal popolo, o in certi periodi stabiliti o quando venga chiamato a farlo; e in quest’ultimo caso il potere di convocare il legislativo è di norma affidato all’esecutivo e soggetto per quanto riguarda i tempi a una delle due seguenti condizioni: o la Costituzione originaria esige che essi si riuniscano e deliberino con una certa periodicità, e allora il potere esecutivo non fa altro che stabilire con un atto amministrativo le norme della loro elezione e convocazione secondo le debite forme; oppure si lascia alla prudenza dell’esecutivo la decisione di indire nuove elezioni quando le circostanze o le esigenze pubbliche richiedano l’emendamento di vecchie leggi o la creazione di nuove, o la correzione o prevenzione di disagi che incombono sul popolo o lo minacciano.

155. Ci si potrebbe domandare in proposito che cosa avverrebbe se il potere esecutivo, che è in possesso della forza dello Stato, facesse uso di quella forza per impedire la convocazione e azione del legislativo quando invece la Costituzione originaria o le esigenze pubbliche le richiedano. Rispondo che usare la forza nei confronti del popolo senz’avere l’autorità di farlo e in contraddizione col mandato ricevuto equivale a uno stato di guerra verso il popolo stesso, il quale ha il diritto di reintegrare il proprio legislativo nell’esercizio del potere. Esso ha infatti istituito un legislativo affinché esercitasse il potere di legiferare secondo una periodicità stabilita o secondo che lo richieda la necessità; e dunque, quando al legislativo si impedisce con la forza di fare ciò che tanto è necessario alla società e che condiziona la sicurezza e sopravvivenza del popolo, quest’ultimo ha il diritto di stroncare quella forza con la sua. In ogni stato e condizione il vero rimedio alla forza illegittima è di contrapporvi la forza. L’uso della forza illegittima pone sempre colui che vi ricorre in uno stato di guerra e nella parte di aggressore e lo rende suscettibile dello stesso trattamento.

156. Il potere di convocare e sciogliere il legislativo, se affidato all’esecutivo, non dà a questo una superiorità su quello, ma è un mandato fiduciario che gli è stato attribuito per la salvezza de popolo, in casi in cui l’incertezza e incostanza delle cose umane non consente una norma fissa e costante. Non era infatti possibile che i primi creatori del governo fossero, per preveggenza, padroni degli eventi futuri al punto di poter prestabilire, per le assemblee del legislativo in ogni tempo a venire, una periodicità e durata che rispondessero esattamente a tutte le esigenze dello Stato. Il rimedio migliore che si poteva trovare a questo difetto era di affidare la cosa alla prudenza d’uno solo, che fosse sempre presente e il cui compito fosse di vigilare sul bene pubblico. Una continuità e frequenza delle sedute del legislativo non motivate da necessità di circostanze non potevano non esser gravose per il popolo, e dovevano fatalmente produrre, a lungo andare, inconvenienti anche più pericolosi; e tuttavia un rapido volgere delle circostanze poteva talvolta esigere un rapido intervento, e un ritardo nella convocazione poteva esser pericoloso per la comunità; e, infine, poteva anche avvenire talvolta che il loro lavoro fosse così grande che il tempo prefissato per le loro sedute risultasse troppo breve o sottraesse alla comunità quel beneficio che sarebbe potuto derivare soltanto da matura deliberazione. Che cosa si poteva dunque fare, in questo caso, per impedire che la comunità fosse talora esposta a grave rischio, in un senso o nell’altro, a causa della periodicità e durata imposte alle convocazioni e sedute del legislativo, se non affidare la cosa alla prudenza di qualcuno che, essendo presente e al corrente degli affari pubblici, potesse far uso di questa prerogativa nell’interesse pubblico? E come poteva questa prerogativa esser collocata meglio che nelle mani di colui al quale allo stesso fine era affidata l’esecuzione delle leggi ? Supponendo, dunque, che non fosse stabilita dalla Costituzione originaria, la regolamentazione dei tempi di convocazione e seduta del legislativo ricadeva naturalmente nelle mani dell’esecutivo, non come un potere arbitrario dipendente dal suo capriccio, ma con la condizione che fosse esercitato sempre soltanto per il bene pubblico, come richiedevano le circostanze dei tempi e la vicenda degli affari. Se la cosa che presenta meno inconvenienti sia una stabile periodicità delle sedute, o la libertà del sovrano di convocare il legislativo, o forse una mescolanza delle due, non m’interessa in questa sede, dove intendo solo mostrare che, per quanto il potere esecutivo possa aver la prerogativa di convocare e sciogliere le adunanze del legislativo, non è tuttavia superiore a esso.

