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Welcome to the site of the Italian Association of Developmental and Comparative Immunobiology I.A.D.C.I.

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Statuto


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. È costituita l'Associazione Scientifica: Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo (S.I.I.C.S.) (Italian Association of Developmental and Comparative Immunobiology, I.A.D.C.I.).

Art. 2. La S.I.I.C.S. ha sede in Palermo, Via Archirafi, 22 90123.

Art. 3. Scopo dell'Associazione è perseguire l’avanzamento e la divulgazione della conoscenza su: 1. I processi dell'immunità e la loro evoluzione a livello molecolare, cellulare e tissutale, sia in organismi unicellulari che pluricellulari non umani, tanto nell’adulto quanto durante lo sviluppo; 2. Le relazioni, e l’evoluzione delle medesime, tra i processi dell’immunità e le funzioni neuroendocrine, incluse la risposta allo stress e le risposte neuro-immunitarie; 3. I processi dell’immunità quali elementi fondamentali nell’adattamento all’ambiente e nelle relazioni intra- ed inter-specifiche. 4. I processi di riconoscimento self-nonself; 5. Proliferazione, differenziamento e maturazione di cellule, tessuti e sistemi connessi alle funzioni immunitarie;

Art. 4. La S.I.I.C.S. promuove studi e ricerche sulle tematiche di cui all’Art. 3.

Art. 5. La S.I.I.C.S. provvede, al massimo delle sue possibilità, a: 1. Diffondere informazioni su tutti gli argomenti inerenti gli scopi dell'Associazione; 2. Agire come ente autorevole di consultazione in questioni di interesse professionale concernenti gli argomenti di cui all’Art. 3; 3. Promuovere e/o organizzare seminari, lezioni, discussioni di gruppo, conferenze, simposi e congressi su tematiche inerenti a quanto indicato nell’Art. 3; 4. Istituire, se compatibile con le condizioni di bilancio, borse di studio per studenti e ricercatori non strutturati, per permettere loro di partecipare a simposi e congressi nazionali ed internazionali, le cui tematiche ricadano in quanto indicato all’Art. 3; 5. Acquisire ed amministrare qualunque donazione e contributo che possa essere legalmente accettato.

TITOLO II - ORGANI DELLA S.I.I.C.S. E LORO FUNZIONI

Art. 6. Sono Organi della S.I.I.C.S.: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo (C. D.).

Art. 7. Tutti i Soci hanno diritto ad intervenire all'Assemblea. Essi possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri Soci, per un massimo di due rappresentanze per socio, anche se membri del C. D., salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Art. 8. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'Art. 21 C.C, salvo dove diversamente indicato in questo Statuto.

Art. 9. L’Assemblea elegge il Presidente e i componenti del C. D., delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Società, sull'ammissione di nuovi Soci, sull'ammontare delle quote sociali e su quant'altro previsto per Legge o per Statuto.

Art. 10. L’Assemblea ha facoltà di modificare lo Statuto della Società. 1. Per modificare gli artt. 3, 5 e 6 del presente Statuto è necessaria l’unanimità dei Soci in prima convocazione, ovvero l’unanimità dei presenti votanti, in seconda convocazione. 2. Per modificare gli altri articoli del presente Statuto, è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione, ovvero da almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti votanti, in seconda convocazione. 3. Le modifiche dello Statuto potranno essere proposte all’Assemblea anche dal C.D., solo se all'unanimità.

Art. 11. L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti del C. D. sulla base della numerosità e delle aree di interesse dei Soci.

Art. 12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. e, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta in qualità di Presidente pro tempore dal Socio più anziano. Il Presidente pro tempore nomina poi seduta stante un Segretario pro tempore e, se necessario, due Scrutatori.

Art. 13. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Il Presidente potrà chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento, ad eccezione di quanto altrimenti disposto nello Statuto.

Art. 14. Delle riunioni dell’Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 15. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con elezioni a scrutinio segreto e resta in carica tre anni, con la possibilità di essere riconfermato una sola volta. 1. Il Presidente presiede l’Assemblea, il C. D. e nomina tra i membri di quest’ultimo il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Presidente inoltre ha facoltà di attribuire eventuali ulteriori funzioni specifiche sia nell’ambito dei membri del C. D. che in seno all’Assemblea. 2. Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C. D.. 3. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del C. D. senza consultazione alcuna, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, alla prima riunione utile.

