Infortuni e copertura assicurativa

Persone interessate dalla copertura:

  • studenti;
  • dottorandi;
  • specializzandi;
  • iscritti a master;
  • iscritti a corsi di perfezionamento. 

Gli interessati dovranno risultare regolarmente iscritti al proprio corso di studio.

Riferimenti normativi:

Art. 4, n. 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 " (...) Sono compresi nell’assicurazione (...) gli alunni delle scuole o degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro (...)”

Circolare INAIL n. 28 del 23.4.2003 "(...) gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge.

Nuovo testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 che disciplina all'art. 18 comma 1 lettera r) la denuncia degli infortuni anche di un solo giorno (oltre a quello dell'evento).

Prassi da seguire:

  1. Lo studente coinvolto in un infortunio nell’ambito di strutture universitarie deve recarsi al più vicino pronto soccorso.
  2. Appena in possesso della prima certificazione medica I.N.A.I.L., (rilasciata dal pronto soccorso con l’indicazione dei giorni di prognosi) deve farla pervenire - assieme alla comunicazione di infortunio - al Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica dell’Università – servizio di segreteria competente per Dipartimento – presentandosi agli sportelli oppure via e-mail. Per i dottorandi il riferimento è l'Ufficio Dottorati di ricerca che può essere contattato preferibilmente tramite email o presentandosi allo sportello o al numero +39 040 558 3182 attivo, nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 13
  3. Contestualmente deve contattare il proprio Dipartimento (Direzione del Dipartimento o del Corso di Studio, Segreteria Amministrativa, Segreteria Didattica) per fornire la descrizione particolareggiata delle cause e circostanze che hanno provocato l’infortunio.
  4. Il Dipartimento deve compilare in tutte le sue parti il modulo di denuncia di infortunio e farlo pervenire con la massima urgenza al Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica dell’Università – Servizio di segreteria competente per Dipartimento, in originale oppure via e-mail.
  5. Si informa che l’Amministrazione, per non incorrere in sanzioni, deve inviare all’I.N.A.I.L. ed all’Autorità di P.S. competente, tutta la documentazione entro 48 ore (24 ore in caso di morte o imminente probabilità) dal ricevimento di quanto indicato ai p.ti 2 e 4.
  6. Per eventuali prosecuzioni dell’assenza l’infortunato può recarsi direttamente all’I.N.A.I.L. – via del Teatro Romano 18 – Trieste, o dal proprio medico curante e far pervenire all’Amministrazione la certificazione medica.
  7. Lo studente deve chiudere l’infortunio (presso l’I.N.A.I.L. o il proprio medico curante) prima della ripresa dell’attività didattica presso le strutture universitarie e far pervenire all’Amministrazione il certificato definitivo.

Informazioni aggiornate al: 29/09/2023 - 09:30