157. Le cose di questo mondo sono coinvolte in un flusso così costante che nulla resta a lungo nello stesso stato. Così popoli, ricchezze, commerci, potere mutano dimora; città floride e potenti cadono in rovina e si tramutano col tempo in angoli d’abbandono e desolazione, mentre luoghi infrequentati diventano paesi, traboccanti di ricchezze e di uomini. Ma le cose non mutano sempre nella stessa maniera, e il privato interesse conserva spesso consuetudini e privilegi quando ne sono ormai cessate le ragioni. Dunque, accade spesso che, nei regimi in cui parte del legislativo è formata da rappresentanti scelti dal popolo, col tempo questa rappresentanza diventi assai mal distribuita e sproporzionata alle ragioni sulle quali originariamente si fondava. Per comprendere a quali grossolane assurdità conduca il fatto di seguire la consuetudine quando la ragione di essa è venuta meno, basta pensare a luoghi che di città hanno soltanto il nome, di cui non restano che le rovine, le cui costruzioni sono tutt’al più stalle, e gli abitanti pastori, e che tuttavia mandano alla grande assemblea dei legislatori tanti rappresentanti quanti ne manda un’intera contea densa di popolazione e potente per ricchezze. Di questo gli stranieri si meravigliano, e non v’è chi non riconosca che un rimedio è necessario. Ma i più ritengono che sia difficile trovarlo, perché la costituzione del legislativo è l’atto originario e supremo della società, antecedente a tutte le leggi positive e interamente dipendente dal popolo, e dunque nessun potere inferiore può alterarla. E poiché il popolo, una volta che il legislativo sia costituito, in un regime come quello che abbiamo descritto non ha potere d’intervento fintanto che il governo sussiste, quest’inconveniente viene giudicato senza rimedio.

158. Salus populi suprema lex: è questa, senza dubbio, una norma così giusta e fondamentale che chi sinceramente la segue non può commettere errori pericolosi. Se dunque l’esecutivo, che ha il potere di convocare il legislativo, badando più alla proporzione reale che non alla consuetudine di rappresentanza, prescrive – non in base a un antico costume ma in base a una vera ragione – il numero dei membri d’ogni luogo che ha il diritto di esser singolarmente rappresentato (cosa che nessuna parte del popolo, comunque corporata, può pretendere se non in proporzione di quanto dà alla comunità intera), non si può dire che abbia istituito un nuovo legislativo, ma piuttosto che ha restaurato quello antico e autentico e ne ha corretto le imperfezioni che il trascorrere del tempo aveva tanto insensibilmente quanto fatalmente prodotto. Essendo infatti interesse oltre che intendimento del popolo di avere una rappresentanza equa e proporzionata, chiunque la renda più prossima a tale stato è certamente amico e sostenitore del regime e non può mancargli il consenso e l’approvazione della comunità. La prerogativa altro non è se non il potere che il sovrano ha di provvedere al pubblico bene nei casi in cui, per circostanze impreviste e incerte, leggi certe e inalterabili non possono costituire una guida sicura; dunque, tutto ciò che viene fatto chiaramente per il bene del popolo e il rafforzamento del governo sulle sue basi autentiche è e sarà sempre una giusta prerogativa. Il potere di costituire nuove corporazioni, e perciò nuovi rappresentanti, presuppone che col tempo le proporzioni della rappresentanza varino, e che acquistino legittimamente diritto d’essere rappresentati luoghi che prima non l’avevano; mentre, per la stessa ragione, luoghi che lo avevano cessino di averlo e diventino troppo poco importanti per un tal privilegio. Ciò che costituisce un’usurpazione del governo non è il fatto di mutarne lo stato presente, il quale è prodotto spesso da corruzione o decadenza, ma la tendenza di esso a ledere e opprimere il popolo o ad elevare una parte o partito al di sopra di tutti gli altri assoggettando questi ultimi in maniera ineguale. Tutto ciò che non può non essere riconosciuto di vantaggio alla società e al popolo nel suo complesso, secondo provvedimenti giusti e duraturi, si giustificherà sempre da sé a cose fatte; e tutte le volte che il popolo sceglierà i propri rappresentanti in proporzioni giuste e innegabilmente eque e conformi alla struttura originaria del governo, da chiunque ciò sia consentito o compiuto, non si può dubitare che sia stato per volontà e decisione della società.

[...la prerogativa, ossia il “potere discrezionale da esercitare in vista del bene pubblico senza prescrizioni della legge, e talvolta anche contro di essa”; questo particolare potere di prerogativa non è arbitrario, ma poggia anch’esso sul consenso dei governati; come si giudicherà se del potere di prerogativa si sia fatto un retto uso ? Non può esservi un giudice in terra tra un potere esecutivo investito della prerogativa e un potere legislativo la cui convocazione dipende da quell’esecutivo; non può esservi un giudice sulla terra per stabilire se il legislativo o l’esecutivo hanno messo in atto comportamenti tesi a schiavizzare il popolo; in questi casi resta al popolo “l’appello al cielo”, in nome di una “legge antecedente [che] gli riserva la decisione ultima”: una evenienza non frequente, perché “la cosa non si verifica fin quando l’inconveniente è così grave che la maggioranza se ne rende conto, giunge al limite della sopportazione e decide che è necessario rimediarvi”]

[169-175: Differenza tra il potere paterno – concesso dalla natura ai genitori per il bene dei figli in età minore –, il potere politico – che nasce da un accordo volontario a favore dei governanti per il bene dei sudditi – e il potere dispotico – “alienazione di sé” a favore di signori che l esercitano nel proprio interesse su coloro ai quali viene sottratto il controllo di qualsiasi proprietà: il potere dispotico si distingue dunque per l’assenza di proprietà, quello politico per la presenza e la conservazione della proprietà.