Art. 16. Il C. D. è eletto dall’Assemblea con elezioni a scrutinio segreto e resta in carica tre anni, con la possibilità, per i suoi membri, di essere riconfermati sino a due volte consecutive. In assenza del Presidente, il C. D. è presieduto dal vice-Presidente e, in assenza di quest’ultimo, dal Socio più anziano del C. D.. Se non altrimenti disposto dallo Statuto, il C. D. delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 1. Il C.D. è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, operando secondo gli interessi della Società. Esso dovrà fare relazione del proprio operato ad ogni Assemblea dei Soci. 2. Il C. D., unitamente al Presidente, amministra economicamente la S.I.I.C.S.. 3. Il C. D. redige l'ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e propone alla stessa le date e le sedi per le successive riunioni scientifiche ed i simposi della Società. 4. Il C. D. procede alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione. 5. Il C. D. propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto ritenute necessarie per il funzionamento dell'Associazione. 6. In assenza di un numero sufficiente di auto-candidature per il ruolo di Presidente e di membro del C. D., il C.D. uscente deve proporre all’Assemblea i candidati da esso individuati.

Art. 17. Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai membri del C. D. ai quali può essere concesso, in base alle disponibilità di bilancio, eventuale rimborso per spese inerenti attività del C.D. e dallo stesso autorizzate. Il rimborso viene effettuato dal Tesoriere su mandato del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Art. 18. I Soci possono essere delle seguenti tipologie: Socio Ordinario, Socio Onorario e Socio Sostenitore.

Art. 19. Possono diventare Soci Ordinari coloro che dedicano la loro attività di ricerca alle tematiche di cui all’Art. 3, ovvero Enti, Società, o Gruppi di studio che condividono con la S.I.I.C.S. affinità di aree di ricerca o scopi scientifici. Per l'ammissione alla Associazione in qualità di Soci Ordinari, i candidati devono inviare alla Segreteria della S.I.I.C.S. domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta nel campo della immunobiologia comparata e dello sviluppo. Le domande di ammissione vengono vagliate dal C. D. e le domande approvate da quest'ultimo vengono votate a maggioranza dei presenti durante l'Assemblea. L’ammissione a Socio implica l’automatico diritto a partecipare all’Assemblea e l’inserimento nell’elettorato attivo e passivo della Società.

Art. 20. I Soci Ordinari sono tenuti a versare annualmente, dall'atto dell'ammissione in poi, la quota intera di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea ai sensi dell’Art. 9. Per studenti e ricercatori non strutturati la quota è ridotta al 50% della quota intera. I Soci Ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, verranno considerati Soci anche per l'anno successivo, e saranno perciò tenuti al versamento della quota annuale di associazione. A partire dai due anni consecutivi di mancato pagamento i Soci Ordinari potranno essere dichiarati decaduti per morosità, previo esame di ogni singolo caso da parte del C.D..

Art. 21. Si è nominati Socio Onorario dietro proposta del C. D. ed approvazione dell'Assemblea dei Soci. In seguito all’approvazione dell’Assemblea, il Presidente notifica la nomina a Socio Onorario e la Segreteria della S.I.I.C.S. invia copia dello Statuto al neo-Socio. I Soci Onorari non sono tenuti a versare quote di iscrizione e godono del solo elettorato passivo.

Art. 22. I Soci Sostenitori, possono essere soggetti privati, Enti, Istituti, ed Associazioni che intendono incrementare lo sviluppo della Società, fornendo mezzi e fondi per la sua attività. In Assemblea, il Socio Sostenitore può essere rappresentato solo da una singola persona, che non sarà inserita né nell’elettorato attivo, né in quello passivo. Sull'ammissione a Socio Sostenitore delibera l'Assemblea, dietro proposta del C. D.. All’atto dell’ammissione, i Soci Sostenitori, dovranno versare in un’unica soluzione una quota pari ad almeno cento volte la quota intera ordinaria. I Soci Sostenitori non sono tenuti a versare quote di iscrizione negli anni successivi alla loro ammissione.

Art. 23. I Soci Ordinari, Onorari ed i rappresentanti dei Soci Sostenitori avranno diritto di frequentare i locali sociali e ad agevolazioni nell'accesso al materiale di studio raccolto dall'Associazione.

