Articolo 33
della Legge Regionale 23 maggio 2005, n. 12
LEGGE REGIONALE 23 maggio 2005, n. 12.
Art.
33
(Contributi per attività convittuale)
1. Gli Enti possono concedere contributi a soggetti
privati che svolgono attività convittuale a favore di studenti universitari in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai
servizi abitativi.
2. Sono
ammessi ai contributi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della
Conferenza regionale di cui all’articolo 6.
3. I
contributi sono concessi tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, in una misura, per ciascuno studente,
compresa tra il quaranta e il sessanta per cento del costo medio regionale dei
servizi abitativi gestiti dagli Enti.
4. I
contributi non sono cumulabili con i trasferimenti finanziari derivanti dalle
convenzioni stipulate tra gli Enti e i soggetti di cui al comma i ai sensi
dell’articolo 32, comma 6.
5. Gli studenti che trovano alloggio nelle strutture
dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo non sono
ammessi all’indennità sostitutiva del servizio abitativo.
Questo
articolo sostituisce l’art. 27 bis Legge Regionale 55/90 che era stato
inserito in detta legge per iniziativa dell’on. Sergio Coloni, già
presidente dell’Ente Rifugio Cuor di Gesù. Lo riportiamo per
informazione:
Art.4
(Modifica
alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario)
1. Dopo l’articolo 27 della legge
regionale 17 dicembre 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:
«Art.
27 bis
(Contributi per attività convittuale)
1. Per le finalità
di cui all’articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano
di cui all’articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel
comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati,
operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore
di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall’articolo
28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.
2. Ai contributi
di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai
requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.
3. I contributi di
cui al comma 1 sono erogati tenen-do conto del numero degli studenti alloggiati
in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per
ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario
regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.
4. Le modalità per
la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei
contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7,
com-ma 1, lettera d).
5. I contributi
del presente articolo non sono cumu-labili con altri trasferimenti finanziari
derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di
cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 27.
*OMISSIS*