[175-198: La conquista e l’usurpazione: l’aggressore non acquista mai un giusto diritto sui vinti in conseguenza della propria ingiusta aggressione; il vincitore di una guerra legittima non acquisisce indistintamente potere sui vinti, ma acquisisce diritto solo su coloro che hanno appoggiato effettivamente la forza iniqua usata contro di lui; può dunque esercitare il proprio potere solo su coloro che hanno partecipato all’’uso di forza iniqua contro di lui, mentre sulla popolazione del paese, che non gli ha arrecato alcuna offesa, non ha alcun diritto; “il governo imposto con la forza dal vincitore al vinto non costituisce obbligazione alcuna per il vinto”, che quindi ha sempre il diritto di liberarsi dall’usurpazione imposta dalla spada]

[La tirannide]

199. Come l’usurpazione è l’esercizio del potere cui altri ha diritto, così la tirannide è l’esercizio d’un potere che trascende il diritto, e a ciò nessuno ha un titolo. Si tratta dell’uso del potere di cui ciascuno dispone, non per il bene di coloro che vi sono soggetti, ma per il proprio vantaggio personale. Si ha tirannide quando chi governa, a qualsiasi titolo, erige a norma non la legge ma la propria volontà; quando i suoi ordini e le sue azioni non sono dirette alla salvaguardia dei beni del popolo, ma alla soddisfazione della propria ambizione, del proprio spirito di vendetta, della propria avidità e di altre sregolate passioni.

200. Se qualcuno dubita della verità o della ragionevolezza di queste parole perché sono state scritte dall’ignota mano d’un suddito, spero che l’autorità d’un re possa invece convincerlo. Così dice re Giacomo I nel suo discorso al parlamento del 1603: “Nel fare buone leggi e Costituzioni anteporrò sempre il bene del pubblico e dello Stato intero a qualsiasi mio fine particolare e privato, sempre ritenendo che la prosperità e il bene dello Stato siano il mio sommo bene e la mia somma felicità terrena: e in questo un sovrano legittimo differisce assolutamente da un tiranno. So infatti che il punto in cui particolarmente e maggiormente un re giusto si differenzia da un tiranno usurpatore è questo: che, mentre il tiranno superbo e ambizioso pensa che il suo regno e il suo popolo sono esclusivamente destinati alla soddisfazione dei suoi desideri e appetiti irragionevoli, il re giusto e legittimo riconosce invece di esser destinato a procurare la ricchezza e la prosperità del suo popolo”. E ancora, nel suo discorso al parlamento del 1609, così si esprime: “Il re s’impegna con duplice giuramento all’osservanza delle leggi fondamentali del suo regno: tacitamente, per il suo stesso essere re, è dunque tenuto a proteggere tanto il popolo quanto le leggi del regno; espressamente, per il giuramento dell’incoronazione, onde ogni re giusto in un regno costituito è tenuto a osservare il patto stretto col suo popolo in forza delle leggi di questo, conformando a esse il suo governo secondo il patto che Dio fece con Noè dopo il diluvio: “Finché la terra durerà, semina e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai”. Dunque, un re che governi un regno costituito cessa di essere re e degenera in un tiranno non appena smette di governare secondo le leggi”. E poco dopo: “Dunque tutti i re che non sono tiranni o spergiuri saranno lieti di mantenersi entro i confini delle leggi; e quelli che li persuadono del contrario sono vipere e peste tanto verso di loro quanto verso lo Stato”. Così quel dottore che ben comprendeva il senso delle cose, pone la differenza fra un re e un tiranno solo in questo: che l’uno fa delle leggi il confine delle sue azioni, e del bene pubblico il fine del suo governo; l’altro tutto travolge nella sua volontà e nei suoi appetiti.

201. È un errore credere che questo difetto sia proprio soltanto delle monarchie. Altrettanto suscettibili ne sono le altre forme di governo: perché dovunque il potere, che viene affidato a qualcuno perché governi il popolo e ne salvaguardi la proprietà, è esercitato con altri fini, e usato per ridurre il popolo alla miseria, angariarlo e sottometterlo all’imperio arbitrario e sregolato di chi lo possiede, subito diventa tirannide, siano uno o molti coloro che lo adoperano. Così leggiamo dei trenta tiranni di Atene come del tiranno di Siracusa; né migliore era l’intollerabile dominio dei decemviri a Roma.