Art. 24. La qualità di Socio si perde per: decesso; dimissioni; morosità; indegnità. 1) La morosità verrà dichiarata dal C. D. ai sensi dell’Art. 20. 2) L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dietro proposta del Presidente, ratificata in forma unanime dal C. D.. Per la revoca dal ruolo di Socio per indegnità è necessaria la maggioranza qualificata dai 2/3 (due terzi) dei presenti all’Assemblea. Il Socio interessato dalla procedura per indegnità vedrà momentaneamente sospeso il suo diritto di voto sia presso l’Assemblea che, eventualmente, il C. D.. 3) La procedura di revoca per indegnità può altresì essere avviata nei confronti del Presidente, dietro proposta del Socio più anziano del C. D. e secondo l’iter previsto al comma 2).

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 25. Il patrimonio è costituito da: 1. I beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione; 2. I proventi di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 3. I proventi dalle quote sociali; 4. Eventuali fondi di riserva istituiti con le eccedenze di bilancio; 5. Ogni altra entrata non prevista ai precedenti commi e che occorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 26. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, ed entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Tesoriere, e presentato al C. D., il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 27. 1. Il Presidente convoca almeno una volta all’anno l’Assemblea in una seduta detta Ordinaria, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. 2. Il C. D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Uno di tali incontri deve precedere immediatamente la riunione Ordinaria dell'Assemblea, onde permettere al C.D. di valutare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo prima del vaglio dell’Assemblea.

TITOLO V - PROCEDURE ELETTORALI, COLLEGIO DEI REVISORI E SCIOGLIMENTO

Art. 28. 1. Le auto-candidature dovranno essere presentate al C.D. almeno 24 ore prima dell'Assemblea dei Soci, con almeno dieci firme di Soci Ordinari a sostegno di ogni proposta. Solo nel caso in cui i Soci non abbiano presentato un numero di auto-candidature sufficienti, il C.D. uscente dovrà proporre per ogni carica un numero di candidati sufficienti a ricoprire le posizioni vacanti. 2. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto, separatamente per Presidente e Consiglieri. Non sono ammesse liste. Risulta eletto Presidente il Socio che, tra i candidati, riporta il 50 % dei voti espressi più uno. Se nessun candidato riporta la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Vince il ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza delle preferenze, al netto delle schede bianche e nulle. 3. L'elezione dei membri del C. D. consiste in un’unica votazione e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Socio più anziano. Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze pari alla metà delle cariche vacanti. Nel caso che il numero di queste sia dispari si approssima per eccesso. 4. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti, e in mancanza di questi, alla prima riunione l'Assemblea provvederà all’elezione del membro mancante secondo le indicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 29. Votazioni per corrispondenza. A giudizio del C. D. ogni deliberazione può essere sottoposta ai Soci per lettera, e-mail o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni dello Statuto e delle elezioni dei nuovi Soci, che debbono essere in ogni caso approvate in Assemblea. In caso di votazione per corrispondenza cartacea, devono intercorrere almeno 2 (due) mesi tra la data di spedizione delle schede dalla Segreteria e il termine di scadenza per la restituzione delle medesime con il voto. In caso di votazione via e-mail, il tempo concesso per esprimere il voto è ridotto a 2 (due) settimane. È compito del Segretario portare il risultato numerico di tutte le votazioni a conoscenza di tutti i Soci.

Art. 30. Collegio dei Revisori. Qualora la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell’Assemblea lo ritenga opportuno, sarà nominato un Collegio di revisori al quale è affidato il controllo della gestione patrimoniale ed economica dall’Associazione, in sostituzione del C. D.. 1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Soci Ordinari, eletti a scrutinio segreto dalla Assemblea dei Soci, e che durano in carica tre anni. 2. Il Collegio dei Revisori, di concerto con il Presidente, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale. 3. I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo circa gli elementi costituenti il patrimonio di cui all’Art. 25.

Art. 31. Scioglimento. 1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato a maggioranza qualificata dai 3/4 (tre quarti) dei membri dell'Assemblea. 2. A votazione avvenuta, l’Assemblea delibererà per votazione palese ed a maggioranza relativa in ordine alla devoluzione del patrimonio. 3. Ottenuta una deliberazione circa la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea provvederà mediante votazione palese a maggioranza relativa alla elezione tra i Soci di 3 (tre) Liquidatori. 4. In assenza di Liquidatori eletti, o disposti ad accettare l’incarico, assumeranno automaticamente il ruolo di Liquidatori il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere uscenti.

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