Articolo 33 della Legge Regionale 23 maggio 2005, n. 12

 

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2005, n. 12.

 

Art. 33

 

(Contributi per attività convittuale)

 

1.  Gli Enti possono concedere contributi a soggetti privati che svolgono attività convittuale a favore di stud­enti universitari in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai servizi abitativi.

 

2. Sono ammessi ai contributi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 6.

 

3. I contributi sono concessi tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in una misura, per ciascuno studente, compresa tra il quaranta e il sessanta per cento del costo medio regionale dei servizi abitativi gestiti dagli Enti.

 

4. I contributi non sono cumulabili con i trasferimenti finanziari derivanti dalle convenzioni stipulate tra gli Enti e i soggetti di cui al comma i ai sensi dell’articolo 32, comma 6.

 

5. Gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo non sono ammessi all’indennità sostitutiva del servizio abitativo.

 

 

 

   Questo articolo sostituisce l’art. 27 bis Legge Regionale 55/90 che era stato inserito in detta legge per iniziativa dell’on. Sergio Coloni, già presidente dell’Ente Rifugio Cuor di Gesù. Lo riportiamo per informazione:

Art.4

(Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario)

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 27 bis
 (Contributi per attività convittuale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all’articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall’articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenen-do conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.

4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7, com-ma 1, lettera d).

5. I contributi del presente articolo non sono cumu-labili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 27.

*OMISSIS*