202. Là dove finisce la legge ivi comincia, la tirannide, se la legge viene trasgredita a danno di altri; e chiunque ecceda nell’esercizio dell’autorità il potere datogli dalla legge e usi la forza del cui comando dispone, per fare ai sudditi cose che la legge non consente, cessa con ciò stesso di essere un magistrato, e, poiché agisce senza averne l’autorità, gli si può opporre resistenza come a chiunque con la forza usurpi l’altrui diritto. Ciò è generalmente ammesso nel caso dei magistrati inferiori. A chi ha l’autorità di arrestarmi in istrada posso oppormi come a un ladro o a un brigante, se tenta d’irrompere in casa mia per eseguire il mandato, anche se so che il suo mandato e la sua autorità, legale son tali da autorizzarlo ad arrestarmi fuori di lì. E vorrei proprio sapere perché questo non dovrebbe valere per il sommo magistrato come per i magistrati inferiori. È forse ragionevole che il fratello maggiore, per il fatto di possedere la parte più grande del patrimonio paterno, abbia per ciò stesso il diritto di prendersi anche una delle parti dei suoi fratelli più giovani? O che un ricco, che possiede un paese intero, abbia per ciò stesso il diritto d’impadronirsi, se così gli piace, della casa e dell’orto del suo vicino povero? L’essere possessori legittimi di grande potere e ricchezze, superiori di gran lunga a quelli della maggior parte dei figli di Adamo, ben lungi dall’essere una scusa, e tanto meno una ragione, per esercitare la rapina e l’oppressione (che tanto vale il fatto di recar danno ad altri senza averne l’autorità), è anzi una forte aggravante. L’abuso d’autorità non è un diritto per un alto più che per un piccolo funzionario, non è giustificabile in un re più che in un sergente; è anzi tanto più grave nel caso del primo, perché maggiore è il mandato a lui confidato, perché ha gia molto più che i suoi simili e perché e presumibile che i vantaggi dell’educazione, del grado e dei consiglieri di cui si vale lo rendano più consapevole dei criteri del giusto e dell’ingiusto.

203. Ci si può dunque opporre agli ordini di un sovrano? Gli si può fare resistenza ogni volta che si subisca un torto o che semplicemente si pensi che non ci abbia reso giustizia? Una cosa del genere scardinerebbe e sovvertirebbe l’intera politica, e in luogo dell’autorità e dell’ordine resterebbero solo l’anarchia e la confusione.

204. A ciò rispondo che la forza si deve opporre solo alla forza iniqua e illegale: chiunque si oppone in un caso diverso si attira la giusta condanna di Dio e degli uomini. Non seguiranno dunque da ciò quei pericoli e quella confusione di cui stesso si parla, e ciò per i motivi qui sotto elencati.

205. In primo luogo: in alcuni paesi la persona del sovrano è sacra per legge, e dunque, qualsiasi cosa egli ordini o faccia, la sua persona rimane esente da contestazione o violenza, immune da forza e da censura o condanna in giudizio. E tuttavia si può fare opposizione agli atti illegali di un funzionario minore o di altri dal sovrano incaricati: a meno che, mettendosi in un effettivo stato di guerra col suo popolo, questi non voglia dissolvere il governo e lasciare il popolo stesso libero di ricorrere a quella difesa che a ciascuno compete nello stato di natura: perché di queste cose chi può mai dire come andranno a finire? Un singolare esempio è stato dato al mondo da un regno vicino. In, tutti gli altri casi la sacralità della sua persona lo esenta da ogni inconveniente [...”se una lunga serie di azioni dimostra che tutti gli atti del governo tendono in quella direzione [ossia l’oppressione del popolo e la violazione degli impegni assunti dal governo] come si può non vedere il modo in cui stanno andando le cose e non pensare alla salvezza ?] .

[La dissoluzione del governo]

211. Chi voglia con una certa chiarezza trattare della dissoluzione del governo deve in primo luogo distinguerla dalla dissoluzione della società. Ciò che crea la comunità, che fa uscire gli uomini dallo stato di natura in cui vivono senza legami e li raduna in una sola società politica, è l’accordo che ciascuno stipula con gli altri per unirsi con essi e agire come un sol corpo, costituendo così uno Stato unico e distinto. Il modo più comune, quasi il solo, in cui quest’unione si dissolve è l’invasione e conquista da parte di una potenza straniera. In tal caso infatti (poiché i singoli non possono sopravvivere e conservarsi come un corpo intero e indipendente) l’unione propria del corpo da essi costituito non può non venir meno, onde ciascuno torna n’elle condizioni in cui precedentemente si trovava, libero di pensare a se stesso e di provvedere alla propria salvezza come meglio crede in un’altra società. Ogni qualvolta la società venga dissolta, il suo governo non può certo sussistere. Così la spada dei conquistatori spesso recide i governi alle radici e manda in pezzi la società, privando la moltitudine sottomessa e dispersa della protezione e dell’aiuto della società che avrebbe dovuto salvare dalla violenza. Il mondo conosce così bene questo modo di dissolvere i governi ed è così incline ad ammetterlo che non occorre aggiungere altro; e non c’è bisogno di molti argomenti per dimostrare che là dove la società viene dissolta non può sussistere il governo, cosa tanto possibile quanto è impossibile che resti in piedi la struttura d’una casa quando il suo materiale sia stato disperso e disseminato da un turbine o un terremoto l’abbia ridotto a un indistinto mucchio di macerie.

212. Oltre a essere rovesciati dall’esterno, i governi possono essere dissolti dall’interno.

Ciò avviene in primo luogo quando muta il potere legislativo. La società civile è infatti uno stato di pace fra coloro che vi appartengono, cui la guerra è preclusa dal potere arbitrale che hanno affidato al legislativo perché risolva ogni conflitto che tra di loro possa sorgere. Nel legislativo appunto i membri d’uno Stato sono uniti e congiunti come in un solo e coerente corpo vitale. Il legislativo è l’anima che dà allo Stato forma, vita e unità; da esso i vari componenti traggono la loro mutua influenza, i loro sentimenti reciproci, la loro coesione. Dunque, quando il legislativo si divide o si scioglie, seguono la dissoluzione e la morte; infatti, l’essenza, l’unione della società consiste nell’avere essa una volontà sola, e perciò, una volta istituito dalla maggioranza, al legislativo compete di manifestare e per così dire custodire quella volontà. L’istituzione del legislativo è l’atto primo e fondamentale della società, destinato ad assicurarne l’unione sotto la guida di alcuni e con il vincolo di leggi fatte da persone a ciò autorizzate dal consenso e mandato del popolo, senza di che non si darebbe mai il caso che una o più persone fossero qualificate a creare leggi vincolanti per tutti gli altri. Una o più persone che, senza un mandato popolare, si arroghino di far leggi legiferano senza avere l’autorità per farlo, e il popolo non è dunque tenuto a obbedire; in tal caso esso è di nuovo esente da soggezione e può istituire un nuovo legislativo come meglio crede, essendo pienamente libero di opporsi alla forza di coloro che, senza averne l’autorità, pretendano d’imporgli qualcosa. Ciascuno può disporre della sua volontà quando coloro ai quali, per mandato della società, è affidata la manifestazione del pubblico volere ne sono impediti, e altri, che non hanno alcuna autorità o delega del genere, ne usurpano il posto.

213. Questo è ciò che generalmente fanno coloro che in uno Stato abusano del potere che hanno, ed è difficile avere una giusta visione della cosa e attribuirne la responsabilità a chi spetta, se non si conosce la forma di governo in cui ciò avviene. Supponiamo dunque che il legislativo consista nella cooperazione di tre distinte persone:

1.             una persona ereditaria, dotata di un costante supremo potere esecutivo e, con esso, del potere di convocare e sciogliere gli altri due organismi, secondo dati periodi di tempo;

2.             un’assemblea di nobiltà ereditaria;

3.             un’assemblea di rappresentanti, scelti pro tempore dal popolo.

Un regime di tal sorta suppone evidentemente quanto segue.

214. In primo luogo, quando quell’unica persona che è il principe sostituisce il volere arbitrario alle leggi, che sono il volere della società, dichiarato dal legislativo, allora il legislativo muta. Infatti, in quanto appartengono effettivamente al legislativo le norme e le leggi esecutive alla cui obbedienza si è tenuti, quando leggi diverse vengano introdotte e siano foggiate e imposte norme diverse da quelle promulgate dal legislativo istituito dal popolo, è evidente che il legislativo e cambiato. Chiunque introduca nuove leggi, senza esserne autorizzato dalla fondamentale designazione della società, o sovverta le leggi esistenti, rinnega e travolge il potere da cui queste erano state fatte e costituisce con ciò un nuovo legislativo.

215. In secondo luogo, quando il sovrano impedisce al legislativo di convocarsi a tempo debito o di deliberare liberamente in vista dei fini per i quali è stato costituito, il legislativo è cambiato. Un legislativo infatti non consiste davvero in un certo numero di uomini e nelle loro riunioni, a meno che essi non abbiano anche la libertà di discutere, e l’agio di deliberare per il bene della comunità. Quando queste condizioni sono soppresse o mutate, in modo che si toglie alla società il debito esercizio di quel potere, il legislativo è in realtà cambiato, perché non sono i nomi che costituiscono i governi, ma l’uso e l’esercizio di quei poteri che ai nomi devono andare congiunti. Onde chi sopprime la libertà del legislativo, o impedisce che esso deliberi a tempo debito, in realtà lo sopprime e pone fine al governo.

216. In terzo luogo, quando il potere arbitrario del sovrano muta l’elettorato o la prassi elettorale e ciò senza il consenso del popolo e contro il suo comune interesse, anche in tal caso il legislativo è mutato. Infatti, se gli elettori sono diversi da quelli che la società ha autorizzato come tali e se l’elezione avviene in modo diverso da quello che la società prescrive, gli eletti non sono il legislativo designato dal popolo.

217. In quarto luogo, anche la consegna di un popolo a un potere straniero, da parte del sovrano o del legislativo, è certamente un mutamento del legislativo stesso e perciò una dissoluzione del governo. Il fine per cui il popolo è entrato in società è infatti di conservarsi come una società integra, libera e indipendente, destinata a governarsi con le proprie leggi: il che non può essere quand’essi sono consegnati all’altrui potere.

218. Perché in una costituzione del genere la dissoluzione del governo debba essere imputata in questi casi al sovrano è evidente. Potendo usare la forza, i mezzi e gli uffici dello Stato e spesso persuadendosi, da ée o per l’altrui adulazione, di essere, come supremo governante, esente da ogni controllo, egli è e in condizione di promuovere in modo decisivo siffatti cambiamenti, con la veste di un’autorità legittima, e ha i mezzi per incutere terrore agli oppositori o eliminarli come faziosi, sediziosi, nemici del regime; mentre nessun’altra parte del legislativo o del popolo è di per se in condizione di tentar di mutare il legislativo senza perciò compiere un atto di aperta ed evidente ribellione, facilmente rilevabile e tale, se ha successo, da produrre effetti assai poco differenti da quelli d’una conquista straniera. Inoltre, dato che il sovrano in questo tipo di regime ha il potere di sciogliere le altre parti del legislativo riducendone i membri alla condizione di privati, questi non possono mai alterare il legislativo con una legge, contro di lui o senza il suo concorso, il suo consenso essendo indispensabile a dare una sanzione ai loro decreti. Tuttavia, per quel tanto che contribuiscono ad attentare al governo e favoriscono o non impediscono per quanto è in loro potere piani in tal senso, le altre parti del legislativo sono colpevoli e complici di questo delitto; che è certamente il peggiore di cui gli uomini possano macchiarsi gli uni verso gli altri.

219. C’è ancora un altro modo in cui un governo siffatto può essere dissolto: quando cioè colui che detiene il supremo potere esecutivo trascuri e abbandoni il suo ufficio, onde le leggi già esistenti non possono più essere rese operanti. Ciò equivale chiaramente a ridurre tutto all’anarchia e dunque decisamente a dissolvere il governo, ché le leggi non sono fini a se stesse, ma son fatte per essere, con la loro esecuzione, vincoli della società, per tenere ogni parte del corpo politico al posto e nella funzione che le compete: quando ciò viene del tutto meno, si estingue visibilmente il governo e il popolo diventa una confusa moltitudine senza ordine e senza legami. Là dove non vi sia più l’amministrazione della giustizia ad assicurare i diritti degli uomini, né più vi sia all’interno della comunità un potere capace di guidare le forze o provvedere alle necessità del pubblico, ivi certo non v’è più alcun governo. Là dove le leggi non possono essere eseguite, è come se non vi fossero leggi di sorta; e un governo senza leggi è, mi pare, un enigma politico, indecifrabile per la mente dell’uomo e incompatibile con l’umana società.

220. In questo e in altri simili casi, quando il regime si dissolve, il popolo è libero di provvedere a se stesso istituendo un nuovo legislativo, diverso dal precedente per le persone che lo compongono, o per la forma, o per entrambi i rispetti, secondo che trovino la cosa più consona alla propria sicurezza e al proprio benessere. La società infatti non può mai, per l’altrui colpa, perdere il suo diritto innato e originario di conservarsi: il che può esser fatto solo in forza d’uno stabile legislativo e di un’equa e imparziale esecuzione delle leggi da esso formulate. Ma la condizione umana non è così miseranda che non si possa ricorrere a tale rimedio prima che sia troppo tardi per cercarne uno. Dire al popolo che può provvedere a se stesso istituendo un nuovo legislativo quando per oppressione, frode o consegna a una potenza straniera il vecchio legislativo è venuto meno, significa semplicemente dirgli che può aspettarsi un soccorso quand’è ormai troppo tardi e il male è incurabile. Tanto vale, insomma, dirgli che si faccia schiavo e poi provveda alla sua libertà; aspettare che sia in catene e poi invitarlo ad agire come un popolo libero. Se tutto si riduce a questo, si tratta d’irrisione più che d’aiuto; e gli uomini non possono mai essere al sicuro dalla tirannide, se non hanno modo di sfuggire ad essa prima di esserne interamente soggiogati: onde non hanno soltanto il diritto di sottrarvisi, ma anche quello di prevenirla.

221. C’è dunque un secondo modo in cui un governo può dissolversi: quando cioè il legislativo o il sovrano agiscono contrariamente al mandato ricevuto.

In primo luogo, il legislativo agisce contro il mandato affidatogli quando cerca di usurpare la proprietà dei sudditi e tende a fare di sé o di un’altra parte della comunità il padrone e l’arbitro della vita, della libertà e dei beni del popolo.

222. La ragione per cui gli uomini entrano in società è la salvaguardia della loro proprietà, e il fine in vista del quale essi eleggono un legislativo e lo autorizzano è che possano essere istituite leggi e poste regole capaci di custodire e delimitare la proprietà di ogni membro della società, capaci di limitare il potere e moderare il dominio di ogni parte o membro di essa. Non essendo infatti lecito supporre che il legislativo debba avere il potere di distruggere ciò che ciascuno appunto intende mettere al sicuro, quando entra in società, e in vista del quale il popolo si sottomette a legislatori da esso costituiti, ogni qualvolta i legislatori tentino di sottrarre o distruggere la proprietà del popolo, o di renderlo schiavo d’un potere arbitrario, si mettono in istato di guerra col popolo stesso, che pertanto è assolto da ogni ulteriore obbedienza e resta libero di ricorrere al comune rimedio che Dio ha messo a disposizione di tutti gli uomini contro la forza e la prepotenza. Ogni qualvolta dunque trasgredisca questa regola fondamentale della società e per ambizione, timore, follia, oppure per corruzione tenti di assumere in proprio o di conferire ad altri un potere assoluto sulla vita, la libertà e i beni del popolo, il legislativo, tradendo con ciò il mandato ricevuto, perde il potere che il popolo gli aveva affidato per tutt’altri fini, e questo ritorna al popolo stesso, che ha con ciò il diritto di riprendersi la sua libertà originaria e di provvedere con l’istituzione di un nuovo legislativo, quello che sembri più adatto alla propria salvezza e sicurezza, che è il fine in vista del quale essi vivono in società. Quanto ho detto a proposito del legislativo in generale vale anche per il supremo esecutore, che, essendo depositario di un duplice mandato – la partecipazione al legislativo e la suprema esecuzione della legge – agisce contro entrambi quando va imponendo il proprio volere arbitrario come legge della società. Agisce pure contro il suo mandato quando adopera la forza, i mezzi e gli uffici della società per corrompere i rappresentanti e guadagnarli ai suoi disegni; o quando apertamente impegna in anticipo gli elettori prescrivendo alla loro scelta persone che, con sollecitazioni, minacce, promesse o altro, ha associato ai suoi piani; e se ne serve per far eleggere uomini che già in precedenza hanno promesso di votare e deliberare in certe maniere. Dettar legge in tal modo a candidati ed elettori e modificare la prassi elettorale che altro è se non stroncare il governo alle radici e appestare la fonte stessa della sicurezza comune? Ché il popolo, essendosi riservato la scelta dei propri rappresentanti, destinati a essere i custodi della proprietà di ciascuno, deve fare quella scelta con un sol fine in mente: che quei rappresentanti possano sempre essere scelti liberamente e provvedere secondo che a loro giudizio, dopo esame e compiuto dibattito, le necessità dello Stato e del bene comune richiedano. Ciò non sono in condizione di fare coloro che danno il loro voto prim’ancora di ascoltare il dibattito e soppesare le ragioni da una parte e dall’altra. Predisporre un’assemblea di questo genere e cercare di spacciare i complici dichiarati del proprio volere per veri rappresentanti del popolo e legislatori della società è certamente un grande tradimento del mandato e la più aperta dichiarazione possibile della propria intenzione di sovvertire il governo. Se a ciò si aggiungono le ricompense e le sanzioni chiaramente usate allo stesso fine e tutte le arti della legge pervertita cui si ricorre per neutralizzare o eliminare tutti coloro che si frappongono a una mira siffatta e non accettano di dare appoggio o consenso al tradimento delle libertà del paese, non vi sono più dubbi sulla cosa. Quale potere debba avere nella società chi quel potere impiega in modo così contrario al mandato che sempre vi si accompagna, fin dalla sua prima istituzione, è facile dire; ed è evidente che non merita oltre fiducia chi già una volta ha tentato una cosa dal genere.

223. Si obietterà forse che il popolo è ignorante e sempre scontento, e che dunque porre a fondamento del governo la sua mutevole opinione e il suo umore incerto significa esporlo a rovina certa; che nessun regime può sopravvivere a lungo, se al popolo è dato istituire un nuovo legislativo ogni qual volta si ritenga leso da quello vigente. Rispondo che è esattamente l’opposto. Gli uomini non sono indotti ad abbandonare le loro vecchie istituzioni così facilmente come alcuni tendono a sostenere. Sono addirittura restii a emendare i difetti notori della struttura cui sono avvezzi, e se vi sono difetti originari oppure difetti acquisiti col tempo e con la corruzione, non è facile ch’essa venga mutata anche se l’occasione per farlo si presenta a tutti chiaramente. Questa lentezza e resistenza dal popolo a lasciare le sue antiche istituzioni ha fatto si che, con tutte le rivoluzioni che si sono viste in questo nostro regno nel presente e nel passato, si sia sempre conservato il vecchio legislativo costituito dal re e dalle due Camere o che vi si sia tornati dopo temporanei e sterili esperimenti; e, nonostante le provocazioni a causa delle quali la corona fu tolta dal capo d’alcuni dei nostri sovrani, nulla ha potuto indurre il popolo a consegnarla ad altra linea dinastica.

224. Ma si dirà che quest’ipotesi getta il seme di continue ribellioni. A ciò rispondo quanto segue.

In primo, luogo, non più di qualsiasi altra ipotesi. Quando il popolo è ridotto alla disperazione ed esposto agli abusi dal potere arbitrario, potrete esaltare quanto volete i suoi governanti come figli di Giove, dirli sacri e divini, discesi o consacrati dal cielo; spacciateli per chi vi pare e per quello che vi pare, la cosa non cambia. Quando si maltratta il popolo e si calpesta il suo diritto, esso è sempre pronto alla prima occasione. a scrollarsi di dosso un giogo che sente gravare su di sé. Sospirerà e cercherà il momento opportuno, che, data la mutevolezza, la fragilità e la natura fortuita delle cosa umane, di rado tarda molto a venire. Dev’essere stato poco al mondo chi non ha visto esempi di ciò nei tempi suoi; e ben poco dove aver letto chi non sa citarne casi in ogni sorta di regime nel mondo.

225. Rispondo poi, in secondo luogo, che rivoluzioni dal genere non avvengono per abusi minimi nell’amministrazione della cosa pubblica. Grandi errori da parte dei governanti, molte leggi sbagliate e inopportune, tutti i cedimenti della debolezza umana saranno sopportati dal popolo senza ribellione o manifestazioni di dissenso. Ma, se una lunga serie di abusi, prevaricazioni ed espedienti, tutti intesi a una cosa sola, manifesti al popolo una trama e mostra inequivocabilmente che cosa incomba su di esso, in quale direzione lo si trascini, non stupisce allora che esso si scuota e s’adoperi a porre il potere in mani capaci di garantire i fini in vista dei quali il governo fu originariamente istituito e senza i quali nomi antichi e istituzioni formali non solo non sono migliori dello stato di natura o della pura anarchia, ma sono addirittura peggiori, gli inconvenienti essendo altrettanto gravi e pressanti e il rimedio più remoto e difficile.

226. In terzo luogo, rispondo che la dottrina che riserva al popolo il potere di provvedere nuovamente alla propria sicurezza, istituendo un nuovo legislativo, quando i legislatori contravvengono al mandato usurpando la sua proprietà, è il miglior baluardo contro la ribellione e il mezzo probabilmente più atto a impedirla. Infatti la ribellione consiste nell’opporsi non a persone, ma ad un’autorità fondata soltanto nelle istituzioni e nelle leggi dal governo; dunque ribelli sono veramente e propriamente coloro – chiunque essi siano – che con la forza violano quelle Costituzioni e quelle leggi e con la forza ne giustificano la violazione. Gli uomini, entrando in società e costituendo il governo civile, hanno infatti escluso la forza e introdotto leggi intese a salvaguardare la proprietà, la pace e l’unità fra loro; pertanto chi torna a usare la forza. per opporsi alle leggi compie appunto l’atto del rebellare, di ripristinare cioè lo stato di guerra, ed è perciò propriamente ribelle. Ciò fanno più facilmente coloro che detengono il potere, col pretesto dell’autorità che possiedono, per la tentazione di usare la forza che hanno fra mano, per l’adulazione di coloro che li attorniano; e, dunque, il miglior modo di prevenire il male è di mostrare i pericoli e l’iniquità di esso a coloro che più sono soggetti alla tentazione di commetterlo.

227. In entrambi i casi sopra menzionati – quando il legislativo viene cambiato o quando i legislatori agiscono in modo contrario al fine in vista del quale sono stati istituiti – i responsabili sono colpevoli di ribellione. Chi infatti con la forza sopprime il legislativo istituzionale d’una società, e le leggi da esso create in armonia col mandato ricevuto, sopprime con ciò stesso il potere arbitrale, cui ciascuno ha dato il suo consenso ai fini di una pacifica risoluzione di tutti i conflitti e come garanzia contro un reciproco stato di guerra. Coloro che destituiscono o cambiano il legislativo sopprimono questo potere ultimo, che nessuno può detenere se non per mandato e consenso del popolo; e così, distruggendo l’autorità che il popolo ha istituito e che nessuno al di fuori del popolo poteva istituire e sostituendovi un potere che il popolo non ha autorizzato, introducono di fatto uno stato di guerra, che è appunto una forza non autorizzata; onde, destituendo il legislativo istituito dalla società (alle cui decisioni il popolo ha consentito e s’è associato come a decisioni del suo stesso volere), essi recidono quel vincolo e tornano a esporre il popolo allo stato di guerra. E, se coloro che con la forza sopprimono il legislativo sono ribelli, i legislatori stessi, come s’è mostrato, non possono essere giudicati in modo diverso quando – proprio loro che sono stati preposti alla protezione e salvaguardia del popolo, della sua libertà e proprietà – con la forza usurpano quella libertà e quella proprietà e si adoperano a sopprimerle, onde, ponendosi in stato di guerra con coloro che li hanno istituiti protettori e guardiani della loro pace, sono propriamente, e con tutte le aggravanti del caso, rebellantes, ribelli.

 [228-243 [...] “chi giudicherà se il principe o il legislativo agiscono contro il mandato ricevuto ? [...] sarà il popolo a giudicare [...] ciascun uomo giudica per suo conto così in questo come i tutti gli altri casi, se qualcuno si sia posto in istato di guerra contro di lui [...] se nasce un conflitto tra il sovrano e alcuni componenti del popolo in una materia su cui la legge tace o si pronuncia in modo dubbio e che però è di grande importanza, credo che vero arbitro in tal caso dovrebbe essere il corpo del popolo [...] ma se il sovrano, o chiunque sia incaricato dell’amministrazione civile, rifiuta questo modo di risolvere il conflitto, allora solo arbitro è il cielo].

 

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